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Decreto Legislativo 29 dic 03 n 387

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n.387

testo in vigore dal: 15-2-2004 ( GU n. 25 del 31-1-2004- Suppl. Ordinario n.17)

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione

;

Vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';

 

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'articolo 43 e l'allegato B; Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997; Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003; Visto il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE con la deliberazione n. 126 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Visto l'articolo 10, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 23 settembre 2003; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attivita' culturali;

 E m a n a

il seguente decreto legislativo:

la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con Potenza nominale non superiore a 20 kW.

(GU n. 25 del 31-1-2004- Suppl. Ordinario n.17)
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n.387

testo in vigore dal: 15-2-2004


    Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia  elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  decreto, nel rispetto della disciplina nazionale,
comunitaria  ed  internazionale  vigente,  nonche'  nel  rispetto dei
principi  e  criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge
1° marzo 2002, n. 39, e' finalizzato a:
    a) promuovere  un  maggior  contributo  delle  fonti  energetiche
rinnovabili  alla  produzione  di  elettricita'  nel relativo mercato
italiano e comunitario;
    b) promuovere   misure   per  il  perseguimento  degli  obiettivi
indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;
    c) concorrere  alla  creazione  delle  basi  per un futuro quadro
comunitario in materia;
    d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica
alimentati  da  fonti  rinnovabili,  in  particolare per gli impieghi
agricoli e per le aree montane.

      (note)
                    

                               Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) fonti  energetiche  rinnovabili  o fonti rinnovabili: le fonti
energetiche  rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del
moto  ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas
residuati  dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per
biomasse  si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui  provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali
e  animali)  e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche'
la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
    b) impianti   alimentati   da  fonti  rinnovabili  programmabili:
impianti  alimentati  dalle  biomasse  e  dalla  fonte  idraulica, ad
esclusione,  per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente,
nonche' gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);
    c) impianti  alimentati  da fonti rinnovabili non programmabili o
comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti
alimentati  dalle  fonti  rinnovabili che non rientrano tra quelli di
cui alla lettera b);
    d) centrali  ibride:  centrali  che  producono  energia elettrica
utilizzando  sia  fonti  non  rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi
inclusi  gli  impianti  di cocombustione, vale a dire gli impianti he
producono   energia  elettrica  mediante  combustione  di  fonti  non
rinnovabili e di fonti rinnovabili;
    e) impianti  di  microgenerazione:  impianti per la produzione di
energia elettrica con capacita' di generazione non superiore ad un MW
elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).
    f) elettricita'   prodotta   da  fonti  energetiche  rinnovabili:
l'elettricita'  prodotta  da  impianti  alimentati esclusivamente con
fonti  energetiche  rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla
lettera  g),  nonche'  l'elettricita'  ottenuta  da fonti rinnovabili
utilizzata   per   riempire   i   sistemi   di   stoccaggio,  ma  non
l'elettricita' prodotta come risultato di detti sistemi;
    g) produzione   e   producibilita'   imputabili:   produzione   e
producibilita'  di  energia  elettrica imputabili a fonti rinnovabili
nelle  centrali  ibride,  calcolate sulla base delle direttive di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    h) consumo   di   elettricita':   la   produzione   nazionale  di
elettricita',  compresa  l'autoproduzione,  sommate le importazioni e
detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricita);
    i) Gestore   della  rete:  Gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale  di  cui  all'articolo 3  del  decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
    l) Gestore  di  rete:  persona  fisica  o giuridica responsabile,
anche  non  avendone  la  proprieta',  della  gestione  di  una  rete
elettrica   con  obbligo  di  connessione  di  terzi,  nonche'  delle
attivita'  di  manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi
il  Gestore  della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    m) impianto  di  utenza  per la connessione: porzione di impianto
per  la  connessione  alla  rete elettrica degli impianti di cui alle
lettere  b),  c)  e  d)  la  cui realizzazione, gestione, esercizio e
manutenzione  rimangono  di  competenza  del  soggetto richiedente la
connessione;
    n) impianto  di rete per la connessione: porzione di impianto per
la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere
b),  c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo
di  connessione  di  terzi  ai sensi del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
    o) certificati  verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del
decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, rilasciati nell'ambito
dell'applicazione  delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11 del
medesimo decreto legislativo.

