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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare

l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato "A";

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita'

 

1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le

modalita' per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al

fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione

delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire

a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni

di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la

competitivita' dei comparti piu' avanzati attraverso lo sviluppo

tecnologico.

2. Il presente decreto disciplina in particolare:

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche

integrate degli edifici;

b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni

energetiche degli edifici;

c) i criteri generali per la certificazione energetica degli

edifici;

d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;

e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza

degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle

ispezioni degli impianti;

f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle

elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica

energetica del settore;

g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso

l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la

formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province

autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione,

predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto

dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:

a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;

b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la

raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;

c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi

nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del

mercato;

d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti

rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione

degli utenti finali.

Art. 2.

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si definisce:

a) "edificio" e' un sistema costituito dalle strutture edilizie

esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture

interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e

dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la

superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti

o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri

edifici; il termine puo' riferirsi a un intero edificio ovvero a

parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate

come unita' immobiliari a se' stanti;

b) "edificio di nuova costruzione" e' un edificio per il quale la

richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita',

comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data

di entrata in vigore del presente decreto;

c) "prestazione energetica, efficienza energetica ovvero

rendimento di un edificio" e' la quantita' annua di energia

effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per

soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio,

compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione

dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e

l'illuminazione. Tale quantita' viene espressa da uno o piu'

descrittori che tengono conto della coibentazione, delle

caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e

della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione

al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di

sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori,

compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il

fabbisogno energetico;

d) "attestato di certificazione energetica o di rendimento

energetico dell'edificio" e' il documento redatto nel rispetto delle

norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione

energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici

caratteristici dell'edificio;

e) "cogenerazione" e' la produzione e l'utilizzo simultanei di

energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai

combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi

di efficienza energetica;

f) "sistema di condizionamento d'aria" e' il complesso di tutti i

componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria,

attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere

abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della

ventilazione, dell'umidita' e della purezza dell'aria;

g) "generatore di calore o caldaia" e' il complesso

bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore

il calore prodotto dalla combustione;

h) "potenza termica utile di un generatore di calore" e' la

quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo al fluido

termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;

i) "pompa di calore" e' un dispositivo o un impianto che sottrae

calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa

temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

l) "valori nominali delle potenze e dei rendimenti" sono i valori

di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e

garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le

definizioni dell'allegato A.

Art. 3

Ambito di intervento

 

1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si

applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di

ristrutturazione con le modalita' e le eccezioni previste ai commi 2

e 3.

2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto

riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e'

prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.

A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:

1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti

l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a

1000 metri quadrati;

2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di

edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri

quadrati;

b) una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel

caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore

al 20 per cento dell'intero edificio esistente;

c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri,

livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su

edifici esistenti, quali:

1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria

dell'involucro edilizio all'infuori di quanto gia' previsto alla

lettera a), numero 1;

2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o

ristrutturazione degli stessi impianti;

3) sostituzione di generatori di calore.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti

categorie di edifici:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte

seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni

culturali e del paesaggio;

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali

quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo

produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo

non altrimenti utilizzabili;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a

50 metri quadrati.

Art. 4.

Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e

requisiti della prestazione energetica

 

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente della

Repubblica, sono definiti:

a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti

minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al

raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto

di quanto riportato nell'allegato "B" e della destinazione d'uso

degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione,

l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli

impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli

edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici

sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione

artificiale degli edifici;

b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia

sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e

privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti

e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,

tenendo conto di quanto riportato nell'allegato "B" e della

destinazione d'uso degli edifici;

c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per

assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli

organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e

l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi

sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi

della tecnica.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del

Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio, acquisita 1'intesa con la Conferenza

unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito

denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e

l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale

consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.

Art. 5.

Meccanismi di cooperazione

 

1. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i

Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle

infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza

unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del

bilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione e

cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4,

comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzati a:

a) favorire l'integrazione della questione energetico ambientale

nelle diverse politiche di settore;

b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica

utilita';

c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli

impianti all'interno degli edifici, minimizzando l'impatto e i costi

di queste attivita' sugli utenti finali;

d) sviluppare un sistema per un'applicazione integrata ed

omogenea su tutto il territorio nazionale della normativa;

e) predispone progetti mirati, atti a favorire la qualificazione

professionale e l'occupazione.

Art. 6

Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione

 

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui

all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della

costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di

certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie

di cui all'articolo 4, comma 1.

2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio puo'

fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato:

a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini

dotati di un impianto termico comune;

b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello

stesso condominio e della stessa tipologia.

3. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola

unita' immobiliare, l'attestato di certificazione energetica e'

allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.

4. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica

e' messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia

dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.

5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato

ai sensi del comma 1, ha una validita' temporale massima di dieci

anni a partire dal suo rilascio, ed e' aggiornato ad ogni intervento

di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica

dell'edificio o dell'impianto.

6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati

relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori

vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai

cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica

dell'edificio. L'attestato e' corredato da suggerimenti in merito

agli interventi piu' significativi ed economicamente convenienti per

il miglioramento della predetta prestazione.

7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico,

la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati,

l'attestato di certificazione energetica e' affisso nello stesso

edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il

pubblico.

8. Gli edifici di proprieta' pubblica che sono oggetto dei

programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal

Ministero delle attivita' produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti

al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di

certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.

9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto

con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle

infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata,

avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di

cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei

commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la

certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo

anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.

Art. 7.

Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la

climatizzazione invernale e estiva

 

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio,

o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilita', mantiene in

esercizio gli impianti e provvede affinche' siano eseguite le

operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni

della normativa vigente.

