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AEEG delibera 90/07
Indice articolo
AEEG delibera 90/07
Premesse
Art.1 Definizioni
Art.2 Connessioni alla rete elettrica
Art.3 La misura dell
Art.4 Condizioni per accedere
Art.5 Ammissione alla tariffa
Art.6 Condizioni per accedere al premio
Art.7 Ammissione al premio
Art.8 Modalità di erogazione
Art.9 Obblighi da rispettare
Art.10 Verifiche
Art.11 Monitoraggio tecnologico
Art.12 Modalità di copertura delle risorse
Art.13 Disposizioni finali
Allegato A1
Allegato A1p
Allegato A2
Allegato A2p
Allegato A3a
Allegato A3b
Allegato A4
Allegato A4p

Articolo 7 Ammissione al premio

7.1 Il soggetto attuatore verifica la completezza della richiesta di cui al comma 6.1, nonché il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e delle disposizioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di cui al comma 6.1, il soggetto attuatore comunica al soggetto responsabile l’ammissione o la non ammissione al premio.

7.2 Nel caso in cui il soggetto responsabile sia ammesso a beneficiare del premio per l’impianto fotovoltaico oggetto della richiesta, il soggetto attuatore, nella comunicazione di cui al comma 7.1 indica il valore del premio e, nel caso in cui al suddetto impianto siano già stati riconosciuti in precedenza ulteriori premi, il valore complessivo del nuovo premio.

7.3 Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 6.1 sia incompleta o presenti inesattezze tecniche, il soggetto attuatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della medesima, richiede al soggetto responsabile l’ulteriore documentazione necessaria. Il soggetto responsabile è tenuto ad inviare l’ulteriore documentazione entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta. Nel caso in cui la nuova documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare inesattezze tecniche il soggetto attuatore, esclude l’impianto fotovoltaico in oggetto dall’ammissione al premio. Il soggetto attuatore informa su base annuale il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e l’Autorità circa gli esiti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

7.4 Qualora il soggetto responsabile, successivamente all’ammissione al premio, decida di non avvalersi ulteriormente del servizio di scambio sul posto, viene meno il diritto al riconoscimento del premio a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione del contratto di scambio sul posto. A tal fine il soggetto responsabile è tenuto ad inviare al soggetto attuatore copia della comunicazione di rescissione del contratto di scambio sul posto entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione all’impresa distributrice competente.

TITOLO IV MODALITÀ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI E DEL PREMIO