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13 regime fiscale

13 regime fiscale

regime fiscale relativo all'incentivazione

Con riferimento al trattamento fiscale della tariffa incentivante, l'Agenzia delle Entrate ha emanato in data 19/7/2007 la Circolare n.46/E concernente la "Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici". Tale circolare, reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it o www.gsel.it, fornisce chiarimenti in merito al regime fiscale della tariffa e dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia, individuando, in funzione dei soggetti, dell'attività da questi svolta e della destinazione dell'energia prodotta, la disciplina applicabile ai fini delle imposte dirette ed indirette. Per quanto concerne il trattamento fiscale della tariffa incentivante occorre premettere che l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la stessa non è mai soggetta ad IVA, anche nel caso in cui il soggetto realizza l'impianto fotovoltaico nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, in quanto la tariffa incentivante si configura come un contributo a fondo perduto, percepito dal soggetto responsabile in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore. Ai fini dell'imposizione diretta, le somme corrisposte a titolo di tariffa incentivante assumono rilevanza qualora l'impianto venga utilizzato nell'ambito di una attività di impresa. A tal fine l'Amministrazione finanziaria ha opportunamente distinto la disciplina fiscale a seconda se il soggetto percettore sia:

• persona fisica,ente non commerciale o condominio che non esercita attività di impresa, arte o professione;

• persona fisica ed associazione professionale che esercita attività di lavoro autonomo;

• persone fisica o giuridica che realizza l'impianto nell'ambito di una attività commerciale;

Per la persona fisica, ente non commerciale o condominio che non utilizza l'impianto nell'ambito di una attività di impresa, arte o professione, la tariffa incentivante assume rilievo ai fini delle imposte dirette nella sola ipotesi in cui tale soggetto venda alla rete l'energia prodotta dall'impianto in misura esuberante rispetto ai propri consumi. A tal fine, per gli impianti di potenza < 20 kW, che per collocazione non sono posti al servizio dell'abitazione dell'utente o della sede dell'ente, l'energia prodotta in esubero rispetto ai propri consumi si considera ceduta nell'ambito di una attività commerciale. In tale ipotesi si realizza l'esercizio di una attività imprenditoriale, con i conseguenti obblighi fiscali ed amministrativi, per la sola parte corrispondente all'energia venduta. Di conseguenza la tariffa incentivante, per la parte corrispondente all'energia ceduta, costituisce componente positivo di reddito di impresa ai sensi dell'articolo 85 comma 1 lettera h). Pertanto, quale contributo in conto esercizio, essa è soggetta ad IRPEF o IRES/IRAP nonché alla ritenuta a titolo d'acconto del 4% come previsto dall'articolo 28 comma 2, del DPR 600/73.

Si sottolinea che per gli impianti di potenza < 20 kW, posti al servizio dell'abitazione o della sede ossia destinati a far fronte agli usi domestici dell'abitazione o sede dell'utente, la vendita dell'energia in esubero non realizza invece attività commerciale e pertanto la tariffa corrisposta non assume rilevanza né ai fini delle imposte dirette né ai fini della ritenuta del 4%.

