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AEEG delibera 90/07
Indice articolo
AEEG delibera 90/07
Premesse
Art.1 Definizioni
Art.2 Connessioni alla rete elettrica
Art.3 La misura dell
Art.4 Condizioni per accedere
Art.5 Ammissione alla tariffa
Art.6 Condizioni per accedere al premio
Art.7 Ammissione al premio
Art.8 Modalità di erogazione
Art.9 Obblighi da rispettare
Art.10 Verifiche
Art.11 Monitoraggio tecnologico
Art.12 Modalità di copertura delle risorse
Art.13 Disposizioni finali
Allegato A1
Allegato A1p
Allegato A2
Allegato A2p
Allegato A3a
Allegato A3b
Allegato A4
Allegato A4p

Articolo 8 Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti e del premio

8.1 La tariffa incentivante viene riconosciuta ai soggetti responsabili ammessi ai sensi dell’articolo 5 per venti anni a partire: a) dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono completati gli interventi necessari ai fini dell’ammissibilità alle tariffe incentivanti, e comunque non anteriormente al primo giorno del mese successivo alla data di 5 Allegato A entrata in vigore del presente provvedimento, per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del presente provvedimento e che rispettano le disposizioni dell’articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

8.2 Il premio viene riconosciuto ai soggetti responsabili ammessi ai sensi dell’articolo 7, a partire dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda per l’ammissione al premio e fino al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante, fermo restando quanto previsto dal comma 7.4.

8.3 Nel caso di impianti fotovoltaici con Potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell’eventuale premio viene effettuato bimestralmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta eventualmente maggiorata dall’eventuale premio. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l’ammontare bimestrale cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.

8.4 Nel caso di impianti fotovoltaici con Potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che non si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il pagamento delle tariffe incentivanti viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.

8.5 Nel caso di impianti fotovoltaici con Potenza nominale superiore a 20 kW, il pagamento delle tariffe incentivanti viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 500 euro.

8.6 Nei casi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, il soggetto attuatore riconosce nel corso di ogni anno solare la tariffa incentivante al netto dell’incremento. Al termine di ogni anno solare il soggetto responsabile, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo, trasmette al soggetto attuatore, con dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, i dati a consuntivo relativi all’anno precedente della quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e della quantità di energia elettrica autoconsumata, nonché ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza, per l’anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di autoproduttore di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99. Qualora sulla base di tali dati risulti soddisfatta la condizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, il soggetto attuatore applica, con riferimento all’anno solare precedente, l’incremento previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e provvede ad effettuare il conguaglio.

8.7 Il soggetto attuatore aggiorna, pubblicandole nel proprio sito internet, le tariffe incentivanti secondo le modalità previste dall’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. 6 Allegato A