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AEEG Delibera n. 28/06
Indice articolo
AEEG Delibera n. 28/06
Premesse
Art.1 Definizioni
Art.2 Oggetto e ambito di applicazione
Art.3 Modalità Scambio sul Posto
Art.4 Condizioni Tecniche Connessione
Art.5 Misura dell'Energia Elettrica
Art.6 Condizioni Tecnico-Economiche
Art.7 Condizioni Tecnico-Economiche
Art.8 Corrispettivi
Art.9 Modifiche al Testo integrato
Art.10 Modifiche delibera 118/03
Art.11 Modifiche delibera 281/05
Art.12 Disposizioni finali

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 febbraio 2006

Visti:

la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

la legge 13 maggio 1999, n. 133 (di seguito: legge n. 133/99);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);

il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, come modificato e integrato dal decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);

il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);

il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005 recante

l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 6 dicembre 2000, n. 224/00 (di seguito: deliberazione n. 224/00);

la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 118/03);

la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/03);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2004-2007, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato della qualità);

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, recante condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: deliberazione n. 281/05);

il documento per la consultazione 15 luglio 2005, recante condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di Potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 (di seguito: documento per la consultazione);

le osservazioni al documento per la consultazione, di cui al precedente alinea, pervenute all'Autorità.

Considerato che:

la legge n. 481/95 prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti;

l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni;

l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che le imprese distributrici abbiano l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri;

l'articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge n. 133/99 prevede che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non sia soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non sia sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica;

l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'Autorità disciplini le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con Potenza nominale non superiore a 20 kW;

l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che nell'ambito della disciplina dello scambio sul posto non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta; pertanto, i soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto sono soggetti che, mediamente, su base annua, presentano un prelievo complessivo di energia elettrica superiore rispetto alle immissioni e sono quindi configurabili, dal punto di vista del sistema elettrico, come clienti finali;

l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 stabilisce che la disciplina dello scambio sul posto sostituisca ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica;

a seguito della progressiva liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica aumenta il numero dei clienti idonei titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili con Potenza nominale non superiore a 20 kW;

le modalità amministrative e di fatturazione dell'energia elettrica prelevata dai clienti finali del mercato libero sono calcolate con riferimento all'anno solare, diversamente da quanto di norma accade per i clienti del mercato vincolato;

l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 prevede l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili;

l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che siano escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili, tra le altre, le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 10/91;

il decreto ministeriale 28 luglio 2005 ha previsto una "tariffa incentivante" per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici anche di Potenza nominale non superiore a 20 kW;

il valore della "tariffa incentivante" prevista dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 è riferito all'anno solare.

Ritenuto opportuno:

disciplinare le condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di Potenza nominale non superiore a 20 kW, ivi compresi gli impianti alimentati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 387/03, ad eccezione delle centrali ibride;

prevedere che la disciplina di cui al precedente alinea possa essere applicata sia a clienti vincolati sia a clienti liberi titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili con Potenza nominale non superiore a 20 kW; prevedere che l'applicazione della suddetta disciplina faccia riferimento a periodi temporali congruenti a quelli già attualmente previsti dalle modalità amministrative e di fatturazione vigenti per il mercato libero e per il mercato vincolato;

che, in deroga al principio di cui al precedente alinea, per i soggetti che beneficiano delle incentivazioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, il periodo di riferimento per l'applicazione della disciplina dello scambio sul posto sia l'anno solare, a prescindere dalla loro appartenenza al mercato libero o al mercato vincolato;

escludere, per i titolari degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di Potenza nominale non superiore a 20 kW, l'obbligo di stipula del contratto di dispacciamento in immissione, nonché di versamento del corrispettivo per il servizio di trasmissione previsto dall'articolo 19 del Testo integrato; prevedere opportune disposizioni finalizzate all'integrazione della disciplina dello scambio sul posto con le vigenti condizioni per l'erogazione dei servizi di dispacciamento, trasporto, misura e vendita dell'energia elettrica ai clienti finali;

prevedere che, per gli impianti che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, trovino applicazione le disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica di cui al Testo integrato della qualità;

prevedere un corrispettivo a copertura dei costi aggiuntivi associati all'erogazione del servizio di scambio sul posto

DELIBERA