     
                
                               Art. 3.
        Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione
  1.  Le  principali  misure  nazionali  per promuovere l'aumento del
consumo   di   elettricita'   da   fonti  rinnovabili,  in  quantita'
proporzionata  agli  obiettivi  di cui alle relazioni predisposte dal
Ministro  delle  attivita'  produttive  di  concerto  con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo  2,  della  direttiva  2001/77/CE,  sono  costituite  dalle
disposizioni  del  presente decreto, dal decreto legislativo 16 marzo
1999,  n.  79,  e  successivi  provvedimenti  attuativi,  nonche' dai
provvedimenti  assunti  al fine dell'attuazione della legge 1° giugno
2002, n. 120. L'aggiornamento include una valutazione dei costi e dei
benefici   connessi  al  raggiungimento  degli  obiettivi  indicativi
nazionali  e  all'attuazione  delle  specifiche  misure  di sostegno.
L'aggiornamento   include   altresi'   la   valutazione  quantitativa
dell'evoluzione  dell'entita'  degli  incentivi alle fonti assimilate
alle  fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della legge 9 gennaio
1991,  n.  9.  Dall'applicazione  del  presente  comma  non  derivano
maggiori oneri per lo Stato.
  2.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, sentita la
Conferenza  unificata,  aggiorna  le relazioni di cui all'articolo 3,
paragrafo  2  della direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle relazioni
di cui al comma 4.
  3.  Per  la  prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente
ogni  due  anni,  il Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentiti gli altri Ministri
interessati  e  la  Conferenza unificata, sulla base dei dati forniti
dal  Gestore  della  rete  e  dei  lavori  dell'Osservatorio  di  cui
all'articolo 16,  trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata
una relazione che contiene:
    a) un'analisi   del  raggiungimento  degli  obiettivi  indicativi
nazionali,  di  cui  alle relazioni richiamate al comma 1, negli anni
precedenti,  che  indica,  in  particolare,  i  fattori climatici che
potrebbero  condizionare  tale raggiungimento, e il grado di coerenza
tra  le  misure  adottate e il contributo ascritto alla produzione di
elettricita' da fonti rinnovabili nell'ambito degli impegni nazionali
sui cambiamenti climatici;
    b) l'effettivo  grado  di  coerenza  tra gli obiettivi indicativi
nazionali,  di cui alle relazioni richiamate al comma 1 e l'obiettivo
indicativo  di  cui  all'allegato  A  della  direttiva  2001/77/CE  e
relative note esplicative;
    c) l'esame  dell'affidabilita' del sistema di garanzia di origine
di cui all'articolo 11;
    d) un  esame  dello stato di attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli 5, 6, 7 e 8;
    e) i  risultati  conseguiti  in  termini di semplificazione delle
procedure  autorizzative a seguito dell'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 12;
    f) i  risultati  conseguiti in termini di agevolazione di accesso
al  mercato elettrico e alla rete elettrica a seguito dell'attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14;
    g) le   eventuali   misure  aggiuntive  necessarie,  ivi  inclusi
eventuali   provvedimenti   economici  e  fiscali,  per  favorire  il
perseguimento  degli  obiettivi  di  cui alle relazioni richiamate al
comma 1;
    h) le  valutazioni  economiche di cui al comma 2, secondo e terzo
periodo.
  4.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, sulla base
della  relazione  di  cui  al  comma  3  e  previa  informativa  alla
Conferenza  unificata,  ottempera  all'obbligo di pubblicazione della
relazione  di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e articolo 6, paragrafo
2  della direttiva 2001/77/CE tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo
7 della medesima direttiva.

     
                               Art. 4.
        Incremento della quota minima di cui all'articolo 11
            del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
                   e sanzioni per gli inadempienti
  1.  A  decorrere  dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di
elettricita'  prodotta  da  impianti  alimentati da fonti rinnovabili
che,  nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico
nazionale  ai  sensi  dell'articolo 11,  commi  1, 2 e 3, del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  e successive modificazioni, e'
incrementata  annualmente  di  0,35  punti  percentuali, nel rispetto
delle  tutele  di  cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro
delle  attivita'  produttive,  con propri decreti emanati di concerto
con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita
la  Conferenza  unificata,  stabilisce gli ulteriori incrementi della
medesima  quota  minima,  per il triennio 2007-2009 e per il triennio
2010-2012.  Tali  decreti  sono  emanati,  rispettivamente,  entro il
31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2007.
  2.  A decorrere dall'anno 2004, a seguito della verifica effettuata
ai  sensi  delle  direttive  di  cui  al comma 5 dell'articolo 11 del
medesimo  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativa all'anno
precedente,   il   Gestore  della  rete  comunica  all'Autorita'  per
l'energia  elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti.
A detti soggetti l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas applica
sanzioni  ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni.
  3.  I  soggetti  che omettono di presentare l'autocertificazione ai
sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo
decreto  legislativo,  sono considerati inadempienti per la quantita'
di  certificati  correlata  al  totale  di  elettricita'  importata e
prodotta nell'anno precedente dal soggetto.

     
     
                               Art. 5.
      Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica
                  delle biomasse, dei gas residuati
              dai processi di depurazione e del biogas.
  1.  Entro  due  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,   con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  e'  nominata,  senza  oneri  aggiuntivi  per  la  finanza
pubblica,   una   commissione   di   esperti   che,   entro  un  anno
dall'insediamento,   predispone  una  relazione  con  la  quale  sono
indicati:
    a) i  distretti  produttivi  nei  quali  sono  prodotti rifiuti e
residui  di  lavorazione  del  legno non destinati rispettivamente ad
attivita'   di  riciclo  o  riutilizzo,  unitamente  alle  condizioni
tecniche,   economiche,  normative  ed  organizzative,  nonche'  alle
modalita'  per  la  valorizzazione  energetica  di  detti  rifiuti  e
residui;
    b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative
per  la  valorizzazione  energetica  degli  scarti della manutenzione
boschiva,  delle  aree  verdi,  delle  alberature  stradali  e  delle
industrie agroalimentari;
    c) le  aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e
le  aree golenali sulle quali e' possibile intervenire mediante messa
a  dimora  di  colture  da  destinare  a  scopi energetici nonche' le
modalita'   e   le  condizioni  tecniche,  economiche,  normative  ed
organizzative per l'attuazione degli interventi;
    d) le  aree  agricole  nelle quali sono prodotti residui agricoli
non destinati all'attivita' di riutilizzo, unitamente alle condizioni
tecniche,   economiche,  normative  ed  organizzative,  nonche'  alle
modalita', per la valorizzazione energetica di detti residui;
    e) gli   incrementi   netti   di  produzione  annua  di  biomassa
utilizzabili  a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare,
ai  sensi  della  legge  1° giugno  2002,  n.  120, all'aumento degli
assorbimenti di gas a effetto serra mediante attivita' forestali;
    f) i  criteri e le modalita' per la valorizzazione energetica dei
gas   residuati   dai  processi  di  depurazione  e  del  biogas,  in
particolare da attivita' zootecniche;
    g) le  condizioni  per  la  promozione prioritaria degli impianti
cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW;
    h) le   innovazioni  tecnologiche  eventualmente  necessarie  per
l'attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere.
  2.  La  commissione  di  cui al comma 1 ha sede presso il Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  ed e' composta da un membro
designato  dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la
presiede,  da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  da  un membro designato dal Ministero delle
attivita'   produttive,   da   un   membro  designato  dal  Ministero
dell'interno  e  da un membro designato dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e da cinque membri designati dal Presidente della
Conferenza unificata.
  3.  Ai  componenti  della Commissione non e' dovuto alcun compenso,
ne'  rimborso  spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali con le proprie strutture e le
risorse  strumentali  acquisibili  in  base  alle norme vigenti. Alle
eventuali  spese  per  i  componenti  provvede  l'amministrazione  di
appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni.
  4.  La  commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo
delle  associazioni  di categoria dei settori produttivi interessati,
nonche'  del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli
IRSA   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali.  La
commissione   tiene   conto   altresi'   delle  conoscenze  acquisite
nell'ambito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del
CIPE  19 dicembre 2002, n. 123 di «revisione delle linee guida per le
politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas
serra».
  5.  Tenuto  conto  della  relazione  di cui al comma 1, il Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e
forestali   e   gli  altri  Ministri  interessati,  d'intesa  con  la
Conferenza  unificata,  adotta  uno  o  piu' decreti con i quali sono
definiti  i  criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica  da  biomasse,  gas residuati dai processi di depurazione e
biogas.  Dai  medesimi  decreti  non  possono  derivare  oneri per il
bilancio dello Stato.

     
     

                               Art. 6.
              Disposizioni specifiche per gli impianti
                  di potenza non superiore a 20 kW
  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas emana la
disciplina   delle  condizioni  tecnico-economiche  del  servizio  di
scambio   sul  posto  dell'energia  elettrica  prodotta  da  impianti
alimentati  da fonti rinnovabili con Potenza nominale non superiore a
20 kW.
  2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1 non e' consentita
la  vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati
da fonti rinnovabili.
  3.  La  disciplina  di  cui  al  comma  1  sostituisce  ogni  altro
adempimento,  a  carico  dei  soggetti  che  realizzano gli impianti,
connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica.

     

                               Art. 7.
                Disposizioni specifiche per il solare
  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza  unificata,  adotta  uno  o  piu' decreti con i quali sono
definiti  i  criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica dalla fonte solare.
  2.  I  criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello
Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:
    a) stabiliscono  i requisiti dei soggetti che possono beneficiare
dell'incentivazione;
    b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli
impianti;
    c) stabiliscono    le    condizioni    per    la    cumulabilita'
dell'incentivazione con altri incentivi;
    d) stabiliscono  le  modalita' per la determinazione dell'entita'
dell'incentivazione. Per l'elettricita' prodotta mediante conversione
fotovoltaica  della  fonte  solare  prevedono  una  specifica tariffa
incentivante,  di  importo  decrescente e di durata tali da garantire
una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
    e) stabiliscono   un   obiettivo   della   potenza   nominale  da
installare;
    f) fissano,  altresi',  il limite massimo della potenza elettrica
cumulativa    di    tutti   gli   impianti   che   possono   ottenere
l'incentivazione;
    g) possono  prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti
al  Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

     

                               Art. 8.
           Disposizioni specifiche per le centrali ibride
  1.  Il  produttore  che  esercisce centrali ibride puo' chiedere al
Gestore  della  rete  che  la  produzione  imputabile  delle medesime
centrali  abbia  il  diritto  alla precedenza nel dispacciamento, nel
rispetto di quanto disposto ai commi 2 e 3.
  2.  Il  produttore  puo' inoltrare al Gestore della rete la domanda
per  l'ottenimento  del  diritto  alla precedenza nel dispacciamento,
nell'anno   solare  in  corso,  qualora  la  stima  della  produzione
imputabile  di  ciascuna  centrale,  nel  periodo  per  il  quale  e'
richiesta  la  precedenza  nel  dispacciamento,  sia superiore al 50%
della produzione complessiva di energia elettrica dell'impianto nello
stesso periodo.
  3.  La  priorita'  di  dispacciamento e' concessa dal Gestore della
rete  solo  per  la produzione imputabile, sulla base di un programma
settimanale  di  producibilita'  complessiva  e  della relativa quota
settimanale  di  producibilita' imputabile, dichiarata dal produttore
al  medesimo  Gestore.  La quota di produzione settimanale imputabile
deve garantire almeno il funzionamento della centrale alla potenza di
minimo   tecnico.   La  disponibilita'  residua  della  centrale  non
impegnata  nella  produzione  imputabile  e'  soggetta alle regole di
dispacciamento di merito economico in atto.
  4.  Qualora  la  condizione richiesta, di cui al comma 2, non venga
effettivamente  rispettata,  sono  applicate le sanzioni previste dal
regolamento   del   mercato  elettrico  e  della  contrattazione  dei
certificati  verdi approvato con decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, adottato ai
sensi  del  comma  1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, secondo le modalita' stabilite dallo stesso regolamento.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 dell'articolo 12
si  applicano  anche  alla  costruzione  e  all'esercizio di centrali
ibride,  inclusi  gli impianti operanti in co-combustione, di potenza
termica   inferiore   a   300  MW,  qualora  il  produttore  fornisca
documentazione atta a dimostrare che la producibilita' imputabile, di
cui   all'articolo 2,   comma  1,  lettera  g),  per  il  quinquennio
successivo  alla  data prevista di entrata in esercizio dell'impianto
sia  superiore  al  50%  della  producibilita' complessiva di energia
elettrica della centrale.
  6.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 14  si  applicano  alla
costruzione  delle centrali ibride alle medesime condizioni di cui al
comma 5.
  7.  La  produzione  imputabile  delle centrali ibride ha diritto al
rilascio  dei  certificati  verdi nella misura e secondo le modalita'
stabilite  dalle  direttive  di  cui  al comma 5 dell'articolo 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

