Pannelli Solari Bologna

Home arrow Nuovo Conto Energia arrow Normative arrow AEEG Delibera n. 28/06
AEEG Delibera n. 28/06
Indice articolo
AEEG Delibera n. 28/06
Premesse
Art.1 Definizioni
Art.2 Oggetto e ambito di applicazione
Art.3 Modalità Scambio sul Posto
Art.4 Condizioni Tecniche Connessione
Art.5 Misura dell'Energia Elettrica
Art.6 Condizioni Tecnico-Economiche
Art.7 Condizioni Tecnico-Economiche
Art.8 Corrispettivi
Art.9 Modifiche al Testo integrato
Art.10 Modifiche delibera 118/03
Art.11 Modifiche delibera 281/05
Art.12 Disposizioni finali

Articolo 6 Condizioni tecnico - economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto per i clienti finali liberi

6.1 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai clienti finali del mercato libero.

6.2 Il servizio di scambio sul posto viene erogato dal Gestore contraente su base annuale, secondo le modalità di cui ai seguenti commi. A tal fine il Richiedente mette a disposizione del Gestore contraente tutte le informazioni necessarie.

6.3 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 31 del Testo integrato, della deliberazione n. 168/03 e della deliberazione n. 118/03, i punti per i quali si applica la disciplina dello scambio sul posto sono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/03.

6.4 Ai fini del calcolo del saldo di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera m), il Richiedente può scegliere, in funzione del tipo di misuratori di cui dispone, tra le seguenti alternative: saldo annuo: l'energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra loro sulla base dell'Anno, indipendentemente dalle fasce orarie in cui l'energia elettrica viene immessa e prelevata; saldo annuo per fasce: l'energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra di loro sulla base dell'Anno in ciascuna fascia oraria. Il saldo annuo per fasce può essere scelto dal Richiedente solo se l'energia elettrica immessa e quella prelevata sono entrambe misurate da misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria.

6.5 Il Richiedente effettua la scelta della modalità di calcolo del saldo tra le alternative di cui all'articolo 6, comma 6.4, lettere a) e b), all'atto della stipula del contratto di cui all'Allegato A. Qualora il Richiedente non eserciti tale facoltà, il Gestore contraente calcola il saldo secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6.4, lettera a). Il Richiedente può richiedere l'applicazione di una modalità di calcolo del saldo diversa da quella scelta all'atto della stipula del contratto di cui all'Allegato A, una sola volta per ciascun Anno, con effetti a valere sull'Anno successivo, dandone preavviso al Gestore contraente almeno due mesi prima della fine dell'Anno e riconoscendo al medesimo Gestore contraente il corrispettivo aggiuntivo di cui all'articolo 7, comma 7.2, a compensazione degli oneri amministrativi conseguenti.

6.6 Qualora, in un dato Anno, il saldo di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera m) risulti maggiore di zero, esso è riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo all'Anno successivo. Il saldo positivo relativo ad un dato Anno può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di 3 Anni successivi all'Anno in cui è stato maturato. Se detta compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo Anno successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato.

6.7 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il Gestore contraente calcola, per ogni Anno i:

Il Saldo annuale (Si), pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nell'Anno i;

Il Saldo Positivo Scaduto (SPSi), pari alla quota del Saldo annuale positivo relativo all'Anno i-4 non utilizzata a compensazione di saldi annuali negativi nei precedenti Anni;

Il Saldo annuale riportabile (SRi), pari a:

zero se (Si + SRi-1 - SPSi) ≤ 0

(Si + SRi-1 - SPSi) se (Si + SRi-1 - SPSi) > 0

Il Prelievo (Pi) assegnato al cliente finale che si avvale del servizio di scambio, pari a:

zero se (Si + SRi-1 - SPSi) ≥

0 - (Si + SRi-1 - SPSi) se (Si + SRi-1 - SPSi) < 0

6.8 I quantitativi di energia elettrica di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sono calcolati con riferimento a ciascuna fascia oraria o indipendentemente dalle fasce orarie, in funzione della scelta effettuata dal Richiedente ai sensi del comma 6.4.

6.8 Il Gestore contraente applica il trattamento e i corrispettivi previsti dal contratto per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura di cui all'articolo 2 del Testo Integrato, considerando l'energia elettrica prelevata dal Richiedente nell'Anno i pari a Pi, come definito al precedente comma 6.7, lettera d).

Al valore Pi si applica altresì il trattamento e i corrispettivi previsti dal contratto di dispacciamento in prelievo di cui all'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03.

6.9 Entro il 25 febbraio di ogni anno, il Gestore contraente comunica al Richiedente, a Terna, ad un eventuale soggetto terzo che rappresenta il Richiedente e al gestore di rete, nel caso in cui quest'ultimo non coincida con il medesimo Gestore contraente, il valore di Si, di SPSi, di SRi e di Pi relativi al precedente Anno e calcolati secondo le modalità di cui al precedente comma 6.7.

6.10 Nel caso in cui il Richiedente modifichi la scelta delle modalità di calcolo del saldo di cui al precedente comma 6.4:

se la modifica prevede il passaggio da un saldo indifferenziato (relativo all'Anno i) ad un saldo per fascia (relativo all'Anno i+1), l'eventuale saldo SRi unico relativo all'Anno i è riportato all'Anno i+1 ripartendolo su ciascuna fascia in proporzione all'energia elettrica immessa per fascia nell'Anno i+1;

se la modifica prevede il passaggio da un saldo per fascia (relativo all'Anno i) ad un saldo indifferenziato (relativo all'Anno i+1), gli eventuali saldi SRi maturati in ciascuna fascia relativi all'Anno i sono riportati cumulativamente all'Anno i+1.

6.11 Nel caso in cui il Richiedente passi dal mercato libero al mercato vincolato nel corso di un Anno, i saldi di cui al comma 6.7 e la relativa regolazione economica di cui al comma 6.8 sono calcolati separatamente con riferimento a ciascun periodo temporale in cui il Richiedente ha mantenuto la stessa qualifica di cliente finale, libero o vincolato. Il Richiedente può, in alternativa, recedere dal contratto per il servizio di scambio sul posto contestualmente al passaggio dal mercato libero al mercato vincolato.

Gli eventuali saldi positivi SRi sono riportati, ove necessario, al periodo successivo secondo le stesse modalità di cui al precedente comma 6.10.

6.12 Le modalità amministrative e di fatturazione possono prevedere meccanismi di acconto e conguaglio, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità in materia.