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AEEG delibera 89/09 | AEEG delibera 89/09 |
Delibera ARG/elt 89/09Erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionaleL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 7 luglio 2009 Visti:
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DELIBERA
7 luglio 2009 ----------------------- Page 1----------------------- Allegato A EROGAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL’ENERGIA ELETTRICA NELL’AMBITO DI RETI NON INTERCONNESSE CON IL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue: • imprese elettriche minori sono le imprese elettriche minori di cui all’articolo 7 della legge n. 10/91; • Punto di dispacciamento isolato è un punto di dispacciamento nel quale sono inseriti solamente punti di immissione o di prelievo connessi a una medesima rete non interconnessa; • Rete non interconnessa è una rete con obbligo di connessione di terzi non connessa alla rete di trasmissione nazionale neppure indirettamente attraverso altre reti con obbligo di connessione di terzi o attraverso collegamenti in corrente continua; • Utente bilanciatore è l’utente del dispacciamento titolare di impianti essenziali per la sicurezza del sistema nell’ambito di una rete non interconnessa; -*- • Decreto 23 novembre 2007 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante “Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125”. • Deliberazione n. 111/06 è l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato ed integrato. • Deliberazione ARG/elt 29/08 è l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2008 ARG/elt 29/08 • Deliberazione ARG/elt 178/08 è l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2008 ARG/elt 178/08 Articolo 2 Oggetto e ambito di applicazione 2.1 Il presente provvedimento: 1 ----------------------- Page 2----------------------- Allegato A a) individua le modalità di erogazione del pubblico servizio di dispacciamento nell’ambito delle aree del territorio nazionale servite dalle reti non interconnesse di cui all’Allegato 1; b) disciplina le modalità di partecipazione al mercato dell’energia elettrica per punti di dispacciamento relativi a reti non interconnesse. Articolo 3 Impianti essenziali per la sicurezza delle reti non interconnesse 3.1 Terna individua e pubblica l’elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema per ciascuna rete non interconnessa secondo le medesime modalità di cui all’articolo 63, comma 1, della deliberazione n. 111/06. 3.2 Terna crea, per ciascuna rete non interconnessa, un punto di dispacciamento isolato per unità di consumo virtuale avente capacità di prelievo pari, in valore assoluto, almeno alla capacità di immissione del punto di dispacciamento per unità di produzione relativo agli impianti essenziali per la sicurezza della medesima rete non interconnessa. 3.3 Fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, agli impianti essenziali per la sicurezza delle reti non interconnesse di cui al comma 3.1 si applicano gli articoli 63, 64 e 65 della deliberazione n. 111/06 con riferimento alle disposizioni relative agli impianti ammessi alla reintegrazione dei costi di generazione, unitamente alle disposizioni di cui al successivo Articolo 4. 3.4 Fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, per gli impianti essenziali per la sicurezza delle reti non interconnesse il corrispettivo di cui all’articolo 64, comma 8, della deliberazione n. 111/06, è calcolato come differenza tra il costo variabile riconosciuto alle unità di produzione di detto impianto di produzione come definito dall’Autorità e il prezzo di cui all’art. 30.4 lettera c) della medesima deliberazione n. 111/06 Articolo 4 Modalità di partecipazione al mercato di unità di immissione e prelievo afferenti a reti non interconnesse 4.1 Per ciascuna rete non interconnessa ogni utente del dispacciamento in prelievo titolare di punti di dispacciamento isolati assume la qualifica di operatore di mercato del punto di dispacciamento per unità di produzione relativo agli impianti essenziali per la sicurezza della medesima rete. 4.2 Per ciascuna rete non interconnessa ogni utente del dispacciamento in immissione titolare di punti di dispacciamento isolati, assume la qualifica di operatore di mercato del punto di dispacciamento isolato per unità di consumo virtuale di cui all’articolo 3, comma 2. 4.3 I programmi C.E.T. di immissione in esecuzione di vendite nette a termine registrate e le offerte di vendita sul mercato del giorno prima relative a punti di dispacciamento isolati per unità di produzione sono presentati con prezzo di riferimento nullo. 2 ----------------------- Page 3----------------------- Allegato A 4.4 I programmi C.E.T. di prelievo in esecuzione di acquisti netti a termine registrati e le offerte di acquisto sul mercato del giorno prima relativi a punti di dispacciamento isolati per unità di consumo sono presentati senza indicazione di prezzo. 