     

                               Art. 9.
             Promozione della ricerca e della diffusione
                       delle fonti rinnovabili
  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive, di concerto con il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, sentito il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  d'intesa con la
Conferenza  unificata,  stipula,  senza  oneri  a carico del bilancio
dello  Stato,  un  accordo  di  programma quinquennale con l'ENEA per
l'attuazione  di  misure  a sostegno della ricerca e della diffusione
delle   fonti   rinnovabili   e   dell'efficienza  negli  usi  finali
dell'energia.
  2. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
    a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese,
in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi
e  criteri  di  gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti
rinnovabili  e  la  riduzione  del  consumo  energetico per unita' di
prodotto;
    b) la   formazione   di   tecnici  specialisti  e  la  diffusione
dell'informazione  in merito alle caratteristiche e alle opportunita'
offerte dalle tecnologie;
    c) la   ricerca   per  lo  sviluppo  e  l'industrializzazione  di
impianti,  nel limite massimo complessivo di 50 MW, per la produzione
di  energia  elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), ivi inclusi gli impianti di microgenerazione per
applicazioni nel settore agricolo, nelle piccole reti isolate e nelle
aree montane.
  3.  Le  priorita',  gli  obiettivi specifici, i piani pluriennali e
annuali  e  le modalita' di gestione dell'accordo sono definiti dalle
parti.

     

                              Art. 10.
                   Obiettivi indicativi regionali
  1.   La   Conferenza  unificata  concorre  alla  definizione  degli
obiettivi  nazionali  di cui all'articolo 3, comma 1 e ne effettua la
ripartizione  tra  le  regioni  tenendo  conto delle risorse di fonti
energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale.
  2.  La  Conferenza unificata puo' aggiornare la ripartizione di cui
al  comma  1 in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle
risorse  di  fonti  energetiche  rinnovabili  sfruttabili  in ciascun
contesto  territoriale  e  all'evoluzione dello stato dell'arte delle
tecnologie di conversione.
  3.  Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del
consumo   di   elettricita'   da  fonti  rinnovabili  nei  rispettivi
territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.

     

