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04 Vendita di Energia

Vendita dell'energia prodotta dall'impianto

Per la vendita dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico si possono utilizzare due diverse modalità:

1. Vendita indiretta mediante la stipula di una convenzione di ritiro dedicato ai sensi della delibera Autorità Energia Elettrica Gas n. 34/05;

2. Vendita diretta attraverso la vendita in borsa o la vendita ad un grossista (contratto bilaterale).

Vendita indiretta

Ai sensi della delibera AEEG n. 34/05, il soggetto che acquista l'energia immessa nella rete dal soggetto responsabile è:

1. l'impresa distributrice locale se l'impianto è connesso alla rete della medesima impresa;

2. la società Terna se l'impianto è connesso alla rete di trasmissione nazionale RTN

3. il gestore di rete locale nei casi in cui l'impianto sia connesso a reti elettriche il cui gestore stesso non è titolare di concessione di distribuzione.

L'accesso al regime dedicato dell'energia prodotta dall'impianto FTV è a titolo oneroso e quindi il soggetto responsabile deve pagare all'impresa che ritira l'energia i seguenti corrispettivi: • 120 € annui insieme allo 0,5% del controvalore dell'energia ritirata su base annua fino ad un massimo di 3.500 €. Per quanto riguarda le condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica, il soggetto che effettua il ritiro dedicato, ai sensi della delibera AEEG n. 34/05, riconosce al soggetto responsabile (produttore): • nel caso di impianti fotovoltaici di Potenza nominale fino a 1 MW, vale il criterio del prezzo minimo garantito ovvero all'energia immessa in rete si applicano le seguenti tariffe suddivise per scaglioni produttivi progressivi:

1. fino a 500.000 kWh annui: 0,096 €/kWh;

2. da 500.000 a 1.000.000 di kWh annui: 0,081 €/kWh;

3. da 1.000.000 a 2.000.000 di kWh annui: 0,071 €/kWh;

4. per l'energia eccedente 2.000.000 di kWh annui: il prezzo pari a quello di cessione dall'Acquirente Unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato; • nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore ad 1 MW all'energia immessa in rete viene riconosciuto il prezzo di cessione dall'Acquirente Unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato.

Le tariffe sopra indicate sono valide per l'anno 2007; esse vengono aggiornate annualmente da AEEG in misura pari al 40% del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'lstat. Per quanto riguarda il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica effettuato da Terna, la delibera 34/05 introduce un regime di particolare semplificazione e agevolazione prevedendo nel caso di impianti fino a 1 MW l'esenzione della stipula del contratto di dispacciamento in immissione con la stessa Terna. Nel caso di potenze maggiori a 1 MW bisogna corrispondere a Terna i costi del corrispettivo per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete, previsti sempre nella 34/05. L'Acquirente Unico ha attualmente il ruolo di interfaccia finale per il ritiro dell'energia elettrica secondo le modalità definite dalla delibera n.34/05 ed è tenuto alla pubblicazione dei prezzi di cui ali' art. 30, comma 30.1 del Testo Integrato, con cadenza mensile sul proprio sito internet. Si evidenzia che questo tipo di vendita "indiretta" dell'energia prodotta ed immessa in rete dall'impianto è quello consigliato, di norma, per le produzioni degli impianti fotovoltaici, sia per la semplicità gestionale che per la maggiore redditività dei prezzi minimi garantiti dalla 34/05 rispetto ai prezzi di mercato.

Al riguardo si anticipa che è in fase di elaborazione, da parte di AEEG, una nuova delibera che, nel rivedere il regime del ritiro dedicato dell'energia rinnovabile ad oggi regolato dalla delibera 34/05, assegnerà al GSE il compito (vedi nota sotto) di acquistare, in luogo dell'impresa distributrice, l'energia immessa nella rete dai soggetti responsabili.

Vendita diretta

attraverso la vendita in borsa o la vendita ad un grossista I soggetti responsabili degli impianti di produzione di energia elettrica possono, alternativamente alla modalità di vendita di energia con ritiro dedicato, scegliere di vendere direttamente l'energia in borsa previa iscrizione al mercato dell'energia elettrica. Tali soggetti, per essere ammessi al mercato gestito dal Gestore del Mercato Elettrico - GME, devono presentare al GME una Domanda di ammissione, sottoscrivere un Contratto di adesione redatto secondo i modelli definiti in allegato alla Disciplina del mercato elettrico, ed impegnarsi, tra l'altro, a pagare un corrispettivo di accesso, un corrispettivo fisso annuo e un corrispettivo per ogni MWh scambiato. Si riportano di seguito i valori in vigore per il 2007.

