Nuovo Conto Energia
Normative
AEEG Delibera n. 28/06 | AEEG Delibera n. 28/06 |
|
Pagina 6 di 14
Articolo 4 Condizioni tecniche per la connessione 4.1 I sistemi di protezione degli impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto devono essere conformi ai requisiti previsti dalle regole tecniche dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto. 4.2 La connessione alla rete degli impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, laddove risulti inadeguata o inesistente, deve essere completata dal gestore di rete entro tempi ragionevolmente commisurati all'entità dell'intervento. Qualora gli interventi necessari per la connessione richiedano più di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del Contratto sottoscritto o, se successiva, dalla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della comunicazione di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto inviata dal Richiedente, il gestore di rete deve darne comunicazione al Richiedente e all'Autorità, indicandone le motivazioni. 4.3 In deroga a quanto previsto dal comma 4.2 del presente articolo, nel caso di impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto per i quali il Richiedente abbia diritto all'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, la connessione alla rete deve essere completata dal gestore di rete entro il tempo massimo di cui all'articolo 8, comma 3, ultimo periodo, del decreto 28 luglio 2005. 4.4 L'Autorità, qualora dovesse ravvisare situazioni di diniego di accesso alla rete da parte dei gestori di rete, adotterà i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95. 4.5 I gestori di rete non titolari di concessione di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione adempiono alle disposizioni di cui al presente articolo sotto il coordinamento dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto. Nel caso di connessione a reti elettriche a tensione maggiore di 1 kV, l'azione di coordinamento è svolta nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 2, comma 2.4 della deliberazione n. 281/05. |