| AEEG delibera 90/07 |
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Articolo 10 Verifiche 10.1 Il soggetto attuatore esegue verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le tariffe incentivanti, prevedendo anche sopralluoghi a campione al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonché al fine di effettuare anche la verifica delle apparecchiature di misura. 10.2 Ai fini delle verifiche di cui al comma 10.1, il soggetto attuatore può avvalersi, previa approvazione dell’Autorità, della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico. 10.3 L’eventuale esito negativo delle verifiche, ferma restando qualunque azione legale e segnalazione che il soggetto attuatore ritenga opportuna, comporta la restituzione delle tariffe incentivanti e/o del premio, maggiorati degli interessi legali, percepite a partire dalla data della precedente verifica con esito positivo o, in mancanza di tale riferimento, dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, a meno che le irregolarità riscontrate siano dovute a cause indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile e siano state tempestivamente segnalate da quest’ultimo al soggetto attuatore e al gestore di rete. L’eventuale esito negativo delle verifiche comporta la decadenza del diritto alle tariffe incentivanti. 10.4 Il soggetto attuatore adotta, informando l’Autorità, le procedure necessarie per la verifica di ammissibilità alle tariffe incentivanti e al premio secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione. 10.5 Il soggetto attuatore, entro il 31 ottobre di ogni anno, oltre a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, trasmette all’Autorità un 7 Allegato A piano annuale di sopralluoghi sugli impianti ai sensi del comma 10.1 e un prospetto riepilogativo degli esiti delle verifiche e dei sopralluoghi già effettuati. |