| AEEG delibera 90/07 |
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Articolo 11 Monitoraggio tecnologico 11.1 Al fine di consentire il monitoraggio tecnologico previsto all’articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, i soggetti responsabili sono tenuti a fornire al soggetto attuatore le seguenti informazioni: a) contestualmente alla richiesta dell’incentivo, nella scheda tecnica finale di impianto di cui all’Allegato A2 o A2p, il consuntivo del costo totale dell’impianto, suddiviso nelle tre voci: - fornitura moduli; - fornitura inverter; - resto della fornitura, installazione e progettazione; b) con frequenza annuale per l’intera durata degli incentivi, i dati attinenti gli interventi di manutenzione straordinaria effettivamente eseguiti sugli impianti, utilizzando l’apposito portale informativo messo a disposizione dal soggetto attuatore, specificando in particolare: - le cause di guasto; - i periodi di fermo impianto; - i costi per la riparazione; 11.2 Al fine di consentire il monitoraggio tecnologico previsto all’articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, l’Enea, coordinandosi con il soggetto attuatore, individua un opportuno insieme di soggetti responsabili pubblici, i quali sono tenuti a consentire all’Enea, o a soggetti da quest’ultima incaricati, l’installazione di sistemi di rilevamento e comunicazione dati per il monitoraggio tecnologico a distanza delle prestazioni degli impianti fotovoltaici. Tale attività di monitoraggio non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti responsabili selezionati. 11.3 L’Enea, con cadenza annuale, trasmette al soggetto attuatore una descrizione delle attività svolte nell’anno precedente e di quelle da svolgere nell’anno corrente e nei due anni successivi in applicazione dell’articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti nell’anno precedente e i preventivi di spesa per l’anno corrente e i due anni successivi. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI |