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| AEEG delibera 90/07 |
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Articolo 2 Connessioni alla rete elettrica 2.1 Ai fini della richiesta e della realizzazione della connessione di un impianto fotovoltaico alla rete con obbligo di connessione di terzi si applica quanto previsto dalla: a) deliberazione n. 281/05 nel caso di connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale superiore a 1 kV; b) deliberazione n. 89/07 nel caso di connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale a 1 kV. |