2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli

impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette

attivita' a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di

redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico

conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e

dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e

potenzialita' dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al

comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

Art. 8

Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

 

1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1,

della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata secondo le modalita'

stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,

da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.

2. La conformita' delle opere realizzate, rispetto al progetto e

alla relazione tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata dal

direttore dei lavori, e presentata al Comune di competenza

contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara

irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non e'

accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore lavori.

3. Una copia della documentazione di cui al comma 1, e' conservata

dal Comune, anche ai fini degli accertamenti previsti al comma 4.

4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni,

qualificati e indipendenti, definisce le modalita' di controllo, ai

fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto,

accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni

dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a

verificare la conformita' alla documentazione progettuale di cui al

comma 1.

5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su

richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore

dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al

presente comma e' posto a carico dei richiedenti.

Art. 9

Funzioni delle regioni e degli enti locali

 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

provvedono all'attuazione del presente decreto.

2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza periodica,

privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri

organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e

l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie

all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di

energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di

climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con

una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di

questa attivita' nel sistema delle ispezioni degli impianti

all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della

legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il

minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita', le

cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti

di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di

imparzialita', trasparenza, pubblicita', omogeneita' territoriale e

sono finalizzate a:

a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;

b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del

presente decreto;

c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;

d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo

scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli

enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli

edifici e sugli impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace

agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la

realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei

catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorita'

competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In

questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di

cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali

caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche

significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare

le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarita' degli

impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.

4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di eta'

superiore a quindici anni, le autorita' competenti effettuano, con le

stesse modalita' previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico

nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio

stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi

che possono essere correlati.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri

delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del

territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di

attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa

energetica nazionale e regionale

 

1. Il Ministero delle attivita' produttive, il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza

ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e

agenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il grado di

attuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e

proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.

2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano provvedono alle seguenti attivita':

a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni

relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro

elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio

immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;

b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e

nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle

problematiche inerenti;

c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione

della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici,

oneri posti a loro carico e servizi resi;

d) valutazione dell'impatto del presente decreto e della

legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle

imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su

quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di

climatizzazione;

e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e

regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che

impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;

f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e

all'offerta di energia del settore civile;

g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali

dell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove

tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e

demolizione;

h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo

organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente

dell'energia nel settore civile.

3. I risultati delle attivita' di cui al comma 2 sono trasmessi al

Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed

integrarli con i risultati di analoghe attivita' autonome a livello

nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da

trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione

prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,

nonche' alla Conferenza unificata. Il Ministero delle attivita'

produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio provvedono altresi' al monitoraggio della legislazione

negli Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni in

un contesto di metodologie ed esperienze il piu' possibile

coordinato, riferendone al Parlamento ed alla Conferenza unificata

nell'ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo precedente.

Art. 11

Requisiti della prestazione energetica degli edifici

 

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui

all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica

degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il

fabbisogno annuo di energia primaria e' disciplinato dalla legge 9

gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle

norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.

Art. 12.

Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici

 

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui

all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia

nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il

riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti

minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono

disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della

Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e

dalle disposizioni di cui all'allegato L.

Art. 13.

Misure di accompagnamento

 

1. Il Ministero delle attivita' produttive, predispone programmi,

progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al

risparmio energetico.

2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie

di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle

amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche

avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie,

pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come

obiettivo:

a) la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e

incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli

operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare;

b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con

particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche

dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di

indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello

individuale e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed

elevato contenuto comunicativo, si segnala l'impronta ecologica;

c) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di

nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche

innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare

attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e

manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;

d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui

affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed

impiantistiche.

3. Le attivita' per il raggiungimento degli obiettivi di cui al

comma 2, lettere a) e b), sono integrate nel piano nazionale di

educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente

dell'energia realizzato dal Ministerodelle attivita' produttive, di

concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio, ai sensi dell'articolo 1 comma 119, lettera a), della

legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006.

Gli strumenti predisposti nell'ambito di questa attivita' e i

risultati raggiunti sono resi disponibili alle regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le attivita' per il raggiungimento degli obiettivi di cui al

comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e alle province

autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito

delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente.

Art. 14.

Copertura finanziaria

 

1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le

misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovra'

provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui

all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni

2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119,

lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.

Art. 15

Sanzioni

 

1. Il progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8

compilata senza il rispetto delle modalita' stabilite nel decreto di

cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione

energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui

all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa

pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente

tariffa professionale.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che

rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di

certificazione energetica non veritieri, e' punito con la sanzione

amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo

la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorita' che

applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio

professionale competente per i provvedimenti disciplinari

conseguenti.

3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune

l'asseverazione di conformita' delle opere, di cui all'articolo 8,

comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito

con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella

calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorita' che

applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio

professionale competente per i provvedimenti disciplinari

conseguenti.

4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione

di conformita' delle opere di cui all'articolo 8, comma 2, nella

quale attesta falsamente la conformita' delle opere realizzate

rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui all'articolo

28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la

reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro.

5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare,

l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e'

assunta la responsabilita', che non ottempera a quanto stabilito

dell'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa

non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non

ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con

la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore

a 6000 euro. L'autorita' che applica la sanzione deve darne

comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari

conseguenti.

7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente

all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui

all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non

inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.

8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,

comma 3, il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere

solo dal compratore.

9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,

comma 4, il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere

solo dal conduttore.

Art. 16

Abrogazioni e disposizioni finali

 

1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n.

10:

a) l'articolo 4, commi 1 e 2; l'articolo 28, commi 3 e 4;

l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo

34, comma 3.

2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della

Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:

a) l'articolo 5, commi 1, 2 e 4; l'articolo 7, comma 7;

l'articolo 8.

