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AEEG delibera 89/09

Delibera ARG/elt 89/09

Erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 luglio 2009

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge n. 125/07);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: deliberazione n. 132/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06 (di seguito: deliberazione n. 85/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06) come successivamente integrata e modificata;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2008, ARG/elt 81/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 81/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2008, ARG/elt 82/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 82/08);
  • il documento per la consultazione predisposto dalla Direzione mercati dell'Autorità "Dispacciamento reti non interconnesse - Erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nell'ambito di reti non interconnesse con il sistema elettrico nazionale" del 5 agosto 2008, DCO 26/08 (di seguito: documento per la consultazione DCO 26/08) e le relative risposte presentate dagli operatori interessati.

Considerato che:

  • l'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 assegna all'Autorità il compito di fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento;
  • ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 la società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) è responsabile del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sull'intero territorio nazionale;
  • la deliberazione n. 111/06, nello stabilire le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, rimanda ad un successivo provvedimento la determinazione delle modalità di erogazione del medesimo servizio con riferimento ad aree servite da reti non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale (di seguito: reti non interconnesse);
  • le aree del territorio nazionale servite da reti non interconnesse sono, salvo limitate eccezioni, costituite dalle isole minori e che solo per alcune di tali isole il servizio elettrico è operato da imprese elettriche minori per le quali è previsto il regime di integrazione tariffaria di cui alla legge 10/91 (di seguito: imprese elettriche minori);
  • l'assenza di disposizioni in merito all'erogazione del servizio di dispacciamento per le reti non interconnesse potrebbe limitare la possibilità di partecipazione al mercato dell'energia elettrica da parte degli utenti connessi a tali reti e la corretta applicazione dei regimi di maggior tutela e salvaguardia alle medesime condizioni vigenti sul territorio continentale o sulle isole interconnesse con la rete di trasmissione nazionale;
  • le unità di produzione che operano su reti non interconnesse sono le uniche risorse in grado di garantire la continuità del servizio elettrico su tali reti, e devono pertanto essere in grado di fornire anche i diversi servizi ancillari indispensabili all'erogazione di tale servizio;
  • la legge n. 125/07, nel dare attuazione a disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, individua tutti i clienti finali, senza distinzione in merito alla localizzazione della rete elettrica di connessione, come clienti titolari del diritto di scegliere un proprio fornitore di energia elettrica e quindi accedere al mercato libero;
  • la medesima legge n. 125/07, nel disciplinare l'erogazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia, non opera alcuna distinzione dei diritti dei clienti finali in merito alla localizzazione della rete di connessione;
  • con la deliberazione ARG/elt 81/08 l'Autorità ha avviato un procedimento in materia di erogazione del pubblico servizio di dispacciamento nell'ambito di reti non interconnesse;
  • nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea, con il documento per la consultazione DCO 26/08 l'Autorità ha presentato uno schema di provvedimento per disciplinare il servizio di dispacciamento nelle reti non interconnesse, che prevedeva, con riferimento a tali ambiti, in particolare:
    • le modalità di partecipazione al mercato dell'energia dei punti di immissione e prelievo;
    • le modalità di erogazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia;
    • l'estensione della disciplina delle unità essenziali per la sicurezza di cui alla deliberazione n. 111/06;
  • lo schema di provvedimento di cui al precedente alinea ha ottenuto un generale apprezzamento da parte degli operatori che hanno partecipato alla consultazione ad eccezione di alcuni rappresentanti di imprese elettriche minori che hanno contestato una potenziale riduzione dei diritti loro riconosciuti ai sensi della legge 10/91 e in particolare una presunta inopportuna applicazione del "principio di non discriminazione tra imprese concorrenti nello stesso mercato";
  • il Gestore del Mercato Elettrico ha segnalato alcune difficoltà di implementazione delle disposizioni contenute nel medesimo schema di provvedimento con particolare riferimento alle modalità di presentazione dei programmi di immissione e prelievo dei punti di dispacciamento relativi a rete non interconnesse;
  • il procedimento per la riforma della regolamentazione delle imprese elettriche minori ubicate in isole non interconnesse, di cui alla deliberazione n. 208/06, come integrato con deliberazione ARG/elt 82/08, è tuttora in corso.