                              Art. 11.
                Garanzia di origine dell'elettricita'
                    prodotta da fonti rinnovabili
  1.   L'elettricita'   prodotta  da  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili  e  la produzione imputabile da impianti misti ha diritto
al  rilascio, su richiesta del produttore, della «garanzia di origine
di  elettricita'  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili», nel
seguito denominata «garanzia di origine».
  2.  Il  Gestore  della  rete e' il soggetto designato, ai sensi del
presente  decreto,  al  rilascio  della garanzia di origine di cui al
comma 1, nonche' dei certificati verdi.
  3.  La  garanzia  di  origine  e'  rilasciata qualora la produzione
annua,  ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh,
arrotondata con criterio commerciale.
  4.  Nel  caso  di  impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui
all'articolo  2, comma 1, lettere b) e c), la produzione per la quale
spetta  il  rilascio  della  garanzia  di origine coincide con quella
dichiarata annualmente dal produttore all'ufficio tecnico di finanza.
  5.  Nel  caso  di  centrali  ibride,  la  produzione  imputabile e'
comunicata  annualmente  dal  produttore,  ai fini del rilascio della
garanzia  di  origine,  mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'   firmata   dal  legale  rappresentante,  ai  sensi  degli
articoli 21,  38  e  47  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
  6.  La  garanzia  di origine riporta l'ubicazione dell'impianto, la
fonte energetica rinnovabile da cui e' stata prodotta l'elettricita',
la  tecnologia  utilizzata,  la  potenza  nominale  dell'impianto, la
produzione  netta  di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali
ibride,  la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su
richiesta  del  produttore  e  qualora ne ricorrano i requisiti, essa
riporta,   inoltre,   l'indicazione   di   avvenuto  ottenimento  dei
certificati  verdi  o  di  altro  titolo rilasciato nell'ambito delle
regole  e  modalita' di sistemi di certificazione di energia da fonti
rinnovabili  nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni
della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della rete.
  7.  La  garanzia di origine e' utilizzabile dai produttori ai quali
viene rilasciata esclusivamente affinche' essi possano dimostrare che
l'elettricita'  cosi'  garantita  e'  prodotta  da  fonti energetiche
rinnovabili ai sensi del presente decreto.
  8.  Fatte  salve  le  disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n.
675,  il  Gestore  della  rete  istituisce  un sistema informatico ad
accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati
contenuti nella garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti
energetiche rinnovabili.
  9.  L'emissione, da parte del Gestore della rete, della garanzia di
origine,  dei  certificati verdi o di altro titolo ai sensi del comma
6, e' subordinata alla verifica della attendibilita' dei dati forniti
dal  richiedente  e  della  loro  conformita'  alle  disposizioni del
presente  decreto  e  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive  disposizioni  applicative. A tali scopi, il Gestore della
rete  puo'  disporre  controlli  sugli  impianti  in  esercizio  o in
costruzione,   anche   avvalendosi   della  collaborazione  di  altri
organismi.
  10.  La  garanzia  di  origine  di  elettricita'  prodotta da fonti
energetiche  rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione
europea  a  seguito  del  recepimento  della direttiva 2001/77/CE, e'
riconosciuta anche in Italia.
  11.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
sono  definite  le  condizioni e le modalita' di riconoscimento della
garanzia  di  origine  di  elettricita' prodotta da fonti energetiche
rinnovabili  rilasciata  da  Stati  esteri  con  cui esistano accordi
internazionali bilaterali in materia.
  12.   Nell'espletamento   delle  funzioni  assegnate  dal  presente
articolo e sempreche' compatibili con il presente decreto, il Gestore
della  rete salvaguarda le procedure introdotte con l'articolo 11 del
decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti
attuativi.
  13.  La  garanzia  di  origine  sostituisce  la  certificazione  di
provenienza  definita  nell'ambito  delle direttive di cui al comma 5
dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

     
         
                              Art. 12.
                 Razionalizzazione e semplificazione
                    delle procedure autorizzative
  1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili,   nonche'   le   opere   connesse  e  le  infrastrutture
indispensabili   alla   costruzione   e  all'esercizio  degli  stessi
impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita'
ed indifferibili ed urgenti.
  2.   Restano   ferme   le   procedure  di  competenza  del  Mistero
dell'interno  vigenti  per  le  attivita'  soggette  ai  controlli di
prevenzione incendi.
  3.  La  costruzione  e  l'esercizio degli impianti di produzione di
energia  elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di
modifica,    potenziamento,   rifacimento   totale   o   parziale   e
riattivazione,  come  definiti  dalla  normativa  vigente, nonche' le
opere  connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio   degli   impianti   stessi,   sono   soggetti  ad  una
autorizzazione  unica,  rilasciata  dalla  regione  o  altro soggetto
istituzionale  delegato  dalla  regione, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e
del  patrimonio  storico-artistico.  A  tal  fine  la  Conferenza dei
servizi   e'   convocata   dalla  regione  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del  diritto  annuale  di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo
unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di  cui  al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
  4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un
procedimento  unico,  al  quale  partecipano tutte le Amministrazioni
interessate,  svolto  nel  rispetto dei principi di semplificazione e
con  le  modalita'  stabilite  dalla  legge  7 agosto 1990, n. 241, e
successive     modificazioni     e    integrazioni.    Il    rilascio
dell'autorizzazione   costituisce  titolo  a  costruire  ed  esercire
l'impianto  in conformita' al progetto approvato e deve contenere, in
ogni  caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi
a   carico   del  soggetto  esercente  a  seguito  della  dismissione
dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento
di  cui  al  presente  comma  non  puo'  comunque  essere superiore a
centottanta giorni.
  5.  All'installazione  degli  impianti  di fonte rinnovabile di cui
all'articolo 2,  comma 2, lettere b) e c) per i quali non e' previsto
il  rilascio  di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure
di cui ai commi 3 e 4.
  6.  L'autorizzazione  non  puo'  essere  subordinata  ne' prevedere
misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
  7.  Gli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica,  di  cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettere  b) e c), possono essere ubicati
anche  in  zone  classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
Nell'ubicazione  si dovra' tenere conto delle disposizioni in materia
di  sostegno  nel  settore agricolo, con particolare riferimento alla
valorizzazione  delle  tradizioni  agroalimentari locali, alla tutela
della  biodiversita',  cosi'  come  del  patrimonio  culturale  e del
paesaggio  rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e
8,   nonche'   del   decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,
articolo 14.
  8.  Gli  impianti  di  produzione  di  energia elettrica di potenza
complessiva  non  superiore  a  3  MW  termici,  sempre  che  ubicati
all'interno  di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di
discarica,  gas  residuati  dai processi di depurazione e biogas, nel
rispetto  delle  norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai
sensi  dei  commi  1,  2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo
5 febbraio   1997,   n.   22,  sono,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio  1988,  n.  203, attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo  ed  il  loro esercizio non richiede autorizzazione. E'
conseguentemente  aggiornato l'elenco delle attivita' ad inquinamento
atmosferico  poco  significativo di cui all'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
  9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in
assenza  della  ripartizione  di  cui  all'articolo 10,  commi 1 e 2,
nonche' di quanto disposto al comma 10.
  10.  In  Conferenza  unificata,  su  proposta  del  Ministro  delle
attivita'  produttive,  di  concerto  con il Ministro dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali,  si  approvano  le  linee  guida  per  lo  svolgimento del
procedimento  di  cui  al  comma  3.  Tali linee guida sono volte, in
particolare,  ad  assicurare  un corretto inserimento degli impianti,
con  specifico  riguardo  agli  impianti  eolici,  nel  paesaggio. In
attuazione  di  tali  linee  guida, le regioni possono procedere alla
indicazione   di  aree  e  siti  non  idonei  alla  installazione  di
specifiche tipologie di impianti.