3. E' abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria

commercio e artigianato in data 6 agosto 1994, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento

delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica

del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il

contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli

edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico

normalizzato.

4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente

decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attivita'

produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela

del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la

Conferenza unificata, in conformita' alle modifiche tecniche rese

necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello

comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n.

11.

Art. 17.

Clausola di cedevolezza

 

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,

della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16,

comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a

materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le

norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi

nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni

e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento

della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della

normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia

autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le

province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti

dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili

dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005

CIAMPI

 

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Scajola, Ministro delle attivita' produttive

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze

Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

 

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

AVVERTENZA

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 15

ottobre 2005 si procedera' alla ripubblicazione del testo

del presente decreto legislativo corredato delle relative

note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di

esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla

promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del

Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali

della Repubblica italiana, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI

 

 

ALLEGATO A

(Articolo 2)

 

 

ULTERIORI DEFINIZIONI

 

1. accertamento e' l'insieme delle attivita' di controllo pubblico

diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il

progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti

e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti

2. certificazione energetica dell'edificio il complesso delle

operazioni svolte dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,

lettera c), per il rilascio della certificazione energetica e delle

raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica

dell'edificio;

3. climatizzazione invernale o estiva e' l'insieme di funzioni

atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il

controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove

presenti dispositivi idonei, della umidita', della portata di rinnovo

e della purezza dell'aria.

4. conduzione e' il complesso delle operazioni effettuate dal

responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso

comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il

governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle

apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il

calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantita' e

qualita' necessarie al garantire le condizioni di comfort.

5. controlli sugli edifici o sugli impianti sono le operazioni

svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di

appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e

l'eventuale necessita' di operazioni di manutenzione ordinaria o

straordinaria;

6. edificio adibito ad uso pubblico e' un edificio nel quale si

svolge, in tutto o in parte, l'attivita' istituzionale di enti

pubblici;

7. edificio di proprieta' pubblica e' un edificio di proprieta'

dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonche' di altri enti

pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle

attivita' dell'ente, sia ad altre attivita' o usi, compreso quello di

abitazione privata;

8. esercizio e manutenzione di un impianto termico e' il complesso

di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilita'

finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione,

manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto

delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi

energetici e di salvaguardia ambientale;

9. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione

invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente richiesta,

nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la

temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo.

10. fonti energetiche rinnovabili sono quelle definite

all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 29

dicembre 2003, n. 387.

11. gradi giorno di una localita' e' il parametro convenzionale

rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per

stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere

gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unita' di misura

utilizzata e' il grado giorno, GG.

12. impianto termico e' un impianto tecnologico destinato alla

climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza

produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola

produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi,

comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e

utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione e di

controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti

individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti

termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali,

scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati

agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del

focolare degli apparecchi al servizio della singola unita'

immobiliare e' maggiore o uguale a 15kW.

13. impianto termico di nuova installazione e' un impianto termico

installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o

porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico.

14. involucro edilizio e' l'insieme delle strutture edilizie

esterne che delimitano un edificio.

15. ispezioni su edifici ed impianti sono gli interventi di

controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti

qualificati incaricati dalle autorita' pubbliche competenti, mirato a

verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme

vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

16. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le

operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli

apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con

strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti

stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di

consumo d'uso corrente.

17. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli

interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello

previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il

ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni,

riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione

di apparecchi o componenti dell'impianto termico.

18. massa superficiale e' la massa per unita' di superficie della

parete opaca compresa la malta dei giunti esclusi gli intonaci,

l'unita' di misura utilizzata e' il kg/m².

19. occupante e' chiunque, pur non essendone proprietario, ha la

disponibilita', a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi

impianti tecnici.

20. parete fittizia e' la parete schematizzata in figura.

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

20. ponte termico e' la discontinuita' di isolamento termico che

si puo' verificare in corrispondenza agli innesti di elementi

strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).

21. ponte termico corretto e' quando la trasmittanza termica della

parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del

ponte termico) non supera per piu' del 15% la trasmittanza termica

della parete corrente.

22. potenza termica convenzionale di un generatore di calore e' la

potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al

camino in regime di funzionamento continuo; l'unita' di misura

utilizzata e' il kW.

23. potenza termica del focolare di un generatore di calore e' il

prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e

della portata di combustibile bruciato; l'unita' di misura utilizzata

e' il kW.

24. proprietario dell'impianto termico e' il soggetto che, in

tutto o in parte, e' proprietario dell'impianto termico; nel caso di

edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in

condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli

obblighi e le responsabilita' posti a carico del proprietario dal

presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori.

25. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale

di un generatore di calore e' il rapporto tra la potenza termica

convenzionale e la potenza termica del focolare.

26. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e'

il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la

climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti

energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi

ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio

di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26

agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione dell'energia elettrica

in energia primaria si considera l'equivalenza: 10 MJ = 1kWhe.

27. rendimento termico utile di un generatore di calore e' il

rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del

focolare.

28. ristrutturazione di un impianto termico e' un insieme di opere

che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione

che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche

la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti

termici individuali nonche' la risistemazione impiantistica nelle

singole unita' immobiliari o parti di edificio in caso di

installazione di un impianto termico individuale previo distacco

dall'impianto termico centralizzato.

29. sostituzione di un generatore di calore e' la rimozione di un

vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza

termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito,

destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.

30. superficie utile e' la superficie netta calpestabile di un

edificio.

31. terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione

dell'impianto termico e' la persona fisica o giuridica che, essendo

in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque

di idonea capacita' tecnica, economica, organizzativa, e' delegata

dal proprietario ad assumere la responsabilita' dell'esercizio, della

manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento

dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

32. trasmittanza termica flusso di calore che passa attraverso una

parete per m² di superficie della parete e per grado K di differenza

tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o

del locale contiguo.

