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09B Requisiti del progettista e del collaudatore

REQUISITI DEL PROGETTISTA E DEL COLLAUDATORE di IMPIANTO FV

Secondo il DM 19/2/07, art. 5, comma 4, al fine di ottenere la tariffa incentivante per l'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, occorre presentare al GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) una richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante insieme ai documenti indicati nell'Allegato 4, tra cui la "documentazione finale di progetto dell'impianto fotovoltaico, realizzato in conformità alla norma CEI 0-2, firmato da professionista o tecnico iscritto aII'aIbo professionale". Secondo la guida CEI 0-2, art. 1.3.3, la documentazione finale di progetto è costituita dal "progetto esecutivo integrato con eventuali variazioni realizzate in corso d'opera".

Chi può firmare il progetto di un impianto fotovoltaico?

I termini "professionista o tecnico" sono cosi generali che nulla indicano di per sé. Professionista è colui che esercita una professione (può essere libero o dipendente). Tecnico è colui che conosce la parte pratica, strumentale di un'arte, di una disciplina (dal vocabolario Devoto- Oli); ad esempio chi sa preparare una dentiera è un odonto- tecnico. Il professionista, o il tecnico, deve essere però iscritto ad un albo professionaie. Cosa è un albo professionale? Certamente non è l'albo istituito da una associazione volontaria di specialisti che svolgono la stessa attività, come gli istruttori di shiatsu... L'albo professionale è un elenco di persone abilitate a svolgere una determinata professione da una legge statale, la quale indica anche le modalità per l'iscrizione all'albo (titoli ed esami) e indica in genere l'ordine professionale deputato a gestire l'albo. Da quanto sopra discende che un farmacista, o un giornalista, sono sicuramente professionisti iscritti ad un albo professionale; dunque, possono firmare il progetto di un impianto fotovoltaico? La risposta è ovviamente no, perché tale attività esula chiaramente dal loro campo di competenza. E un architetto o un geometra possono firmare il progetto dell'impianto fotovoltaico? Qui, dall'ovvio chiaro si passa al dubbio grigio. Chi ricerca le competenze sul piano giuridico, non tecnico, sprofonda nel buio pesto, poiché le leggi sulle professioni risalgono all'inizio del secolo scorso. Le diverse parti interessate, con l'aiuto degli ordini professionali, ricorrono alla magistratura per vedere riconosciuti i propri diritti. Le sentenze si alternano e come bagliori squarciano il buio; a volte in favore degli uni a volte degli altri, ma restano sempre fumose e contradditorie, mai definitive. In breve, secondo il DM 19/2/97 occorre che il progetto esecutivo sia firmato... da chi lo può firmare, purché sia iscritto ad un albo professionale, che preveda come attività quella di progettazione degli impianti elettrici. Secondo la successiva delibera dell'AEEG n.90/07 per ottenere la tariffa incentivante bisogna presentare non solo la "documentazione finale di progetto dell'impianto" ma anche la "scheda tecnica finale d'ímpianto". I dati richiesti dalla scheda tecnica finale d'impianto (Allegati A2 e A2p alla delibera) sono giustamente utili per la concessione della tariffa incentivante, ma hanno poco in comune con il progetto esecutivo. 0 meglio, il termine progetto ricompare inopinatamente in fondo alla scheda dove è scritto testualmente:

Dichiarazione del tecnico responsabile della documentazione finale di progetto.

Il sottoscritto...... nato a....... il........... dichiara di possedere i requisiti e le competenze stabilite dalla vigente legislazione per lo sviluppo della documentazione finale di progetto.

Firma del Tecnico responsabile

In mancanza della certezza del diritto sulle competenze professionali, si impone a chi firma il progetto dell'impianto fotovottaico di dichiarare che possiede la competenza stabilita per legge, come peraltro suggerito dalla guida CEI 0-2, Allegato A.( Se iL magistrato a posterìori giudica che il progettista non aveva le competenze per firmare il progetto, il progettista incorre nel reato di "Abusivo esercizio di una professíone" (art. 348 del Codice Penale). Ma un Paese può andare avanti in questo modo? No, infatti va all'indietro.

