Nuovo Conto Energia
Normative
AEEG delibera 1/09 | AEEG delibera 1/09 |
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Attuazione dell’articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell’articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Visti: • la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE); • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95; • la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04); • la legge 27 dicembre 2006, n. 296/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge n. 296/06), e in particolare l’articolo 1, comma 382ter; • la legge 29 novembre 2007, n. 222/07 (di seguito: legge n. 222/07); • la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07 (di seguito: legge n. 244/07); • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03); • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008, recante l’aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008); • il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato); • la deliberazione dell’Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04; • la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2005, /bdp/attivita/dettaglio_delibera_prec?CODICE=188-05, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 188/05); • l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/06); • l’Allegato A della deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07); • l’Allegato A della deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 90/07); • l’Allegato A della deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 280/07); • l’Allegato A della deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 20082011”, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Integrato Trasporto). • l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: deliberazione n. 74/08). Considerato che: • l’articolo 2, commi da 143 a 157, della legge n. 244/07, definisce misure incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra le quali rientra la cosiddetta tariffa fissa onnicomprensiva ai fini dell’incentivazione dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di Potenza nominale media annua fino a 1 MW; • l’articolo 2, comma 150, della legge n. 244/07 stabilisce che con decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, siano stabilite le direttive per l’attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149, tra cui rientrano le disposizioni relative alle tariffe fisse onnicomprensive; • l’articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 stabilisce che l’Autorità definisca le modalità di erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive; • l’articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, di attuazione dell’articolo 2, comma 150, della legge n. 244/07, prevede: a. al comma 1, che l’Autorità stabilisca le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive, le modalità per lo scambio sul posto, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del medesimo decreto; b. al comma 2, che l’Autorità determini le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3; c. al comma 3, che l’Autorità tenga conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del medesimo decreto, ai fini della determinazione del corrispettivo a copertura dei costi annui di funzionamento del Gestore dei servizi elettrici – GSE (di seguito: GSE); • con la deliberazione n. 74/08, l’Autorità ha già definito le modalità e le condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto. Considerato che: • la deliberazione n. 188/05 e la deliberazione n. 90/07 fanno riferimento, nei rispettivi articolati, al Testo integrato; • il Testo integrato indicava le disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e che le suddette disposizioni non sono più in vigore a partire dall’1 gennaio 2008; • per il periodo di regolazione 2008-2011 le disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica sono regolate dal Testo Integrato Trasporto. Ritenuto opportuno: • prevedere, in applicazione dell’articolo 20, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008: a. modalità di erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive compatibili con le modalità previste per il ritiro dedicato ai sensi della deliberazione n. 280/07, nonché con le disposizioni di cui all’allegato A del medesimo decreto ministeriale; b. modifiche alla deliberazione n. 74/08 al fine di renderla coerente con quanto disposto dal medesimo decreto ministeriale; • prevedere, in applicazione dell’articolo 20, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3; • rinviare ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri per la verifica del rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale 18 dicembre 2008; • applicare quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 nell’ambito di un successivo provvedimento di revisione complessiva delle modalità di riconoscimento dei costi sostenuti dal GSE, anche al fine di promuoverne l’efficienza; • modificare gli articolati della deliberazione n. 188/05 e della deliberazione n. 90/07, al fine di coordinarle con il Testo Integrato Trasporto e con le nuove disposizioni introdotte dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008 in materia di scambio sul posto DELIBERA 1. di approvare le disposizioni attuative dell’articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell’articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva, riportate nell’allegato (Allegato A) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; 2. di modificare l’Allegato A alla deliberazione n. 74/08 nei punti di seguito indicati: a. all’articolo 2, comma 2.2, lettera a), le parole “impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW” sono sostituite dalle seguenti “impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW e impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW fino a 200 kW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007”; 3. di modificare la deliberazione n. 188/05 nei punti di seguito indicati: a. all’articolo 3bis, comma 3bis.1.3, all’articolo 3bis, comma 3bis.3.2, all’articolo 3bis, comma 3bis.4.2, le parole “dalla tabella 18, prima colonna, dell’Allegato n. 1 al Testo integrato” sono sostituite dalle seguenti “dalla tabella 8.1 dell’Allegato n. 1 al Testo Integrato Trasporto”; b. all’articolo 3bis, comma 3bis.2, le parole “Testo integrato” sono