4.5 Per ogni periodo rilevante e per ciascuna rete non interconnessa, l’operatore di mercato che registra programmi di prelievo per un punto di dispacciamento isolato nella propria titolarità deve presentare contestualmente un’offerta di vendita a prezzo nullo, con riferimento al punto di dispacciamento per unità di produzione relativo agli impianti essenziali per la sicurezza di cui al comma 1 del presente articolo, pari, in valore assoluto, alla somma de: • i propri programmi C.E.T. di prelievo in esecuzione di acquisti netti a termine registrati e • le proprie offerte di acquisto sul mercato del giorno prima relativi al medesimo punto di dispacciamento isolato. 4.6 Per ogni periodo rilevante e per ciascuna rete non interconnessa, l’operatore di mercato che registra programmi di immissione per un punto di dispacciamento isolato nella propria titolarità deve presentare contestualmente un’offerta di acquisto relativa al punto di dispacciamento isolato per l’unità di consumo virtuale di cui all’articolo 3, comma 2, pari, in valore assoluto, alla somma de: • i propri programmi C.E.T. di immissione in esecuzione di vendite nette a termine registrate e • le proprie offerte di vendita sul mercato del giorno prima relativi al medesimo punto di dispacciamento isolato. 4.7 Il Gestore del Mercato Elettrico valorizza l’energia elettrica relativa a offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima con riferimento a punti di dispacciamento isolati al prezzo di cui all’art. 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06. 4.8 Le unità di produzione e le unità di consumo relative a punti di dispacciamento isolati non sono ammesse alla partecipazione al mercato di aggiustamento né al mercato per i servizi di dispacciamento. 4.9 Per le unità di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, per ciascun periodo rilevante, è pari al prezzo di cui all’art. 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06. 4.10 Per le unità di consumo appartenenti a punti di dispacciamento isolati il prezzo di sbilanciamento effettivo, applicato su base mensile all’energia elettrica prelevata dai punti di dispacciamento isolati, è pari al prezzo di cui all’art. 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06. 4.11 Il Gestore del Mercato Elettrico segnala all’Autorità ogni violazione delle disposizioni di cui ai commi 4.3 e 4.4. 3 ----------------------- Page 4----------------------- Allegato A Articolo 5 Disposizioni relative alla determinazione convenzionale dell ’energia elettrica immessa e prelevata 5.1 Il presente articolo definisce le modalità di determinazione convenzionale dell’energia elettrica immessa nei punti di immissione e prelevata dai punti di prelievo serviti nel mercato libero, non trattati su base oraria e appartenenti a reti non interconnesse. 5.2 Le disposizioni del TILP e della deliberazione n. ARG/elt 29/08 non trovano applicazione nell’ambito delle reti non interconnesse e l’energia elettrica prelevata nell’ambito di tali reti non viene ricompresa nel calcolo del prelievo residuo d’area di alcuna area di riferimento. 5.3 L’energia elettrica immessa in un punto di immissione, non trattato su base oraria, in ciascuna ora è determinata, secondo i profili convenzionali stabiliti dalla deliberazione ARG/elt 178/08. 5.4 L’energia elettrica attribuita convenzionalmente in ciascuna ora a un punto di prelievo, servito nel mercato libero, non trattato su base oraria e appartenente a una rete non interconnessa è data dal prodotto tra: a) la differenza dell’energia elettrica immessa nella rete non interconnessa nella medesima ora da tutti gli impianti di produzione e l’energia elettrica prelevata dai punti di prelievo trattati orari appartenenti alla medesima rete (di seguito: PRA isolato) e b) il coefficiente di ripartizione di cui al comma 5 del presente articolo del medesimo punto di prelievo. 5.5 Il coefficiente di ripartizione di un punto di prelievo non trattato orario appartenente a una rete non interconnessa è calcolato dal gestore della medesima rete come rapporto tra l’energia elettrica prelevata da detto punto di prelievo nel corso dell’anno solare precedente e la totale energia elettrica immessa nella rete non interconnessa nel medesimo anno, al netto dell’energia elettrica prelevata da punti di prelievo trattati orari. 