ALLEGATO B

(Articolo 4)

 

 

METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

 

1) Le metodologie di calcolo e di espressione, attraverso uno o

piu' descrittori, della prestazione energetica degli edifici sono

definite dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, tenendo conto

di:

a) clima esterno e interno;

b) caratteristiche termiche dell'edificio;

c) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda

sanitaria;

d) impianto di condizionamento dell'aria e di ventilazione;

e) impianto di illuminazione;

f) posizione ed orientamento degli edifici;

g) sistemi solari passivi e protezione solare;

h) ventilazione naturale;

i) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di

cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza.

ALLEGATO C

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO D

 

 

PREDISPOSIZIONI PER L'INTEGRAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E

FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI E PER L'ALLACCIO ALLE RETI

DI TELERISCALDAMENTO

 

1. Al fine di assicurare l'integrazione degli impianti solari termici

e fotovoltaici sulle coperture degli edifici si propongono i seguenti

quattro gruppi di raccomandazioni:

2. Deve essere disponibile una superficie della copertura

dell'edificio, o di pertinenza dell'edificio, con le seguenti

caratteristiche:

a) orizzontale o esposta verso il quadrante Sud-Est Sud-Ovest per

le pareti inclinate;

b) dimensione pari al 25% della superficie in pianta

dell'edificio;

c) non ombreggiata nei mesi piu' sfavoriti, gennaio - dicembre,

da parti dell'edificio stesso per piu' del 10% della superficie

disponibile.

3. E' opportuno includere un vano tecnico dove possano essere

ospitati i componenti del circuito primario degli impianti solare

termico e i dispositivi di condizionamento della potenza

dell'impianto fotovoltaico e di connessione alla rete con le seguenti

caratteristiche:

a) volume di dimensione pari a 50 litri per ogni m² di superficie

correttamente orientata di cui al precedente punto 1 in modo tale da

poter ospitare serbatoi di accumulo dell'acqua calda sanitaria e i

componenti del circuito primario e secondario;

b) caratteristiche idonee ad ospitare un quadro elettrico, e i

dispositivi di interfaccia con la rete;

c) accessibile per la manutenzione degli impianti.

4. E' necessario prevedere, per la realizzazione dei collegamenti

dei collettori solari e dei moduli fotovoltaici al vano tecnico, un

cavedio di sezione opportuna per poter alloggiare una conduttura di

mandata e una di ritorno all'impianto solare termico, due canaline

(corrugati) per alloggiare i collegamenti elettrici all'impianto

fotovoltaico e il collegamento alla rete di terra.

5. E' necessario prevedere, per il collegamento dell'impianto

solare alle singole utenze, opportuni cavedi o vani che possano

contenere la linea di mandata dell'acqua calda sanitaria e un

collegamento elettrico.

6. Per quanto riguarda, la predisposizione all'allaccio alle reti

di teleriscaldamento tale prescrizione risulta obbligatoria nel caso

di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000

ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni

strumenti pianificatori.

ALLEGATO E

 

 

RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991,

N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI

CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

 

Lo schema di relazione tecnica proposto nel seguito contiene le

informazioni minime necessarie per accertare l'osservanza delle norme

vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. Lo schema di

relazione tecnica si riferisce all'applicazione integrale del decreto

legislativo. Nel caso di applicazione parziale e/o limitata al

rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni

le informazione e i documenti relativi ai paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9

devono essere predisposti in modo congruente con il livello di

applicazione.

 

1. INFORMAZIONI GENERALI

Comune di Provincia

Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere)

 

Sito in (specificare l'ubicazione o, in alternativa indicare che

e' da edificare nel terreno di cui si riportano gli estremi del

censimento al Nuovo Catasto Territoriale).

 

Concessione edilizia n. del

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base

alla categoria di cui all'articolo 3 del regolamento; per edifici

costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare

le diverse categorie)

 

Numero delle unita' abitative

 

Committente(i)

 

Progettista(i) degli impianti termici e dell'isolamento termico

dell'edificio

 

Direttore(i) degli impianti termici e dell'isolamento termico

dell'edificio

 

[ ] L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di

proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico ai fini dell'articolo

5, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto

1993, n. 412 (utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e

dell'art. 10, comma 16, del decreto legislativo

 

[ ] L'edificio (o il complesso di edifici) rientra nella

disciplina articolo 4, comma 1 (edilizia sovvenzionata e

convenzionata, edilizia pubblica e privata) della legge 9 gennaio

1991, n. 10

 

[ ] L'edificio rientra nella disciplina articolo 4, comma 2

(autorizzazioni, concessioni e contributi per la realizzazione di

opere pubbliche) della legge 9 gennaio 1991, n. 10

 

 

2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)

 

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di sopportare la

presente relazione tecnica, sono i seguenti:

 

[ ] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e

indicazione d'uso prevalente dei singoli locali

 

[ ] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di

eventuali sistemi di protezione solare

 

[ ] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi

specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli

apporti solari

 

 

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA'

 

Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al

regolamento) GG

Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna secondo norma

UNI 5364 e successivi aggiornamenti) °C

 

 

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI

EDIFICI) E DELLE RELATIVE STRUTTURE

 

Volume degli ambienti climatizzati al lordo delle strutture che _

li delimitano (V) _ m³

 

---------------------------------------------------------------------

Superficie esterna che delimita il volume (S) | m²

---------------------------------------------------------------------

Rapporto SV |l/m

---------------------------------------------------------------------

Superficie utile dell'edificio | m²

---------------------------------------------------------------------

Valore di progetto della temperatura interna | °C

---------------------------------------------------------------------

Valore di progetto dell'umidita' relativa interna | %

 

 

5. DATI RELATIVI ALL'IMPIANTO TERMICO

 

a) Descrizione impianto

Tipologia

Sistemi di generazione

Sistemi di termoregolazione

Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica

Sistemi di distribuzione del vettore termico

Sistemi di ventilazione forzata: tipologie

Sistemi di accumulo termico: tipologie

Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda

sanitaria

Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per

potenza installata maggiore o uguale a 350 kW gradi francesi

 

b) Specifiche dei generatori di energia.

