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Decreto Ministeriale 19/02/2007
Indice articolo
Decreto Ministeriale 19/02/2007
Art.1 Finalitā
Art.2 Definizioni
Art.3 Requisiti Soggetti
Art.4 Requisiti Impianti
Art.5 Procedure
Art.6 Tariffe e Periodo
Art.7 Premio Efficienza
Art.8 Ritiro Energia
Art.9 Condizioni Cumulabilitā
Art.10 Modalitā Erogazione
Art.11 Verifiche e Controlli
Art.12 Obiettivo Potenza da Installare
Art.13 Limite Potenza Cumulativa
Art.14 Attivitā di Informazione
Art.15 Monitoraggio Tecnologico
Art.16 Disposizioni Finali
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4

Art. 13. Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti

1. Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che, ai sensi del presente decreto, possono ottenere le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 e' stabilito in 1200 MW, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della potenza elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno diritto alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7 tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nella quale verra' raggiunto il limite di potenza di 1200 MW di cui al comma 1. Il predetto termine di quattordici mesi e' elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuita' la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell'ambito del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro i sei mesi successivi alla data di raggiungimento del limite di cui al comma 1, sono determinate le misure per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 12.