5.6 Secondo le tempistiche di cui all’articolo 14 del TILP ciascun utente del dispacciamento titolare di punti di prelievo in una rete non interconnessa regola con Terna la differenza tra l’energia elettrica effettivamente prelevata da detti punti e l’energia elettrica loro attribuita ai sensi del comma 4 del presente articolo al prezzo di conguaglio di cui all’articolo 14 del TILP calcolato utilizzando il PRA isolato di cui al medesimo comma 4 del presente articolo. Articolo 6 Erogazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia 6.1 Secondo le tempistiche di cui all’articolo 14 del TILP l’Acquirente Unico regola con Terna, al prezzo di conguaglio di cui al medesimo articolo del TILP ottenuto utilizzando il PRA isolato di cui all’articolo 5.4, l’energia elettrica prelevata dagli utenti serviti in maggior tutela e connessi a ciascuna rete non interconnessa, ad 4 ----------------------- Page 5----------------------- Allegato A eccezione delle reti nella titolarità di imprese elettriche minori - determinata su base annuale come differenza tra la totale energia elettrica immessa nella rete non interconnessa e l’energia elettrica prelevata complessivamente da utenti del mercato libero. 6.2 L’Acquirente Unico predispone e sottopone all’approvazione dell’Autorità un contratto tipo di cessione dell’energia elettrica ai soggetti esercenti la maggior tutela per la fornitura dei clienti del mercato tutelato connessi a reti non interconnesse secondo criteri di efficienza e non discriminazione. Nell’ambito di tale contratto vengono stabiliti i criteri per la regolazione tra Acquirente Unico ed esercente la maggior tutela delle partite economiche di cui al comma 1 del presente articolo. 6.3 L’Acquirente Unico non stipula contratti di cessione di energia elettrica con imprese elettriche minori per la fornitura dei clienti del mercato tutelato, per i quali si applicano le modalità di fornitura attualmente vigenti sino a nuovo provvedimento dell’Autorità. 6.4 Il servizio di salvaguardia è garantito dai soggetti individuati dalle procedure concorsuali di cui al decreto 23 novembre 2007 secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 337/07 anche per i clienti finali connessi a reti non interconnesse. Articolo 7 Ulteriori disposizioni specifiche inerenti le reti non interconnesse gestite da Imprese elettriche minori 7.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al completamento del procedimento di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 208/06, come integrato con deliberazione ARG/elt 82/08, in materia di regolazione delle imprese elettriche minori ubicate in isole non interconnesse. 7.2 Terna assume la qualifica di utente del dispacciamento e operatore di mercato degli impianti essenziali per la sicurezza delle reti non interconnesse gestite da Imprese elettriche minori. 7.3 Agli impianti essenziali nella titolarità di imprese elettriche minori non si applicano i corrispettivi di cui ai commi 63.13 e 64.8 della deliberazione n. 111/06. 7.4 Entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di competenza, Terna riconosce a ciascuna impresa elettrica minore titolare di impianti essenziali per la sicurezza di una rete non interconnessa, un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica relativa a offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima con riferimento a detti impianti essenziali e il prezzo di cui all’articolo 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06 aumentato dei corrispettivi di dispacciamento di cui agli artt. 44, 45, 46, 47, 48 e 73 della medesima deliberazione. 7.5 I ricavi derivanti a ciascuna impresa elettrica minore dall’applicazione di quanto disposto al comma 3 del presente articolo vengono considerati nell’ambito del calcolo della integrazione tariffaria secondo la normativa vigente. 5 ----------------------- Page 6----------------------- Allegato A Articolo 8 Disposizioni finali 8.1 Per tutti gli aspetti relativi all’erogazione del servizio di dispacciamento per i punti di immissione e prelievo localizzati su reti non interconnesse non esplicitamente regolati nel presente provvedimento sono valide le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06, in quanto compatibili. 8.2 Il saldo netto dei proventi e degli oneri derivanti a Terna in ciascun trimestre dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento è considerato nel calcolo della somma di cui all’articolo 44, comma 1, della deliberazione n. 111/06, con riferimento alla determinazione del corrispettivo di cui all’articolo 44, comma 3, della medesima deliberazione, valevole per il trimestre successivo. 6 ----------------------- Page 7----------------------- Allegato 1 Reti elettriche non interconnesse delle seguenti isole del territorio nazionale: Isola di Ustica Isole Tremiti Isola di Levanzo Isola di Favignana Isola di Lipari Isola di Lampedusa Isola di Linosa Isola di Marettimo Isola di Ponza Isola del Giglio Isola di Capri Isola di Pantelleria Isola di Stromboli Isola di Panarea Isola di Vulcano Isola di Salina Isola di Alicudi Isola di Filicudi Isola di Capraia Isola di Ventotene 1 |