| AEEG delibera 90/07 |
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Articolo 3 Misura dell’energia elettrica prodotta ai fini dell’erogazione della tariffa incentivante 3.1 La misura dell’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, viene effettuata secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 88/07. 3.2 Il responsabile, ai sensi della deliberazione n. 88/07, del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta trasmette mensilmente al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell’energia elettrica prodotta relative al mese precedente, secondo modalità definite dal medesimo soggetto attuatore. 3.3 Qualora il soggetto responsabile del servizio di misura, se diverso dal soggetto responsabile, non trasmetta al soggetto attuatore le misure dell’energia elettrica prodotta, il medesimo soggetto attuatore procede all’erogazione, a titolo di acconto, delle tariffe incentivanti sulla base della producibilità attesa, ferme restando le verifiche di competenza. 3.4 Nel caso di impianti di Potenza nominale superiore a 20 kW, il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio tecnico di finanza. 3.5 Il soggetto attuatore verifica i dati inerenti l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico avvalendosi anche delle misure dell’energia elettrica immessa rilevate dal gestore di rete cui l’impianto fotovoltaico è connesso. A tal fine il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica immessa, trasmette al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell’energia 2 Allegato A elettrica rilevate secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 35.3, del Testo integrato. TITOLO III CONDIZIONI PER L’AMMISSIBILITÀ ALLA TARIFFA INCENTIVANTE E AL PREMIO |