Fluido termovettore.

Valore nominale della potenza termica utile kW.

Rendimento termico utile (o di combustione per generatori ad aria

calda) al 100% Pn.

Valore di progetto %

Valore minimo prescritto dal regolamento % (se necessario)

Rendimento termico utile al 30% Pn

Valore di progetto %

Valore minimo prescritto dal regolamento % (se necessario)

Combustibile utilizzato

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda

sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte, macchine diverse dai

generatori di calore convenzionali, quali ad esempio: macchine

frigorifere, pompe di calore, gruppi di cogenerazione di energia

termica ed elettrica, collettori solari, le prestazioni delle

macchine diverse dai generatori di calore sono fornite indicando le

caratteristiche normalmente utilizzate per le specifiche

apparecchiature, applicando, ove esistenti, le vigenti norme

tecniche.

 

c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto

termico.

Tipo di conduzione prevista ( ) continua con attenuazione notturna

( ) intermittente

Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente.

Descrizione sintetica delle funzioni

Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per

impianti centralizzati).

Centralina climatica

Descrizione sintetica delle funzioni

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24

ore

Organi di attuazione

Descrizione sintetica delle funzioni

Regolatori climatici delle singole zone o unita' immobiliari.

Numero di apparecchi Descrizione sintetica delle funzioni

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24

ore

Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura

ambiente nei singoli locali o nelle singole zone, ciascuna avente

caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi

Numero di apparecchi

Descrizione sintetica dei dispositivi

d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole

unita' immobiliari (solo per impianti centralizzati)

Numero di apparecchi

Descrizione sintetica del dispositivo

e) Terminali di erogazione dell'energia termica

Numero di apparecchi (quando applicabile)

Tipo Potenza termica nominale (quando applicabile)

f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione

Descrizione e caratteristiche principali

(indicare con quale norma e' stato eseguito il dimensionamento)

g) Sistemi di trattamento dell'acqua (tipo di trattamento)

h) Altre apparecchiature e sistemi di rilevante importanza

funzionale

i) Schemi funzionali dell'impianto termico

 

6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

 

a) Involucro edilizio e ricambi d'aria

Caratteristiche termiche, idrometriche e di massa superficiale dei

componenti opachi dell'involucro edilizio.

Confronto con i valori limite riportati all'articolo 10 del

decreto legislativo.

Vedi allegati alla presente relazione

Caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro

edilizio Confronto con i valori limite riportati all'articolo 10 del

decreto legislativo Classe di permeabilita' all'aria dei serramenti

esterni

Vedi allegati alla presente relazione

Attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli)

Trasmittanza termica (K) degli elementi divisori tra alloggi o

unita' immobiliari confinanti (distinguendo pareti verticali e solai)

Confronto con il valore limite riportato all'articolo 1 del

decreto legislativo

Verifica termoigrometrica

Vedi allegati alla presente relazione

Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) - specificare per

le diverse zone

Portata d'aria di ricambio (G) solo nei casi di ventilazione

meccanica controllata m3/h

Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di

recupero del calore disperso (solo se previste dal progetto) m3/h

Rendimento termico delle apparecchiature di recupero del calore

disperso (solo se previste dal progetto)

b) Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto

Rendimento di produzione (%) Rendimento di regolazione

(%) Rendimento di distribuzione (%) Rendimento di emissione

(%) Rendimento globale

c) Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione

invernale

Metodo di calcolo utilizzato (indicazione obbligatoria)

Valore di progetto kWh/m2 ? anno

Confronto con il valore limite riportato all'articolo 10 del

decreto legislativo kWh/m2 ? anno

d) Fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione

invernale

Valore di progetto kJ/m3GG

e) Predisposizione delle opere per l'installazione di fonti

rinnovabili

Descrizione

Vedi allegati alla presente relazione

f) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda

sanitaria

Descrizione, caratteristiche tecniche e percentuale di copertura

del fabbisogno annuo

 

7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME

FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE

 

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad

obblighi generalmente validi (a solo titolo di esempio si cita

l'obbligo di adozione di pannelli solari per la produzione di acqua

calda sanitaria negli edifici pubblici), in questa sezione vanno

adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso

specifico.

 

8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (elenco indicativo)

 

N. piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e

indicazione d'uso prevalente dei singoli locali.

N. prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di

eventuali sistemi di protezione solare.

N. elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi

specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli

apporti solari.

N. schemi funzionali dell'impianto termico contenenti gli elementi

di cui all'analoga voce del paragrafo 'Dati relativi agli impianti

termici'.

N. tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche,

termoigrometriche e massa efficace dei componenti opachi

dell'involucro edilizio.

N. tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei

componenti finestrati dell'involucro edilizio e loro permeabilita'

all'aria.

Altri eventuali allegati

 

10. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

 

Il sottoscritto, iscritto a (indicare albo, ordine o collegio

professionale di appartenenza, nonche' provincia, numero

dell'iscrizione) essendo a conoscenza delle sanzioni previste

dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione

della direttiva 2002/911/CE

dichiara

sotto la propria personale responsabilita' che:

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra e' rispondente

alle prescrizioni contenute del decreto attuativo della direttiva

2002/91/CE;

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica

sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati

progettuali.

data

Firma

-----------------

ALLEGATO F

 

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO

PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA MAGGIORE O UGUALE 35 kW

 

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO G

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

 

 

Avvertenze per il tecnico e per il responsabile di impianto

1. Per tipo B e C si intende rispettivamente generatore a focolare

aperto o chiuso, indipendentemente dal tipo di combustibile

utilizzato.

