Nuovo Conto Energia
Normative
AEEG Delibera n. 28/06 | AEEG Delibera n. 28/06 |
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Articolo 7 Condizioni tecnico - economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto per i clienti finali vincolati 7.1 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai clienti del mercato vincolato. 7.2 Il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica immessa e prelevata nell'ambito del contratto di cui all'articolo 3, comma 3.2, viene effettuato dal Gestore contraente su base annuale, secondo le modalità di cui ai seguenti commi. A tal fine il Richiedente mette a disposizione del Gestore contraente tutte le informazioni necessarie. 7.3 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 31 del Testo integrato, della deliberazione n. 168/03 e della deliberazione n. 118/03, i punti per i quali si applica la disciplina dello scambio sul posto sono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/03. 7.4 Ai fini del calcolo il saldo di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera m): se il Richiedente è un cliente finale non dotato di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per fascia, l'energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra loro indipendentemente dalle fasce orarie in cui tale energia elettrica è immessa o prelevata; se il Richiedente è un cliente finale dotato di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per fascia,l'energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra di loro in ciascuna fascia oraria. 7.5 Qualora, in un dato periodo di fatturazione, il saldo di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera m) risulti maggiore di zero, esso è riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo ad un periodo di fatturazione successivo. 7.6 Il saldo positivo relativo ad un dato Anno Contrattuale può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di 3 Anni Contrattuali successivi all'Anno Contrattuale in cui è stato maturato. Se detta compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo Anno Contrattuale successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato. 7.7 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il Gestore contraente calcola, per ciascun Richiedente appartenente al mercato vincolato, i quantitativi di energia elettrica di cui al precedente articolo 6, comma 6.7, lettere a), b), c) e d), con riferimento all'Anno Contrattuale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.12. 7.8 Il Gestore contraente applica il trattamento e i corrispettivi previsti dal Testo Intergrato per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita secondo le usuali modalità amministrative e di fatturazione, purché, in un Anno Contrattuale i, al Richiedente sia attribuita la quantità di energia elettrica prelevata pari al quantitativo Pi, come definito al precedente articolo 6, comma 6.7, lettera d) e calcolato con riferimento al medesimo Anno Contrattuale i. 7.9 Entro il giorno 25 del secondo mese successivo a quello in cui termina l'Anno Contrattuale, il Gestore contraente comunica al Richiedente e al gestore di rete, nel caso in cui quest'ultimo non coincida con il medesimo Gestore contraente, il valore di Si, di SPSi, di SRi e di Pi relativi al precedente Anno Contrattuale e calcolati secondo le modalità di cui al precedente comma 6.7. 7.10 Nel caso in cui ad un Richiedente, inizialmente dotato di contatore non atto a rilevare l'energia elettrica per fascia, venga installato un contatore atto a rilevare l'energia elettrica per fascia, l'eventuale saldo SRi indifferenziato relativo all'ultimo periodo di fatturazione antecedente la sostituzione del contatore è riportato al periodo successivo ripartendolo su ciascuna fascia in proporzione all'energia elettrica immessa in ciascuna fascia oraria nel primo periodo di fatturazione successivo alla sostituzione del contatore. 7.11 Nel caso in cui il Richiedente passi dal mercato vincolato al mercato libero nel corso di un Anno Contrattuale, i saldi in energia e la relativa regolazione economica sono calcolati separatamente con riferimento a ciascun periodo temporale in cui il Richiedente ha mantenuto la stessa qualifica di cliente finale, vincolato e libero. Il Richiedente può, in alternativa, recedere dal contratto di servizio di scambio sul posto contestualmente al passaggio dal mercato vincolato al mercato libero. Gli eventuali saldi positivi SRi sono riportati, ove necessario, al periodo successivo secondo le stesse modalità di cui al precedente comma 6.10. 7.12 Per i Richiedenti appartenenti al mercato vincolato che beneficiano delle incentivazioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate con riferimento all'Anno, anziché all'Anno Contrattuale. |