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AEEG delibera 90/07
Indice articolo
AEEG delibera 90/07
Premesse
Art.1 Definizioni
Art.2 Connessioni alla rete elettrica
Art.3 La misura dell
Art.4 Condizioni per accedere
Art.5 Ammissione alla tariffa
Art.6 Condizioni per accedere al premio
Art.7 Ammissione al premio
Art.8 Modalità di erogazione
Art.9 Obblighi da rispettare
Art.10 Verifiche
Art.11 Monitoraggio tecnologico
Art.12 Modalità di copertura delle risorse
Art.13 Disposizioni finali
Allegato A1
Allegato A1p
Allegato A2
Allegato A2p
Allegato A3a
Allegato A3b
Allegato A4
Allegato A4p

Articolo 12 Modalità di copertura delle risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti e del premio, nonché per la gestione delle attività previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007

12.1 Le tariffe incentivanti e il premio sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato. 8 Allegato A

12.2 I costi relativi all’avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 10, sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, previa comunicazione all’Autorità al fine dell’eventuale verifica da parte della medesima Autorità.

12.3 I costi sostenuti dall’Enea ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 15 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 sono riconosciuti all’Enea dal soggetto attuatore e sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, previa comunicazione all’Autorità, al fine dell’eventuale verifica da parte della medesima Autorità.

12.4 Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A3, il soggetto attuatore comunica all’Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, trimestralmente, entro la prima decade del mese che precede l’aggiornamento della tariffa elettrica: a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell’anno in corso, delle quantità di energia incentivata ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e il fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, conseguente all’applicazione del medesimo decreto; b) la previsione, per i mesi residui dell’anno in corso, oltre che per l’anno successivo, del gettito necessario a dare copertura alle incentivazioni previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e alle attività previste dal medesimo decreto.

12.5 Con cadenza annuale, il soggetto attuatore trasmette all’Autorità una descrizione delle attività svolte nell’anno precedente e di quelle da svolgere nell’anno corrente e nei due anni successivi in applicazione degli articoli 10 e 11 del presente provvedimento, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti nell’anno precedente e i preventivi di spesa per l’anno corrente e i due anni successivi.