2. Per N.C. si intende "Non Controllabile", nel senso che per il

singolo aspetto non e' possibile effettuare tutti i necessari

riscontri diretti senza ricorrere ad attrezzature speciali (ad

esempio per verificare l'assenza di ostruzioni in un camino non

rettilineo), tuttavia le parti controllabili sono in regola e non si

ha alcuna indicazione di anomalia nelle parti non controllabili.

3. Nel caso di installazione all'esterno al punto 2 deve essere

barrata solo la scritta ES.

4. Il dato relativo al tiraggio, espresso in Pa, e' necessario

solo per generatori di calore di tipo B

5. Nello spazio OSSERVAZIONI deve essere indicata dal tecnico la

causa di ogni dato negativo riscontrato e gli interventi manutentivi

effettuati per risolvere il problema.

6. Nello spazio RACCOMANDAZIONI devono essere fornite dal tecnico

le raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali carenze

riscontrate e non eliminate, tali comunque da non arrecare un

immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. Il

tecnico indica le operazioni necessarie per il ripristino delle

normali condizioni di funzionamento dell'impianto a cui il

responsabile dell'impianto deve provvedere entro breve tempo.

7. Nello spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo riscontrato e non

eliminato carenze tali da arrecare un immediato pericolo alle

persone, agli animali domestici e ai beni, dopo aver messo fuori

servizio l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo,

indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di

sicurezza.

8. Tutte le note riportate negli spazi OSSERVAZIONI,

RACCOMANDAZIONI; PRESCRIZIONI devono essere specificate

dettagliatamente (ad esempio: sottolineato foro di ventilazione

insufficiente, sottolineato foro di ventilazione esistente di 100 cm2

da portare a 160 cm2.

Si rammenta che il controllo del rendimento di combustione, di cui

al punto H, deve essere effettuato con la periodicita' stabilita al

comma 3 dell'allegato L al presente decreto legislativo.

 

ALLEGATO H

 

 

VALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE DEI GENERATORI DI CALORE

 

1) Generatori di calore ad acqua calda

a) per i generatori di calore installati a partire dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, non inferiore al valore

minimo del rendimento termico utile alla Potenza nominale previsto ai

sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26

agosto 1993, n. 412, e successive modifiche per caldaie della

medesima potenza coerentemente con il tipo di caldaia installato:

caldaie standard, caldaie a bassa temperatura e caldaie a

condensazione.

 

2) Generatori di calore ad aria calda

a) per i generatori di calore installati a partire dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, non inferiore a tre punti

percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione

alla potenza nominale indicato all'allegato E del decreto del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive

modifiche.

ALLEGATO I

(Articolo 11)

 

 

REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

 

1. Nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi previsti

dall' articolo 3, comma 2, lettere a) e b), si procede in sede

progettuale alla determinazione del fabbisogno annuo di energia

primaria per la climatizzazione invernale espresso in chilowattora

per metro quadrato di superficie utile dell'edificio (kWh/m2 anno) e

alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori riportati

nella tabella 1 al punto 1 dell'allegato C al presente decreto.

2. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria,

previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, si applica

quanto previsto ai commi 6, 7, e 8.

3. Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione integrale di

impianti termici, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c),

numero 2, si applica quanto previsto al comma 1, verificando che il

fabbisogno annuo risulti inferiore ai valori riportati nella tabella

1 al punto 1 dell'allegato C al presente decreto, aumentati del 50%.

In alternativa, per i soli impianti di potenza inferiore a 100 kW, si

puo' applicare quanto previsto al comma 4.

4. Nel caso di sostituzione di generatori di calore, prevista

all'art. 3, comma 2, lettera c), numero 3, si intendono rispettate

tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia

qualora coesistano le seguenti condizioni:

a) i nuovi generatori siano dotati della marcatura di rendimento

energetico pari a tre o quattro stelle cosi' come definito

nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 15

novembre 1996, n. 660, e certificati conformemente a quanto previsto

nel decreto medesimo;

b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza

delle condizioni di progetto sia non superiore a 60°C;

c) siano presenti dispositivi per la regolazione automatica della

temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi

caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, di cui al precedente

comma 12;

d) nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare

maggiori o uguali a 35 kW, siano installati nuovi generatori di

Potenza nominale del focolare non superiore del 10% a quella dei

generatori che vengono sostituiti.

In tutti gli altri casi di sostituzione di generatori di' calore

vale quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 con l'integrazione del

calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la

climatizzazione invernale, espresso per metro quadrato di superficie

utile dell'edificio (kWh/m2 anno), conformemente al comma 1 del

presente allegato e la verifica che lo stesso risulti inferiore ai

valori massimi riportati nella tabella 1 del punto 1 dell'allegato C

al presente decreto.

5. Nei casi previsti al comma 1, se gli edifici e le opere sono

progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati ai commi 6, 7

e 8, e per gli impianti termici e' assicurato un rendimento medio

stagionale non inferiore al valore riportato al punto 5 dell'allegato

C al presente decreto, il calcolo del fabbisogno annuo di energia

primaria puo' essere omesso, attribuendo all'edificio o porzione

interessata il valore limite massimo applicabile al caso specifico ai

sensi del comma 1 citato. La medesima semplificazione puo' essere

adottata per edifici realizzati con strutture verticali opache di

trasmittanza superiore ai limiti stabiliti al comma 6 fino ad un

massimo del 30%, purche' si adottino contemporaneamente chiusure

trasparenti di trasmittanza inferiore almeno del 30% rispetto ai

limiti stabiliti al comma 8.

6. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in

base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione

della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le

strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il

volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati

di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello

riportato nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente

decreto in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il

ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la

progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei

ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati

nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto devono

essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente

piu' ponte termico).

Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero

previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore

(sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i limiti

previsti nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente

decreto con riferimento alla superficie totale di calcolo.

7. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in

base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria

E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache

orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il

volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati

di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello

riportato in tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto

in funzione della fascia climatica di riferimento.

Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora

la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione

dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica

riportati nella tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente

decreto devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media

(parete corrente piu' ponte termico). Nel caso di strutture

orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da confrontare

con quelli in tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente

decreto sono calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno.

8. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in

base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria

E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure

trasparenti, comprensive dell'infisso, deve rispettare i limiti

riportati nella tabella 4a, con valore di trasmittanza centrale dei

vetri inferiore o uguale ai limiti riportati in tabella 4b, al punto

4 dell'allegato C al presente decreto.

9. Per gli edifici della categoria E1 da realizzarsi in zona

climatica C, D, E ed F il valore della trasmittanza (U) del divisorio

verticale tra alloggi o unita' immobiliari confinanti deve essere

inferiore o uguale a 0,8 W/m2K.

10. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in

base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria

E.8, si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni

superficiali e interstiziali delle pareti opache. Qualora non esista

un sistema di controllo della umidita' relativa interna, per i

calcoli necessari, questa verra' assunta pari al 65% alla temperatura

interna di 20 °C.

11. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in

base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie

E.5, E.6 e E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la

climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli

ambienti, si procede a verificare:

a) che siano presenti elementi di schermatura delle superfici

vetrate, esterni o interni, fissi o mobili, tali da ridurre l'apporto

di calore per Irraggiamento solare, e che siano efficaci;

b) che, nelle zone climatiche A,B,C e D, nelle localita' dove il

valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale Im,s, nel

mese di massima insolazione, sia maggiore o uguale a 250 W/m² , la

massa superficiale Ms delle pareti opache, verticali, orizzontali e

inclinate, cosi' come definita all'allegato A comma 17, sia superiore

a 230 kg/m2. Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto

dei suddetti valori di massa superficiale delle pareti opache possono

essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecnologie e

materiali innovativi che permettano di contenere le oscillazioni

della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento

dell'Irraggiamento solare. In tal caso deve essere prodotta una

adeguata documentazione e certificazione dei materiali che ne attesti

l'equivalenza con le soluzioni tradizionali.

12. Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o

ristrutturati, e' prescritta l'installazione di dispositivi per la

regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali

o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni

uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto

degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.

L'installazione di detti dispositivi e' aggiuntiva rispetto ai

sistemi di regolazione di cui all'art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del

decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e

successive modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile

con l'eventuale sistema di contabilizzazione.

13. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici

pubblici o privati conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a),

e' obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti

l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie a favorire il

collegamento a reti di teleriscaldamento, ad impianti solari termici

e impianti fotovoltaici e i loro allacciamenti agli impianti dei

singoli utenti e alle reti. Il campo di applicazione agli edifici

esistenti e le modalita' di predisposizione dell'edificio in

relazione alle singole tipologie di intervento sono indicati

nell'allegato D.

14. Nel caso di edifici pubblici o ad uso pubblico di nuova

costruzione ricadenti nelle tipologie elettivamente indicate, per

l'applicazione delle fonti rinnovabili ed assimilate, all'allegato D

del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto

1993, e' obbligatoria l'installazione di impianti solari termici per

la produzione di acqua calda sanitaria.

L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da coprire

almeno il 50% del consumo annuo di energia termica richiesta

dall'utenza per la produzione di acqua calda sanitaria. L'eventuale

impossibilita' tecnica di rispettare la presente disposizione deve

essere dettagliatamente motivata nella relazione tecnica di cui al

comma 15.

15. Il progettista dovra' inserire i calcoli e le verifiche

previste dal presente allegato nella relazione attestante la

rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di

energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi

dell'art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il

proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare

presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti,

in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori

relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.

Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione delle

relazioni tecniche sono riportati nell'allegato E. Ai fini della piu'

estesa applicazione dell'art. 26, comma 7 della legge 9 gennaio 1991,

n. 10 negli Enti soggetti all'obbligo di cui all'art. 19 della stessa

legge, tale relazione progettuale dovra' essere obbligatoriamente

integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione

della norma predetta a tal fine redatta dal Responsabile per la

conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.

16. I calcoli e le verifiche di cui al presente allegato sono

eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle

migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito

le norme tecniche vigenti in materia, emanate dagli organismi

deputati a livello nazionale e comunitario, quali l'UNI e il CEN,

nonche' procedure e metodi di calcolo emanate da organismi

istituzionali nazionali, quali le universita', il CNR e l'ENEA.

L'utilizzo di altri metodi e' possibile, motivandone l'uso nella

relazione tecnica di progetto di cui al comma 15, purche' si dimostri

che i risultati conseguiti risultino pari o migliori a quelli

ottenibili con le norme tecniche emesse dagli organismi

precedentemente detti. Il Ministero delle attivita' produttive e il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno la facolta' di

emanare, secondo le rispettive competenze, proprie istruzioni

tecniche in materia.

ALLEGATO L

(Articolo 12)

 

 

REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

TERMICI

 

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione

dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle

istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione

elaborate dal costruttore dell'impianto. Qualora non siano

disponibili tali istruzioni, le operazioni di controllo ed eventuale

manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte

dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle

istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della

normativa vigente.

Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti

dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali

non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo

specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e

con la periodicita' prevista dalle normative UNI e CEI per lo

specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

In mancanza di tali indicazioni specifiche, i controlli di cui

all'allegato F al presente decreto per gli impianti di potenza

nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW, e all'allegato G per

quelli di Potenza nominale del focolare inferiori a 35 kW devono

essere effettuati, fermo restando quanto stabilito al successivo

comma 2 e all'art. 11, comma 13, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche e

integrazioni, almeno con le seguenti scadenze temporali:

a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o

solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di

Potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;

b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati

al punto a), di Potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW

dotati di generatore di calore con una anzianita' di installazione

superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di

calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di

locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle

superfici di scambio dovuto ad un aria comburente che risente delle

normali attivita' che sono svolte all'interno delle abitazioni;

c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza

nominale del focolare inferiore a 35 kW .

2. Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale

manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a redigere e

sottoscrivere un rapporto, conformemente all'art. 7, comma 2 del

presente decreto, da rilasciare al responsabile dell'impianto.

L'originale del rapporto sara' da questi conservato ed allegato ai

libretti di cui all'art. 11, comma 9 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del

focolare superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo e

manutenzione dovra' essere redatto e sottoscritto conformemente al

modello di cui all'allegato F al presente decreto legislativo. Nel

caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare

inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovra'

essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui

all'allegato G al presente decreto legislativo. Con la medesima

procedura potranno essere adottati modelli standard per altre

tipologie di impianto.

3. In occasione delle operazioni di controllo e manutenzione sui

generatori di calore, vanno effettuate anche le verifiche di

rendimento. Gli elementi da sottoporre a verifica sono quelli

riportati sul "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto" di

cui all'art. 11, comma 9, del

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,

aggiornati con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 17

marzo 2003 e successive modificazioni.

Le suddette verifiche vanno comunque effettuate almeno una volta

l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i

generatori di calore con Potenza nominale superiore o uguale a 35 kW

e almeno con periodicita' quadriennale per i generatori di calore con

Potenza nominale inferiore. Per le centrali termiche alimentate a

combustibili liquidi o solidi ovvero dotate di generatore di calore o

di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva

maggiore o uguale a 350 kW e' inoltre prescritta una seconda

determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare

normalmente alla meta' del periodo di riscaldamento.

4. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle

verifiche di cui al precedente comma 3 e all'art. 11, comma 13 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e

successive modifiche, misurato alla massima potenza termica effettiva

del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in

conformita' alle norme tecniche UNI, deve risultare conforme ai

valori riportati nell' allegato H al presente decreto.

5. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di

verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione

inferiori ai limiti fissati all'allegato H al presente decreto, non

riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione,

devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data

della verifica.

6. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di

verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione

inferiori a quelli indicati al punto 1), lettera a) e punto 2),

lettera a) dell'allegato H al presente decreto, sono comunque esclusi

dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f),

g) ed h), dell'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche. 7. Ai

sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, le regioni

e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorita' competenti,

nell'ambito delle proprie competenze territoriali, in un quadro di

azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei

consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed

assistenza all'utenza, effettuano gli accertamenti e le ispezioni

necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei

consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti

termici . I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici

devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di

impianto di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche,

annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti.

8. In caso di affidamento ad organismi esterni delle attivita' di

cui al comma 7 del presente allegato, le amministrazioni pubbliche

affidatarie dovranno stipulare con detti organismi apposite

convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con

riferimento alla specifica attivita' prevista, i requisiti minimi di

cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 26

agosto 1993, n. 412, e successive modifiche. Requisito essenziale

degli organismi esterni e' la qualificazione individuale dei tecnici

che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le

autorita' competenti, eventualmente attraverso gli enti e gli

organismi da esse delegati, provvedono ai compiti di cui al comma 7

del presente allegato, accertano la rispondenza alle norme di legge

degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e,

nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle

popolazioni interessate, stabiliscono le modalita' per l'acquisizione

dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo

relativo agli impianti termici. Tra gli elementi informativi e' resa

obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti

termici o dei terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o dei

proprietari degli stessi, con le modalita' ed entro i termini

stabiliti dal predetto provvedimento, apposita dichiarazione,

conforme al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il

modello di cui all'allegato F al presente decreto, per gli impianti

di Potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW, e al

rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di

cui all'allegato G al presente decreto, per gli impianti di potenza

nominale del focolare inferiore a 35 kW.

10. La dichiarazione di cui al comma precedente deve pervenire

all'amministrazione competente o all'organismo incaricato con timbro

e firma del terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima

figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa assunzione

di responsabilita', attestante il rispetto delle norme del presente

regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima

delle verifiche periodiche di cui al comma 3 del presente allegato.

La trasmissione della suddetta dichiarazione avviene con scadenze

temporali correlate ai termini previsti allo stesso comma 3 del

presente allegato.

11. L'amministrazione competente o l'organismo incaricato

provvedono all'accertamento di tutte le dichiarazioni pervenute e,

qualora ne rilevino la necessita', ad attivarsi presso gli utenti

finali affinche' questi ultimi procedano agli adeguamenti che si

rendono necessari. I medesimi soggetti provvedono annualmente ad

ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del

riscontro del rispondenza alle norme di legge e della veridicita'

delle dichiarazioni trasmesse per almeno il 5% degli impianti

presenti nel territorio di competenza, privilegiando quelli per i

quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione. Nel condurre la fase

ispettiva presso gli utenti finali l'amministrazione competente o

l'organismo incaricato pongono attenzione ai casi in cui si

evidenzino situazioni di non conformita' alle norme vigenti e possono

programmare le ispezioni a campione dando priorita' agli impianti

piu' vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore

criticita', avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare

distorsioni di mercato.

12. Entro il 31 dicembre 2007 le amministrazioni competenti, se

diverse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano,

o gli organismi incaricati di cui sopra inviano alla regione o

provincia autonoma di appartenenza, una relazione sulle

caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli

impianti termici nel territorio di propria competenza, con

particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuati

nell'ultimo biennio. La relazione e' aggiornata con frequenza

biennale.

13. Le attivita' di accertamento e ispezione avviate dagli enti

locali ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991,

n.10, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,

conservano la loro validita' e possono essere portate a compimento

secondo la normativa preesistente per un biennio a partire dalla

predetta data di entrata in vigore.