Per gli impianti di potenza > 20 kW, ai quali si ricorda non è applicabile la disciplina dello scambio sul posto, l'energia prodotta in eccesso e venduta realizza l'esercizio di impresa commerciale indipendentemente dalla destinazione dell'impianto ai bisogni energetici dell'abitazione o della sede dell'ente. Anche in tale ipotesi l'esercizio di impresa commerciale si realizza per la sola parte relativa alla cessione dell'energia; pertanto come nel precedente caso, la tariffa incentivante concorre a formare il reddito di impresa e la base imponibile per la sola parte corrispondente al rapporto tra energia venduta ed energia prodotta. Analogamente, la tariffa incentivante sarà soggetta, nella medesima proporzione, alla ritenuta di cui all'articolo 28 del DPR 600/73. Per le persone fisiche e le associazioni che svolgono attività professionale, la tariffa incentivante assume rilievo ai fini delle imposte dirette solo nell'ipotesi in cui viene ceduta l'energia in esubero prodotta dall'impianto fotovoltaico. In tale circostanza poiché la vendita dell'energia realizza l'esercizio di una attività di impresa, tali soggetti avranno l'obbligo di separare l'attività professionale da quella commerciale ai sensi dell'ari. 36 del D.P.R. 633/72. La tariffa, per la sola parte corrispondente all'energia ceduta, costituirà un componente positivo del reddito di impresa soggetto ad IRPEF o IRES/IRAP e alla ritenuta del 4%. L'utilizzo dell'impianto nell'ambito di una attività di impresa, comporta come noto, che lo stesso concorra interamente alla determinazione del reddito di impresa, sia dal lato dei componenti negativi, attraverso le quote di ammortamento ed i costi di manutenzione, sia da quello dei componenti positivi tra i quali vanno inclusi sia la tariffa incentivante sia i ricavi di vendita dell'energia. E' importante sottolineare che la tariffa incentivante costituisce un componente positivo di reddito per il suo intero ammontare, indipendentemente dalla destinazione dell'energia fotovoltaica prodotta. Pertanto anche nell'ipotesi in cui l'energia prodotta sia totalmente consumata nell'ambito dell'impresa, la tariffa incentivante, quale contributo in conto esercizio costituisce ricavo ai sensi dell'articolo 85 del TUIR ed è soggetta per il suo intero ammontare alla ritenuta del 4% .

regime fiscale relativo all'energia venduta

L'Agenzia delle Entrate, sempre nella Circolare n.46/E del 19/7/2007 ha chiarito che il provento derivante dalla vendita dell'energia prodotta da un impianto fotovoltaico costituisce sempre reddito tassabile. Però la natura fiscalmente riconosciuta di tale reddito assume rilevanza ai fini delle modalità di tassazione. A tal proposito si deve evidenziare che nella sola ipotesi in cui la vendita dell'energia sia effettuata da un soggetto che non esercita attività di impresa, arte o professione e che abbia realizzato un impianto di potenza non superiore a 20 kW destinato a sopperire ai bisogni energetici dell'abitazione o della sede, l'Amministrazione finanziaria ha qualificato il provente della vendita come "reddito diverso" ossia come reddito derivante dall'esercizio di una attività commerciale non esercitata abitualmente. L'inclusione di tali proventi tra i "redditi diversi" di cui all'articolo 67 comma 1 lettera i) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), comporta che la cessione dell'energia non sia soggetta né ad IVA né a ritenuta d'acconto, sebbene vi sia comunque l'obbligo di denunciare - ed assoggettare a tassazione - il reddito in sede di dichiarazione fiscale. Inoltre in quanto "reddito diverso", il percettore non dovrà adempiere agli obblighi amministrativi e fiscali conseguenti all'esercizio di una impresa commerciale. Per contro però l'Amministrazione finanziaria ha escluso che i costi sostenuti per l'acquisto o realizzazione dell'impianto possano essere dedotti come spese inerenti alla produzione del reddito. A tal proposito è bene ricordare che in tale ipotesi la Circolare ha escluso per il percettore la rilevanza reddituale della tariffa incentivante, che non dovrà quindi essere né dichiarata né tassata. In tutti gli altri casi in cui si realizza la cessione dell'energia in esubero prodotta dall'impianto fotovoltaico, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'esercizio di una attività commerciale e pertanto l'esistenza di una impresa. Pertanto i proventi della cessione dell'energia costituiranno componenti positivi di reddito che concorreranno alla determinazione del reddito di impresa. Analogamente saranno deducibili sia i costi, sia l'IVA, sostenuti per la realizzazione dell'impianto, con le sole limitazioni previste dalla vigenti disposizioni nel caso di utilizzo promiscuo dello stesso.

Fonte:GSE