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06 Il premio efficienza energetica

6 Premio abbinato all'uso efficiente

II premio spetta agli impianti fotovoltaici fino a 20 kW, che alimentano utenze di unità immobiliari o edifici ed operano in regime di scambio sul posto, qualora si effettuino interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio o unità immobiliare tali da comportare una riduzione di almeno il 10% del relativo indice di prestazione energetica, cioè del fabbisogno di energia primaria (climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda, illuminazione). La riduzione del fabbisogno di energia primaria deve essere dimostrata tramite la presentazione di due attestati di certificazione energetica (ante e post intervento), elaborati con la medesima metodologia di calcolo e supportati da un'apposita relazione tecnica sugli interventi eseguiti. Tali attestati devono essere redatti secondo le procedure di certificazione energetica stabilite dalle Regioni sulla base dei principi fondamentali contenuti nella Direttiva 2002/91/CE e nel D.Lgs. 192/2005 così come rivisto ed integrato dal D.Lgs. 311/2006 (di seguito per brevità D.Lgs. 192/2005). Qualora tali procedure non fossero ancora disponibili, fino alla data di entrata in vigore delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 192/2005, l'Attestato di Certificazione Energetica è sostituito dall'Attestato di Qualificazione Energetica introdotto dal medesimo D.Lgs. (Allegato A comma 2, articolo 8 comma 2) di cui è reperibile uno schema nell'allegato A del D.M. 19/02/2007 recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente".

Il premio, che sarà riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda, consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia primaria conseguito a seguito degli interventi, al netto dei miglioramenti conseguenti all'installazione dell'impianto fotovoltaico. Tale maggiorazione non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa inizialmente riconosciuta. La realizzazione di nuovi interventi, che comportino una ulteriore riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico, rinnovano il diritto al premio, fermo restando il limite massimo cumulato del 30% di maggiorazione percentuale della tariffa di base. Il premio compete altresì, nella misura del 30% di maggiorazione della tariffa base, agli impianti che alimentano utenze di unità immobiliari o edifici ed operano in regime di scambio sul posto, qualora tali unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente al 24/02/2007 e conseguano, come dimostrato da idoneo attestato di certificazione (qualificazione) energetica, un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del D.Lgs. 192/2005. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento non possono accedere al suddetto premio per l'uso efficiente dell'energia.

Il risparmio energetico negli edifici

I settori terziario e residenziale assorbono un quarto del fabbisogno energetico nazionale. L'80% di tali consumi è riconducibile al riscaldamento domestico, mentre la restante quota è dovuta, nell'ordine, alla preparazione dell'acqua calda sanitaria, ai consumi degli elettrodomestici ed all'illuminazione. Diminuire i consumi dei settori terziario e residenziale, oltre a contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionale di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, comporta vantaggi immediati per le famiglie in termine di diminuzione della spesa per le bolletta energetica e di miglioramento del comfort abitativo. Le buone abitudini quotidiane che possono essere messe in atto a costo nullo per evitare gli sprechi sono numerosissime, ma gli interventi che hanno la possibilità di incidere in maniera sostanziale sulla diminuzione dei consumi del settore domestico sono quelli strutturali che riducono il fabbisogno di energia degli edifici misurato dai cosiddetti indici di prestazione energetica. Tali interventi sono di svariata natura, ad esempio: isolamento di pareti esterne(il cappotto), coperture, solai, serramenti, cassonetti, superfici vetrate, sostituzione delle caldaie o della rete di distribuzione del calore con sistemi a più alta efficienza, montaggio di sistemi di regolazione della temperatura interna, installazione di sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, etc. Molti di questi interventi sono indispensabili per raggiungere gli standard di prestazione energetica degli edifici richiesti dalla normativa, soprattutto per quanto riguarda le nuove costruzioni. Si tratta peraltro di interventi che, anche in assenza di incentivi, hanno tempi medi di ritorno economico brevi e che in particolare risulta molto conveniente prevedere sin dalla fase di progettazione o eseguire in occasione di lavori di ristrutturazione o manutenzione. Tutti questi interventi, potendo ridurre l'indice di prestazione energetica degli edifici, sono potenzialmente idonei a maturare i requisiti necessari per accedere al premio sulle tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici. In particolare nell'attestato di certificazione (qualificazione) energetica dell'edificio o unità immobiliare, saranno indicati quali interventi sono raccomandati per conseguire una sensibile riduzione del fabbisogno energetico.