Ritenuto che:

  • anche al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dalla legge n. 125/07, sia opportuno disciplinare le modalità di erogazione del pubblico servizio di dispacciamento delle aree del territorio nazionale servite da reti non interconnesse, anche per dare applicazione ai servizi di vendita dell'energia elettrica senza discriminare tra clienti finali allacciati a reti con obbligo di connessione di terzi situate in aree interconnesse con la rete di trasmissione nazionale e clienti finali in aree non interconnesse a quest'ultima;
  • sia opportuno prevedere, già a partire dall'anno 2009, la possibilità di copertura dei costi riconosciuti di generazione per le unità di produzione che svolgono un ruolo essenziale per la sicurezza e la continuità del servizio elettrico nelle reti non interconnesse e che non sono nella titolarità di imprese elettriche minori;
  • sia opportuno che la disciplina del dispacciamento dell'energia elettrica nell'ambito delle reti non interconnesse preveda delle procedure semplificate e permetta di minimizzare gli impatti sui sistemi informatici preposti alla normale operatività delle piattaforme del mercato dell'energia;
  • sia opportuno, in sede di prima attuazione della disciplina del dispacciamento dell'energia elettrica nell'ambito di reti non interconnesse non prevedere alcuna penalizzazione per gli sbilanciamenti effettivi dei punti di dispacciamento relativi a tali reti;
  • sia opportuno non modificare, con il presente provvedimento, la regolazione delle imprese elettriche minori, di cui all'articolo 7 della legge 10/91, in attesa del completamento del procedimento di riforma complessivo della specifica regolamentazione;
  • anche al fine di consentire agli operatori di disporre di un periodo di tempo sufficiente per adeguare i propri sistemi informatici, sia opportuno prevedere che le disposizioni relative al dispacciamento dell'energia elettrica relativamente alle reti non interconnesse abbiano efficacia a partire dal 1 gennaio 2010

DELIBERA

  1. di prevedere che, già a partire dall'anno 2009, Terna individui e pubblichi l'elenco degli impianti che non sono nella titolarità di imprese elettriche minori e che risultano essenziali per la sicurezza di ambiti territoriali serviti da reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, neppure indirettamente con la rete di trasmissione nazionale;
  2. di prevedere che per gli impianti di cui al precedente punto 1 trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 76 della deliberazione n. 111/06 relativamente all'anno 2009;
  3. di approvare le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A link al PDF 65 KB) affinché entrino in vigore dal 1 gennaio 2010;
  4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

