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AEEG Delibera n. 28/06
Indice articolo
AEEG Delibera n. 28/06
Premesse
Art.1 Definizioni
Art.2 Oggetto e ambito di applicazione
Art.3 Modalità Scambio sul Posto
Art.4 Condizioni Tecniche Connessione
Art.5 Misura dell'Energia Elettrica
Art.6 Condizioni Tecnico-Economiche
Art.7 Condizioni Tecnico-Economiche
Art.8 Corrispettivi
Art.9 Modifiche al Testo integrato
Art.10 Modifiche delibera 118/03
Art.11 Modifiche delibera 281/05
Art.12 Disposizioni finali

Articolo 2 Oggetto e ambito di applicazione

2.1 La presente deliberazione definisce le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di Potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03.

2.2 Nell'ambito della disciplina di cui al comma 2.1 non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 387/03.

2.3 La disciplina di cui al comma 2.1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 387/03.

2.4 I titolari degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di Potenza nominale non superiore a 20 kW, nell'ambito della disciplina di cui al comma 2.1, non devono:

versare il corrispettivo per il servizio di trasmissione di cui all'articolo 19 del Testo integrato per l'energia elettrica immessa in rete;

versare il corrispettivo per il servizio di misura nei punti di immissione di cui all'articolo 40 del Testo integrato;

stipulare il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione previsto dall'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03.

2.5 All'energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di Potenza nominale non superiore a 20 kW nell'ambito della disciplina di cui al comma 2.1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 17.1, lettera b), del Testo integrato.

2.6 Per gli impianti di cui al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica di cui al Testo integrato della qualità.