sostituite dalle seguenti “Testo Integrato Trasporto”; c. all’articolo 3bis, comma 3bis.4.5, le parole “la registrazione delle misure dell’energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 35.3, del Testo integrato” sono sostituite dalle seguenti “la registrazione delle misure dell’energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 21.4, del Testo Integrato Trasporto”; d. all’articolo 5, comma 5.1, le parole “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato” sono sostituite dalle seguenti “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”; e. all’articolo 6, comma 6.6, le parole “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato” sono sostituite dalle seguenti “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”; 4. di modificare l’Allegato A alla deliberazione n. 90/07 nei punti di seguito indicati: a. all’articolo 3, comma 3.5, le parole “la registrazione delle misure dell’energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 35.3, del Testo integrato” sono sostituite dalle seguenti “la registrazione delle misure dell’energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 21.4, del Testo Integrato Trasporto”; b. all’articolo 10, comma 10.5, le parole “entro il 31 ottobre di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 gennaio di ogni anno”; c. all’articolo 12, comma 12.1, all’articolo 12, comma 12.2, all’articolo 12, comma 12.3, all’articolo 12, comma 12.4, le parole “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato” sono sostituite dalle seguenti “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”; d. all’articolo 13, dopo il comma 13.3 è aggiunto il seguente comma: “13.4 Gli Allegati A1, A1p, A2, A2p, A3a, A3b, A4 e A4p sono aggiornati dal GSE e vengono pubblicati da quest’ultimo sul proprio sito internet, previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità.”; 5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla società Gestore dei servizi elettrici Spa e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico; 6. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. 9 gennaio 2009 Il Presidente: Alessandro Ortis ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 2, COMMA 153, DELLA LEGGE N. 244/07 E DELL’ARTICOLO 20 DEL DECRETO MINISTERIALE 18 DICEMBRE 2008, IN MATERIA DI INCENTIVAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI TRAMITE LA TARIFFA FISSA ONNICOMPRENSIVA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 387/03, le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, nonché le seguenti definizioni: a) data di entrata in esercizio di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento, rifacimento, totale o parziale, o riattivazione; b) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto è la data, comunicata dal produttore al GSE e all’Ufficio tecnico di finanza, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione; c) energia elettrica immessa, è l’energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi; d) energia elettrica incentivata è la quantità di energia elettrica di cui all’articolo 2, lettera a), del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, calcolata secondo le modalità previste dall’Allegato A del medesimo decreto con esclusivo riferimento alla tariffa fissa onnicomprensiva. Ai fini del calcolo dell’energia elettrica incentivata, i rapporti ER/Ea di cui al medesimo Allegato A sono, al più, pari a 1; e) energia elettrica non incentivata è la differenza tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica incentivata. Tale quantità di energia elettrica, ai fini della remunerazione e della disciplina degli sbilanciamenti, viene aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in Bassa Tensione ed in Media Tensione, secondo le stesse modalità previste dall’articolo 12, comma 12.6, lettera a), dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06; f) GSE è il Gestore dei servizi elettrici – GSE Spa; g) impianto idroelettrico è l’insieme delle opere di presa, di adduzione e di restituzione, delle opere civili ed elettromeccaniche a cui è associato il disciplinare di concessione di derivazione d’acqua. Nel caso in cui più impianti idroelettrici, tra loro indipendenti e ciascuno con un proprio punto di connessione alla rete, abbiano un solo disciplinare di concessione idroelettrica riferito ad un valore unico di Potenza nominale media annua per l’insieme degli impianti, ai soli fini dell’applicazione del presente provvedimento, essi sono trattati come impianti separati, ciascuno con un valore di Potenza nominale media annua ottenuto attribuendo il valore complessivo in maniera proporzionale alla potenza attiva nominale del singolo impianto; h) impianto (non idroelettrico) è, di norma, l’insieme delle opere e dei macchinari, funzionali all’utilizzo e/o alla produzione dalla fonte rinnovabile, e dei gruppi di generazione dell’energia elettrica posti a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi; i) periodo di avviamento e collaudo è il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio di un impianto, di cui alla lettera a), e la data di entrata in esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla lettera b); j) potenza apparente nominale di un generatore è il dato di potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo; k) potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva espressa in MW determinata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di Potenza nominale riportati sui dati di targa del generatore medesimo; l) potenza attiva nominale di un impianto è la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l’impianto; m) Potenza nominale media annua di un impianto è: • per gli impianti idroelettrici, la Potenza nominale di concessione di derivazione d’acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all’applicazione del deflusso minimo vitale; • per gli altri impianti, la potenza attiva nominale di impianto; n) ritiro dedicato è il ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell’energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla deliberazione n. 280/07; o) ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva è il ritiro, da parte del GSE, dell’energia elettrica ammessa al trattamento incentivante di cui all’articolo 2, comma 145, della legge n. 244/07 e all’articolo 1, comma 382ter, della legge n. 296/06, tenendo conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008. Articolo 2 Oggetto e finalità 2.1. Il presente provvedimento disciplina le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell’energia elettrica ammessa al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva. 2.2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono le finalità di consentire l’accesso indiretto al mercato elettrico secondo principi di semplicità procedurale, condizioni di certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 2, commi da 143 a 157, della legge n. 244/07, dall’articolo 1, commi da 382 a 382-septies, della legge n. 296/06 nonché dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008. 