Va infine ricordato che la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha introdotto delle forme di agevolazione degli interventi di efficientamento del settore terziario e residenziale (peraltro cumulabili con le tariffe del conto energia) che li rendono ulteriormente convenienti. In particolare è prevista una detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per la riduzione delle dispersioni termiche degli edifici, l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, l'installazione di caldaie a condensazione e gli interventi realizzati ad ottenere un'alta efficienza energetica nei nuovi edifici.

La richiesta del premio

Può essere effettuata solo dopo aver proceduto ad effettuare tramite il portale la domanda per l'ottenimento della tariffa incentivante. Anche per la richiesta del premio è necessario utilizzare il portale. Per la richiesta del premio sono previsti due casi:

Caso a)

Richiesta del premio per interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o unità immobiliare realizzati successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico In questo caso la documentazione che il soggetto responsabile deve trasmettere al GSE, solo dopo aver effettuato l'intervento, è la seguente:

  1. richiesta di ammissione al premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente dell'energia, stampata dal portale e comprensiva di data e firma del soggetto responsabile (allegato A3a della Delibera AEEG n. 90/07);
  2. attestato di certificazione (qualificazione) energetica ante operam, firmato da un tecnico in possesso dei requisiti di legge, in cui è necessario indicare potenziali interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o unità immobiliare;
  3. attestato di certificazione (qualificazione) energetica post operarti, firmato da un tecnico in possesso dei requisiti di legge, che descriva la situazione dell'edificio o unità immobiliare a seguito dell'avvenuta esecuzione di interventi di efficientamento (si ricorda che per maturare il diritto al premio è necessario conseguire una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica);
  4. relazione tecnica in merito agli interventi effettuati, firmata da professionista abilitato. Si precisa che la riduzione del fabbisogno di energia primaria deve essere dimostrata tramite la presentazione di due attestati di certificazione (qualificazione) energetica (ante e post interventi), elaborati con la medesima metodologia (codici) di calcolo.

Il premio di cui al caso a) può essere richiesto più volte dal soggetto responsabile, utilizzando la stessa procedura sopra descritta, fermo restando il limite massimo del 30% di incremento della tariffa previsto dalla normativa. Caso b) Richiesta del premio per impianti fotovoltaici asserviti ad unità immobiliari o edifici "particolarmente efficienti"completati successivamente al 24/02/07 In questo caso la documentazione che il soggetto responsabile deve trasmettere al GSE, di norma contestualmente alla richiesta dell'incentivo ma in modo autonomo, con un apposita domanda, è la seguente:

  1. richiesta di ammissione al premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente dell'energia, stampata dal portale e comprensiva di data e firma del soggetto responsabile (allegato A3b della Delibera AEEG n. 90/07);
  2. attestato di certificazione (qualificazione) energetica, firmato da un tecnico in possesso dei requisiti di legge, da cui risulti che l'indice di prestazione energetica dell'edificio o unità immobiiare è inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del D.Lgs 192/05 e successive modificazioni ed integrazioni.

In entrambi i casi (a e b), il GSE verifica l'ammissibilità della richiesta del premio e, entro 60 giorni dal suo ricevimento, comunica al soggetto responsabile l'esito. Qualora la documentazione risultasse incompleta, il GSE provvedere a richiedere le necessarie integrazioni che, pena l'esclusione dal premio sulle tariffe incentivanti, dovranno pervenire al GSE entro 90 giorni. Il premio decorre dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta fino alla conclusione del periodo d'incentivazione. Le richieste del premio, complete della documentazione di supporto, dovranno essere inviate a: Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. Viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 - Roma riportando sul plico esterno la seguente dicitura: "GSE - Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19/02/2007 - Richiesta di concessione del premio sulla tariffa incentivante - Numero Identificativo Impianto (N°= ......... J". Le richieste del premio per l'uso efficiente dell'energia possono essere fatte pervenire al GSE tramite:

  1. plico raccomandato con avviso di ricevimento (A.R.);
  2. posta celere, prioritaria o ordinaria;
  3. corriere;
  4. consegna a mano.

Ciascun plico deve contenere una sola richiesta di premio che deve essere trasmessa al GSE separatamente dalla richiesta dell'incentivo. Le modalità operative da seguire per effettuare sia la richiesta dell'incentivo sia la richiesta del premio sono dettagliatamente descritte nell'apposita Guida al nuovo conto energia.

Fonte:GSE