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AEEG delibera 90/07
Indice articolo
AEEG delibera 90/07
Premesse
Art.1 Definizioni
Art.2 Connessioni alla rete elettrica
Art.3 La misura dell
Art.4 Condizioni per accedere
Art.5 Ammissione alla tariffa
Art.6 Condizioni per accedere al premio
Art.7 Ammissione al premio
Art.8 Modalità di erogazione
Art.9 Obblighi da rispettare
Art.10 Verifiche
Art.11 Monitoraggio tecnologico
Art.12 Modalità di copertura delle risorse
Art.13 Disposizioni finali
Allegato A1
Allegato A1p
Allegato A2
Allegato A2p
Allegato A3a
Allegato A3b
Allegato A4
Allegato A4p

Articolo 5 Ammissione alla tariffa incentivante

5.1 Il soggetto attuatore verifica la completezza della richiesta di cui al comma 4.1 e della richiesta di cui al comma 4.2, nonché il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e delle disposizioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Entro i termini previsti dall’articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, il soggetto attuatore comunica al soggetto responsabile l’ammissione o la non ammissione alla tariffa incentivante nei limiti stabiliti all’articolo 13 del medesimo decreto.

5.2 Nel caso in cui il soggetto responsabile sia ammesso a beneficiare della tariffa incentivante per l’impianto fotovoltaico oggetto della richiesta, il soggetto attuatore, nella comunicazione di cui al comma 5.1 indica il valore della tariffa incentivante riconosciuta, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e dal comma 8.6 del presente provvedimento.

5.3 Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 4.1 o al comma 4.2 sia incompleta o presenti inesattezze tecniche, il soggetto attuatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della medesima, richiede al soggetto responsabile l’ulteriore documentazione necessaria. Il soggetto responsabile è tenuto ad inviare l’ulteriore documentazione entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta. Nel caso in cui la nuova documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare inesattezze tecniche il soggetto attuatore, esclude l’impianto fotovoltaico in oggetto dall’ammissione alle tariffe incentivanti. Il soggetto attuatore informa su base annuale il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e l’Autorità circa gli esiti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

5.4 In applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.5, il soggetto attuatore assegna automaticamente un numero identificativo all’impianto. Tale numero identificativo dovrà essere usato come riferimento per qualsiasi comunicazione del soggetto responsabile con il soggetto attuatore inerente l’incentivazione.