     
              
                              Art. 13.
               Questioni riguardanti la partecipazione
                        al mercato elettrico
  1.  Fermo  restando  l'obbligo  di  utilizzazione  prioritaria e il
diritto  alla  precedenza  nel dispacciamento, di cui all'articolo 3,
comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n.  79, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da
fonti  rinnovabili  e' immessa nel sistema elettrico con le modalita'
indicate ai successivi commi.
  2.  Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti di
potenza  uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili,
ad eccezione di quella prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti
rinnovabili di cui al primo periodo del comma 3 e di quella ceduta al
Gestore  della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate
ai  sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre
1990,  n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonche' della deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n.
108/1997,  limitatamente  agli  impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa
viene  collocata sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina
e  nel  rispetto  delle regole di dispacciamento definite dal Gestore
della  rete  in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
  3.  Per  quanto  concerne  l'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati  da  fonti  rinnovabili  di  potenza  inferiore  a 10 MVA,
nonche'  da  impianti  di  potenza  qualsiasi  alimentati dalle fonti
rinnovabili  eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice
ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad
acqua  fluente,  ad  eccezione di quella ceduta al Gestore della rete
nell'ambito  delle  convenzioni  in  essere  stipulate  ai  sensi dei
provvedimenti  Cip  12 luglio  1989,  n.  15/89, 14 novembre 1990, n.
34/90,   29 aprile   1992,   n.  6/92,  nonche'  della  deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n.
108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come
definiti  dagli  articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa e'
ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale
l'impianto  e'  collegato.  L'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas  determina  le  modalita' per il ritiro dell'energia elettrica di
cui  al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di
mercato.
  4.  Dopo  la  scadenza  delle  convenzioni  di  cui ai commi 2 e 3,
l'energia  elettrica  prodotta dagli impianti di cui al comma 2 viene
ceduta  al  mercato.  Dopo la scadenza di tali convenzioni, l'energia
elettrica  di  cui  al  comma  3  e' ritirata dal gestore di rete cui
l'impianto  e'  collegato, secondo modalita' stabilite dall'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  con  riferimento a condizioni
economiche di mercato.