Dall'intrico di cui sopra emerge che:

  • l'impianto fotovoltaico deve essere progettato e il progetto esecutivo con le varianti deve essere inviato al GSE, insieme con la scheda tecnica finale d'impianto;
  • la scheda tecnica finale d'impianto deve essere firmata da chi ha sviluppato la "documentazione finale di progetto", cioè da chi ha firmato il progetto esecutivo con le relative varianti;
  • il responsabiie tecnico dell'impianto è colui che ha firmato "la documentazione finale di proqetto".

Tutte le volte che I'impianto fotovoltaico costituisce un ampliamento di un impianto utilizzatore ricorre t'obbligo di progetto anche ai sensi della legge 46/90, qualora l'impianto utilizzatore stesso sia soggetto a progettazione. Ciò anche se l'impianto fotovoltaico è completamente all'aperto, infatti per non applicare la legge 46/90 dovrebbe trovarsi all'aperto l'intero impianto elettrico utilizzatore e non solo l'impianto fotovoltaico. Esulano dalL'ambito di applicazione delia Legge 46/90 gli impianti fotovoltaici connessi in rete, senza autoconsumo dell'energia fotovoltaica prodotta da parte dell'utente. Questi impianti costituiscono infatti centrali di produzione dell'energia elettrica. Finito il problema del progetto si apre quello deL "cerfrficato dí collaudo dell'impianto". Secondo il suddetto DM 1.9/2/07 il certificato di collaudo dell'impianto deve essere inviato al GSE per ottenere le tariffe incentivanti. Chi può firmare il certificato di collaudo? In proposito l'AEEG tace. Dovrebbe essere lo stesso progettista, ma questo non è imposto dal decreto; non è neanche richiesto che sia "un professionista o un tecnico iscritto ad un albo professionale". Infatti, questa locuzione compare a proposito del progetto, non più del collaudo. Va tuttavia considerato che il "tecnico responsabile" che firma la scheda tecnica finale d'impianto si assume, volente o nolente, la responsabitità di come è stato progettato ed eseguito I'impianto, anche se per cause varie non fosse il progettista dell'impianto stesso. A questo punto, tanto vale che chi firma la scheda tecnica finale d'impianto firmi anche il certificato di collaudo dell'impianto.

Competenza relativa agli impianti Fotovoltaici
  Documentazione finale di progetto Scheda tecnica finale di impianto Certificato di collaudo
Professionista iscritto all'Albo professionale SI(vedi nota 2) SI(vedi nota 2 e 3) SI
Impresa installatrice(vedi nota 1) NO NO SI

note

  1. Deve essere abilitata per l'esecuzione di impianti elettrici ai sensi della legge 46/90 se l'impianto fotovoltaico rientra nel campo di applicazione della legge stessa.
  2. Purchè possieda i requisiti e le competenze stabilite dalla vigente legislazione per firmare il progetto elettrico.
  3. Se non è il progettista dell'impianto, si assume la responsabilità dell'impianto fotovoltaico così come è stato progettato e installato.

In alternativa, il certificato di collaudo può essere firmato dall'impresa installatrice, che attesta nel contempo di aver eseguito l'impianto in conformità al progetto, come avviene ai sensi della legge 46/90. Va da sé che l'impresa installatrice deve essere abilitata ai sensi della legge 46/90, in tutti i casi in cui l'impianto fotovoLtaico è soggetto alla legge 46/90. La tabella riassume la situazione delle competenze professionali. Per completare il quadro è bene aggiungere che la manutenzione straordinaria di impianti fotovoltaici, soggetti alla legge 46/90, deve essere affidata a un'impresa abilitata ai sensi della legge 46/90, la quale deve rilasciare la dichiarazione che gli interventi di manutenzione straordinaria sono stati effettuati in conformità alla regola dell'arte. La manutenzione ordinaria esula dal campo di applicazione della Legge 46/90. Un intervento, anche di manutenzione ordinaria, su un impianto fotovoltaico (che non sia SELV o PELV) costituisce in genere un lavoro sotto tensione, poiché è di fatto impossibile mettere fuori tensione il generatore fotovoltaico. Deve essere quindi condotto da una "persona idonea", nel significato di questo termine secondo la norma CEI 11,-27. In pratica, anche la manutenzione ordinaria di un impianto FV deve essere quindi affidata a impresa abilitata ai sensi della legge 46/90 per gli impianti di cui all'art. 1 a), anche se per gli interventi di manutenzione ordinaria non è necessario rilasciare la dichiarazione di conformità.

(Fonte: TNE)