2.3. Ai sensi delle disposizioni normative richiamate al comma 2.2, può accedere al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva l’energia elettrica incentivata prodotta e immessa in rete da: a) impianti eolici di Potenza nominale media annua non inferiore a 1 kW e non superiore a 200 kW; b) impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, di Potenza nominale media annua non inferiore a 1 kW e non superiore a 1 MW, purché entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, o riattivazione, in data successiva al 31 dicembre 2007. 2.4. Nel caso vi siano più impianti connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi attraverso un unico punto di connessione e, almeno per uno di essi, si richieda l’applicazione della tariffa fissa onnicomprensiva: a) i limiti, in termini di Potenza nominale media annua, sono riferiti alla somma delle potenze nominali medie annue complessivamente installate per ciascuna fonte; b) l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti per i quali non si applica la tariffa fissa onnicomprensiva viene ritirata dal GSE nell’ambito del ritiro dedicato, ove applicabile. Qualora vi sia almeno un impianto per il quale non può essere applicato il ritiro dedicato, l’impianto (o gli impianti) avente diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva mantiene tale diritto a condizione che sia realizzata una connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi ad esso dedicata. 2.5. Il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva ha una durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, fermo restando quanto diversamente previsto dall’articolo 16, commi 5 e 6, nonché dall’articolo 21, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008. TITOLO II MODALITÀ PROCEDURALI Articolo 3 Procedure per accedere al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva 3.1. Il produttore che intende avvalersi del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva presenta istanza al GSE per ogni impianto, utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità. 3.2. Il GSE stipula con il produttore la convenzione per la regolazione economica del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, ivi incluse le tempistiche di pagamento, secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità. L’ottenimento della qualifica IAFR, secondo le modalità di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, è condizione necessaria per la stipula della predetta convenzione. 3.3. La convenzione di cui al comma 3.2, sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica immessa e all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto relativi limitatamente all’immissione di energia elettrica. Tale convenzione ha una durata di 15 (quindici) anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, fermo restando quanto diversamente previsto dall’articolo 16, commi 5 e 6, nonché dall’articolo 21, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008. 3.4. Il produttore che intende avvalersi del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva è tenuto a richiedere al GSE, per ogni impianto, il ritiro dell’intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi, anche qualora l’energia elettrica incentivata sia minore dell’intera quantità di energia elettrica immessa in rete. In quest’ultimo caso, il GSE prevede comunque un’unica convenzione, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4.1. 3.5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione operativa del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, il GSE predispone un apposito portale informatico. Articolo 4 Gestione della convenzione per il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva 4.1. Nell’ambito della convenzione di cui al comma 3.2, il GSE, per ogni impianto: a) all’energia elettrica incentivata, riconosce i prezzi individuati dall’articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008; b) all’energia elettrica non incentivata applica il ritiro dedicato, e in particolare: b1) riconosce i prezzi medi che si sarebbero ottenuti qualora l’intera quantità di energia elettrica immessa fosse stata remunerata ai prezzi di cui all’articolo 6 e/o all’articolo 7 della deliberazione n. 280/07; b2) applica l’articolo 13, comma 13.1, lettera b), e l’articolo 16 del Testo Integrato Trasporto; b3) per i soli impianti di potenza attiva nominale superiore a 50 kW, applica i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni di cui all’articolo 36, comma 36.1, della deliberazione n. 111/06; b4) per i soli impianti alimentati da fonti programmabili, applica i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo quanto previsto dall’articolo 8 della deliberazione n. 280/07; b5) applica un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore, di cui alla lettera b1), fino a un massimo di 3.500 euro all’anno per impianto. 4.2. Nei casi in cui l’energia elettrica incentivata sia minore dell’energia elettrica immessa, il GSE prevede meccanismi di acconto e conguaglio ai fini dell’applicazione del comma 4.1. 4.3. Nel caso in cui occorra la misura dell’energia elettrica prodotta ai fini del calcolo dell’energia elettrica incentivata, si applica la deliberazione n. 88/07. 4.4. Nel caso in cui più impianti presentino un unico punto di connessione alla rete e non sia possibile misurare separatamente le quantità di energia elettrica immesse in rete da ciascun impianto, l’attribuzione ai singoli impianti dell’energia elettrica complessivamente immessa viene effettuata dal GSE secondo un criterio di proporzionalità alle quantità totali di energia elettrica lorda prodotta da ogni impianto. A tal fine, la misura dell’energia elettrica prodotta viene effettuata secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 88/07. Articolo 5 Obblighi procedurali per i produttori 5.1. Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, i produttori, per ogni impianto, sono tenuti a fornire al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto, i dati necessari al medesimo GSE come da quest’ultimo indicati nella convenzione di cui al comma 3.2. TITOLO III ACCESSO AL SISTEMA ELETTRICO DELL’ENERGIA ELETTRICA RITIRATA Articolo 6 Cessione al mercato dell’energia elettrica ritirata 6.1. Il GSE cede al mercato l’energia elettrica ritirata ai sensi del presente provvedimento, in qualità di utente del dispacciamento in immissione, applicando quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06. Ai fini del dispacciamento, gli impianti di cui al presente provvedimento appartengono alle tipologie di cui all’articolo 8, lettere i) e j), della deliberazione n. 111/06. 6.2. Con riferimento all’energia elettrica ritirata ai sensi del presente provvedimento, il GSE regola con Terna il corrispettivo per il servizio di trasmissione previsto dall’articolo 16, comma 16.1, del Testo Integrato Trasporto e regola con le imprese distributrici i corrispettivi per il servizio di trasporto previsti dall’articolo 13 del Testo Integrato Trasporto. A tal fine, le imprese distributrici riconoscono al GSE, anziché ai soggetti titolari degli impianti di produzione di energia elettrica, il corrispettivo previsto dall’articolo 13, comma 13.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 7 Verifiche 7.1. Il GSE effettua le verifiche sugli impianti che si avvalgono del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi. 7.2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 7.1, il GSE può avvalersi, previa approvazione dell’Autorità, della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico. 7.3. L’eventuale esito negativo delle verifiche, ferma restando qualunque azione legale e segnalazione che il GSE ritenga opportuna, comporta la restituzione di quanto indebitamente percepito, maggiorato degli interessi legali, a meno che le irregolarità riscontrate siano dovute a cause indipendenti dalla volontà del produttore e siano state tempestivamente segnalate da quest’ultimo al GSE. L’eventuale esito negativo delle verifiche comporta la decadenza del diritto al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva. 7.4. Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata all’Autorità, che adotta i provvedimenti di propria competenza. 7.5. Il GSE adotta, informando l’Autorità, le procedure necessarie per la verifica di ammissibilità al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione. Articolo 8 Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l’applicazione del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva 8.1. La differenza tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro commerciale dell’energia elettrica incentivata e i ricavi derivanti al GSE dalla vendita della medesima energia elettrica è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo integrato Trasporto. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili e nel caso delle centrali ibride, il GSE calcola il corrispettivo complessivo di sbilanciamento, secondo le modalità di cui all’articolo 8, comma 8.2, lettera d), della deliberazione n. 280/07, ponendolo a carico del medesimo Conto qualora non debba essere attribuito al produttore ai sensi del comma 4.1. 8.2. I costi relativi all’avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal GSE ai sensi dell’articolo 7, sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo integrato Trasporto, previa comunicazione all’Autorità al fine della verifica da parte della medesima Autorità. 8.3. Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A3, il GSE comunica all’Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, trimestralmente, entro la prima decade del mese che precede l’aggiornamento della tariffa elettrica: a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell’anno in corso, delle quantità di energia ritirate secondo le modalità di cui al presente provvedimento e il conseguente fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo integrato Trasporto; b) la previsione, per i mesi residui dell’anno in corso, oltre che per l’anno successivo, del gettito necessario ai fini dell’applicazione del presente provvedimento. 8.4. Il GSE, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2010, trasmette all’Autorità un prospetto riepilogativo degli esiti delle verifiche e dei sopralluoghi già effettuati, un piano annuale di sopralluoghi sugli impianti ai sensi del comma 7.1, e una descrizione delle attività da svolgere nei due anni successivi in applicazione dell’articolo 7 del presente provvedimento, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti nell’anno precedente e i preventivi di spesa per l’anno corrente e i due anni successivi. Articolo 9 Ulteriori obblighi informativi 9.1. I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Trasporto, della rilevazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica immessa, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di riferimento, trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell’energia elettrica rilevate. 9.2. Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica immessa le informazioni di cui al comma 9.1 riferite ad un periodo storico pari al massimo di cinque anni qualora necessarie al medesimo per le attività di propria competenza. 9.3. I soggetti responsabili, ai sensi della deliberazione n. 88/07, del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta trasmettono mensilmente al GSE la registrazione delle misure dell’energia elettrica prodotta relative al mese precedente, secondo modalità definite dal medesimo GSE. Nel caso di impianti di Potenza nominale media annua superiore a 20 kW, il produttore trasmette al GSE, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio tecnico di finanza. 9.4. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall’anno 2009, il GSE trasmette all’Autorità l’elenco completo degli impianti che si avvalgono del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, dando evidenza della denominazione, tipologia, dimensione, ragione sociale dei soggetti titolari degli impianti e delle quantità annuali di energia elettrica incentivata. |