7 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis

----------------------- Page 1----------------------- Allegato A EROGAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL’ENERGIA ELETTRICA NELL’AMBITO DI RETI NON INTERCONNESSE CON IL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue: • imprese elettriche minori sono le imprese elettriche minori di cui all’articolo 7 della legge n. 10/91; • Punto di dispacciamento isolato è un punto di dispacciamento nel quale sono inseriti solamente punti di immissione o di prelievo connessi a una medesima rete non interconnessa; • Rete non interconnessa è una rete con obbligo di connessione di terzi non connessa alla rete di trasmissione nazionale neppure indirettamente attraverso altre reti con obbligo di connessione di terzi o attraverso collegamenti in corrente continua; • Utente bilanciatore è l’utente del dispacciamento titolare di impianti essenziali per la sicurezza del sistema nell’ambito di una rete non interconnessa; -*- • Decreto 23 novembre 2007 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante “Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125”. • Deliberazione n. 111/06 è l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato ed integrato. • Deliberazione ARG/elt 29/08 è l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2008 ARG/elt 29/08 • Deliberazione ARG/elt 178/08 è l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2008 ARG/elt 178/08 Articolo 2 Oggetto e ambito di applicazione 2.1 Il presente provvedimento: 1 ----------------------- Page 2----------------------- Allegato A a) individua le modalità di erogazione del pubblico servizio di dispacciamento nell’ambito delle aree del territorio nazionale servite dalle reti non interconnesse di cui all’Allegato 1; b) disciplina le modalità di partecipazione al mercato dell’energia elettrica per punti di dispacciamento relativi a reti non interconnesse. Articolo 3 Impianti essenziali per la sicurezza delle reti non interconnesse 3.1 Terna individua e pubblica l’elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema per ciascuna rete non interconnessa secondo le medesime modalità di cui all’articolo 63, comma 1, della deliberazione n. 111/06. 3.2 Terna crea, per ciascuna rete non interconnessa, un punto di dispacciamento isolato per unità di consumo virtuale avente capacità di prelievo pari, in valore assoluto, almeno alla capacità di immissione del punto di dispacciamento per unità di produzione relativo agli impianti essenziali per la sicurezza della medesima rete non interconnessa. 3.3 Fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, agli impianti essenziali per la sicurezza delle reti non interconnesse di cui al comma 3.1 si applicano gli articoli 63, 64 e 65 della deliberazione n. 111/06 con riferimento alle disposizioni relative agli impianti ammessi alla reintegrazione dei costi di generazione, unitamente alle disposizioni di cui al successivo Articolo 4. 3.4 Fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, per gli impianti essenziali per la sicurezza delle reti non interconnesse il corrispettivo di cui all’articolo 64, comma 8, della deliberazione n. 111/06, è calcolato come differenza tra il costo variabile riconosciuto alle unità di produzione di detto impianto di produzione come definito dall’Autorità e il prezzo di cui all’art. 30.4 lettera c) della medesima deliberazione n. 111/06 Articolo 4 Modalità di partecipazione al mercato di unità di immissione e prelievo afferenti a reti non interconnesse 4.1 Per ciascuna rete non interconnessa ogni utente del dispacciamento in prelievo titolare di punti di dispacciamento isolati assume la qualifica di operatore di mercato del punto di dispacciamento per unità di produzione relativo agli impianti essenziali per la sicurezza della medesima rete. 4.2 Per ciascuna rete non interconnessa ogni utente del dispacciamento in immissione titolare di punti di dispacciamento isolati, assume la qualifica di operatore di mercato del punto di dispacciamento isolato per unità di consumo virtuale di cui all’articolo 3, comma 2. 4.3 I programmi C.E.T. di immissione in esecuzione di vendite nette a termine registrate e le offerte di vendita sul mercato del giorno prima relative a punti di dispacciamento isolati per unità di produzione sono presentati con prezzo di riferimento nullo. 2 ----------------------- Page 3----------------------- Allegato A 4.4 I programmi C.E.T. di prelievo in esecuzione di acquisti netti a termine registrati e le offerte di acquisto sul mercato del giorno prima relativi a punti di dispacciamento isolati per unità di consumo sono presentati senza indicazione di prezzo. 