Corrispettivi di accesso (una tantum) 7.500 €

Corrispettivo fisso annuo 10.000 €.

Corrispettivi per ogni transazione Fino a 20.000 MWh franchigia

da 20.000 a 1.000.000 MWh O, 004 [€/MWh]

da 1.000.000 a 10.000.000 MWh 0,003 [€/MWh]

superiore a 10.000.000 MWh O,002 [€/MWh]

Infine, i soggetti responsabili possono decidere di cedere l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete attraverso un contratto bilaterale con un trader/grossista di energia elettrica ad un prezzo di cessione direttamente negoziato con tale soggetto, il quale può provvedere a regolare con Terna tutti i corrispettivi derivanti dal servizio di dispacciamento. Si evidenzia che questo tipo di vendita "diretta" è, di norma, utilizzato per poter vendere sul mercato le produzioni di energia provenienti da impianti produttivi di grande potenza elettrica (non consigliabile quindi per gli impianti fotovoltaici sia per la sua complessità sia per la sua onerosità).

L'ultima di novembre

La delibera dell'Autorità per I'Energia Elettrica ed il gas n. 280/07, pubblicata il 3 novembre 2007, ha stabilito che dal 01 gennaio 2008 sarà il GSE( Gestore dei servizi elettrici) ad effettuare il ritiro commerciale dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonte rinnovabile, con obbligo di connessione ai sensi dell'articolo 1 3. commi 3 e 4 del decreto legistativo n . 387/8. 1 Questa novità coinvolge i produttori di energia da fonte rinnovabile,ad esempio energia fotovoltaica che optano per la cessione in rete, parziale o totale,dell'energia prodotta Attualmente questo servizio,noto come ritiro dedicato, è regolato dalla delibera AEEG n. 34/05 e l'energia è ritirata commercialmente dall'impresa distributrice locale, o dal gestore di rete locale (nel caso in cui il gestore di rete non sia titolare di concessione di distribuzione) o da Terna se l 'impianto è connesso alla rete di trasmissione nazionale.

Con l'entrata in vigore della delibera n. 280/07, l'impresa distributrice,ad esempio Enel Distribuzione,cui l'impianto è connesso continuerà a misurare e ritirare fisicamente l 'energia elettrica. Invece il GSE ritirerà commercialmente l'energia immessa in rete, rivendendola sul mercato elettrico.

In attesa che tutto sia a regime, continuano ad applicarsi i prezzi definiti nella delibera AEEG n. 34/05. La procedura per avvalersi del ritiro dedicato dell'energia prodotta è la seguente:

il GSE predispone un apposito portale informatico, che il produttore deve utilizzare sia per accedere sia per la successiva gestione operativa del processo del ritiro dedicato;il produttore,attraverso il portale,presenta istanza al GSE,secondo modalità da quest'ultimo definite il GSE stipula con il produttore una convenzione per la regolazione economica del ritiro dell'energia ivi incluse tempistiche di pagamento

la convenzione sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto,ma non sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione, alla conclusione del regolamento di esercizio dell'impianto. Tale convenzione è di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile;il produttore è tenuto a fornire al GSE tramite il portale informatico,i dati necessari cosi come saranno indicati dallo stesso GSE i soggetti, responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa,devono trasmettere al GSE la registrazione di queste misure entro il quindici del mese successivo a quello di riferimento.

I produttori che al 31 dicembre 2007 hanno in vigore una convenzione siglata,ai sensi della delibera n .34/05,con il gestore di rete cui l'impianto è connesso e che intendono accedere al ritiro dedicato secondo le modalità della delibera n . 280/07, sono tenuti a: presentare al GSE un'istanza analoga a quella precedentemente descritta o trasmettere al GSE, nei modi da quest'ultimo definiti, i dati del proprio impianto, ivi inclusa la convenzione siglata con il gestore di rete competente e vigente fino al 31 dicembre 2007.

In definitiva, i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici connessi in rete dallo 01 gennaio 2008 s'interfacceranno con il GSE non solo per il riconoscimento e l'erogazione delle tariffe incentivanti ma, nel caso di cessione parziale o totale deil'energia generata,anche per usufruire del ritiro commerciale dell'energia elettrica immessa in rete. È bene sottolineare che questi due ruoli del GSE rimangono ben distinti ed i processi relativi alle due attività non hanno punti in comune. In particolare il portale informatico, che il GSE metterà a disposizione dei produttori che intendono avvalersi del ritiro dedicato è, diverso da quello che già utitizzano i soggetti responsabili per accedere al conto energia.

Fonte:GSE