4.5 Per ogni periodo rilevante e per ciascuna rete non interconnessa, l’operatore di mercato che registra programmi di prelievo per un punto di dispacciamento isolato nella propria titolarità deve presentare contestualmente un’offerta di vendita a prezzo nullo, con riferimento al punto di dispacciamento per unità di produzione relativo agli impianti essenziali per la sicurezza di cui al comma 1 del presente articolo, pari, in valore assoluto, alla somma de: • i propri programmi C.E.T. di prelievo in esecuzione di acquisti netti a termine registrati e • le proprie offerte di acquisto sul mercato del giorno prima relativi al medesimo punto di dispacciamento isolato. 4.6 Per ogni periodo rilevante e per ciascuna rete non interconnessa, l’operatore di mercato che registra programmi di immissione per un punto di dispacciamento isolato nella propria titolarità deve presentare contestualmente un’offerta di acquisto relativa al punto di dispacciamento isolato per l’unità di consumo virtuale di cui all’articolo 3, comma 2, pari, in valore assoluto, alla somma de: • i propri programmi C.E.T. di immissione in esecuzione di vendite nette a termine registrate e • le proprie offerte di vendita sul mercato del giorno prima relativi al medesimo punto di dispacciamento isolato. 4.7 Il Gestore del Mercato Elettrico valorizza l’energia elettrica relativa a offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima con riferimento a punti di dispacciamento isolati al prezzo di cui all’art. 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06. 4.8 Le unità di produzione e le unità di consumo relative a punti di dispacciamento isolati non sono ammesse alla partecipazione al mercato di aggiustamento né al mercato per i servizi di dispacciamento. 4.9 Per le unità di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, per ciascun periodo rilevante, è pari al prezzo di cui all’art. 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06. 4.10 Per le unità di consumo appartenenti a punti di dispacciamento isolati il prezzo di sbilanciamento effettivo, applicato su base mensile all’energia elettrica prelevata dai punti di dispacciamento isolati, è pari al prezzo di cui all’art. 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06. 4.11 Il Gestore del Mercato Elettrico segnala all’Autorità ogni violazione delle disposizioni di cui ai commi 4.3 e 4.4. 3 ----------------------- Page 4----------------------- Allegato A Articolo 5 Disposizioni relative alla determinazione convenzionale dell ’energia elettrica immessa e prelevata 5.1 Il presente articolo definisce le modalità di determinazione convenzionale dell’energia elettrica immessa nei punti di immissione e prelevata dai punti di prelievo serviti nel mercato libero, non trattati su base oraria e appartenenti a reti non interconnesse. 5.2 Le disposizioni del TILP e della deliberazione n. ARG/elt 29/08 non trovano applicazione nell’ambito delle reti non interconnesse e l’energia elettrica prelevata nell’ambito di tali reti non viene ricompresa nel calcolo del prelievo residuo d’area di alcuna area di riferimento. 5.3 L’energia elettrica immessa in un punto di immissione, non trattato su base oraria, in ciascuna ora è determinata, secondo i profili convenzionali stabiliti dalla deliberazione ARG/elt 178/08. 5.4 L’energia elettrica attribuita convenzionalmente in ciascuna ora a un punto di prelievo, servito nel mercato libero, non trattato su base oraria e appartenente a una rete non interconnessa è data dal prodotto tra: a) la differenza dell’energia elettrica immessa nella rete non interconnessa nella medesima ora da tutti gli impianti di produzione e l’energia elettrica prelevata dai punti di prelievo trattati orari appartenenti alla medesima rete (di seguito: PRA isolato) e b) il coefficiente di ripartizione di cui al comma 5 del presente articolo del medesimo punto di prelievo. 5.5 Il coefficiente di ripartizione di un punto di prelievo non trattato orario appartenente a una rete non interconnessa è calcolato dal gestore della medesima rete come rapporto tra l’energia elettrica prelevata da detto punto di prelievo nel corso dell’anno solare precedente e la totale energia elettrica immessa nella rete non interconnessa nel medesimo anno, al netto dell’energia elettrica prelevata da punti di prelievo trattati orari. 5.6 Secondo le tempistiche di cui all’articolo 14 del TILP ciascun utente del dispacciamento titolare di punti di prelievo in una rete non interconnessa regola con Terna la differenza tra l’energia elettrica effettivamente prelevata da detti punti e l’energia elettrica loro attribuita ai sensi del comma 4 del presente articolo al prezzo di conguaglio di cui all’articolo 14 del TILP calcolato utilizzando il PRA isolato di cui al medesimo comma 4 del presente articolo. Articolo 6 Erogazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia 6.1 Secondo le tempistiche di cui all’articolo 14 del TILP l’Acquirente Unico regola con Terna, al prezzo di conguaglio di cui al medesimo articolo del TILP ottenuto utilizzando il PRA isolato di cui all’articolo 5.4, l’energia elettrica prelevata dagli utenti serviti in maggior tutela e connessi a ciascuna rete non interconnessa, ad 4 ----------------------- Page 5----------------------- Allegato A eccezione delle reti nella titolarità di imprese elettriche minori - determinata su base annuale come differenza tra la totale energia elettrica immessa nella rete non interconnessa e l’energia elettrica prelevata complessivamente da utenti del mercato libero. 6.2 L’Acquirente Unico predispone e sottopone all’approvazione dell’Autorità un contratto tipo di cessione dell’energia elettrica ai soggetti esercenti la maggior tutela per la fornitura dei clienti del mercato tutelato connessi a reti non interconnesse secondo criteri di efficienza e non discriminazione. Nell’ambito di tale contratto vengono stabiliti i criteri per la regolazione tra Acquirente Unico ed esercente la maggior tutela delle partite economiche di cui al comma 1 del presente articolo. 6.3 L’Acquirente Unico non stipula contratti di cessione di energia elettrica con imprese elettriche minori per la fornitura dei clienti del mercato tutelato, per i quali si applicano le modalità di fornitura attualmente vigenti sino a nuovo provvedimento dell’Autorità. 6.4 Il servizio di salvaguardia è garantito dai soggetti individuati dalle procedure concorsuali di cui al decreto 23 novembre 2007 secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 337/07 anche per i clienti finali connessi a reti non interconnesse. Articolo 7 Ulteriori disposizioni specifiche inerenti le reti non interconnesse gestite da Imprese elettriche minori 7.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al completamento del procedimento di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 208/06, come integrato con deliberazione ARG/elt 82/08, in materia di regolazione delle imprese elettriche minori ubicate in isole non interconnesse. 7.2 Terna assume la qualifica di utente del dispacciamento e operatore di mercato degli impianti essenziali per la sicurezza delle reti non interconnesse gestite da Imprese elettriche minori. 7.3 Agli impianti essenziali nella titolarità di imprese elettriche minori non si applicano i corrispettivi di cui ai commi 63.13 e 64.8 della deliberazione n. 111/06. 7.4 Entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di competenza, Terna riconosce a ciascuna impresa elettrica minore titolare di impianti essenziali per la sicurezza di una rete non interconnessa, un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica relativa a offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima con riferimento a detti impianti essenziali e il prezzo di cui all’articolo 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06 aumentato dei corrispettivi di dispacciamento di cui agli artt. 44, 45, 46, 47, 48 e 73 della medesima deliberazione. 7.5 I ricavi derivanti a ciascuna impresa elettrica minore dall’applicazione di quanto disposto al comma 3 del presente articolo vengono considerati nell’ambito del calcolo della integrazione tariffaria secondo la normativa vigente. 5 ----------------------- Page 6----------------------- Allegato A Articolo 8 Disposizioni finali 8.1 Per tutti gli aspetti relativi all’erogazione del servizio di dispacciamento per i punti di immissione e prelievo localizzati su reti non interconnesse non esplicitamente regolati nel presente provvedimento sono valide le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06, in quanto compatibili. 8.2 Il saldo netto dei proventi e degli oneri derivanti a Terna in ciascun trimestre dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento è considerato nel calcolo della somma di cui all’articolo 44, comma 1, della deliberazione n. 111/06, con riferimento alla determinazione del corrispettivo di cui all’articolo 44, comma 3, della medesima deliberazione, valevole per il trimestre successivo. 6 ----------------------- Page 7----------------------- Allegato 1 Reti elettriche non interconnesse delle seguenti isole del territorio nazionale: Isola di Ustica Isole Tremiti Isola di Levanzo Isola di Favignana Isola di Lipari Isola di Lampedusa Isola di Linosa Isola di Marettimo Isola di Ponza Isola del Giglio Isola di Capri Isola di Pantelleria Isola di Stromboli Isola di Panarea Isola di Vulcano Isola di Salina Isola di Alicudi Isola di Filicudi Isola di Capraia Isola di Ventotene 1