     
                
                              Art. 14.
                 Questioni attinenti il collegamento
                 degli impianti alla rete elettrica
  1.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,   l'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  emana
specifiche   direttive  relativamente  alle  condizioni  tecniche  ed
economiche  per  l'erogazione del servizio di connessione di impianti
alimentati  da  fonti  rinnovabili  alle reti elettriche con tensione
nominale   superiore  ad  1  kV,  i  cui  gestori  hanno  obbligo  di
connessione di terzi.
  2. Le direttive di cui al comma 1:
    a) prevedono  la  pubblicazione,  da  parte  dei gestori di rete,
degli  standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza
e di rete per la connessione;
    b) fissano   le   procedure,   i   tempi   e  i  criteri  per  la
determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento
di  tutte  le  fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della
soluzione definitiva di connessione;
    c) stabiliscono  i  criteri  per  la  ripartizione  dei  costi di
connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
    d) stabiliscono  le  regole nel cui rispetto gli impianti di rete
per   la   connessione  possono  essere  realizzati  interamente  dal
produttore,  individuando  altresi'  i  provvedimenti  che il Gestore
della  rete  deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di
detti  impianti;  per  i  casi  nei  quali  il produttore non intenda
avvalersi  di  questa facolta', stabiliscono quali sono le iniziative
che  il  gestore  di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di
realizzazione;
    e) prevedono  la  pubblicazione,  da  parte  dei gestori di rete,
delle   condizioni   tecniche   ed   economiche   necessarie  per  la
realizzazione    delle   eventuali   opere   di   adeguamento   delle
infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;
    f) definiscono le modalita' di ripartizione dei costi fra tutti i
produttori  che  ne  beneficiano delle eventuali opere di adeguamento
delle  infrastrutture  di  rete.  Dette  modalita', basate su criteri
oggettivi,   trasparenti  e  non  discriminatori  tengono  conto  dei
benefici   che  i  produttori  gia'  connessi  e  quelli  collegatisi
successivamente   e   gli  stessi  gestori  di  rete  traggono  dalle
connessioni.
  3.  I  gestori di rete hanno l'obbligo di fornire al produttore che
richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti
rinnovabili  le  soluzioni  atte  a  favorirne  l'accesso  alla rete,
unitamente  alle  stime  dei  costi e della relativa ripartizione, in
conformita' alla disciplina di cui al comma 1.
  4.   L'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  adotta  i
provvedimenti   eventualmente   necessari   per   garantire   che  la
tariffazione  dei  costi  di  trasmissione  e  di  distribuzione  non
penalizzi  l'elettricita'  prodotta da fonti energetiche rinnovabili,
compresa  quella  prodotta  in  zone  periferiche,  quali  le regioni
insulari e le regioni a bassa densita' di popolazione.

     

                              Art. 15.
              Campagna di informazione e comunicazione
         a favore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza
                   negli usi finali dell'energia.
  1.  Nell'ambito  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 11 della
legge  7  giugno  2000,  n.  150,  e  con le modalita' previste dalla
medesima  legge, su proposta del Ministro delle attivita' produttive,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio,  e' svolta una campagna di informazione e comunicazione a
sostegno  delle  fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali
dell'energia.
  2.  La  campagna di cui al comma 1 viene svolta almeno per gli anni
2004, 2005 e 2006.

     
     
                              Art. 16.
           Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili
            e l'efficienza negli usi finali dell'energia
  1.  E' istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e
l'efficienza  negli  usi  finali dell'energia. L'Osservatorio, svolge
attivita'  di  monitoraggio e consultazione sulle fonti rinnovabili e
sull'efficienza negli usi finali dell'energia, allo scopo di:
    a) verificare  la coerenza tra le misure incentivanti e normative
promosse a livello statale e a livello regionale;
    b) effettuare  il  monitoraggio  delle iniziative di sviluppo del
settore;
    c) valutare  gli  effetti  delle  misure di sostegno, nell'ambito
delle  politiche  e misure nazionali per la riduzione delle emissioni
dei gas serra;
    d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;
    e) effettuare periodiche audizioni degli operatori del settore;
    f) proporre  le  misure e iniziative eventualmente necessarie per
migliorare la previsione dei flussi di cassa dei progetti finalizzati
alla  costruzione  e  all'esercizio  di  impianti alimentati da fonti
rinnovabili e di centrali ibride;
    g) proporre  le  misure e iniziative eventualmente necessarie per
salvaguardare  la  produzione  di  energia  elettrica  degli impianti
alimentati  a  biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili  non  programmabili  e degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili  di  potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente
alla scadenza delle convenzioni richiamate all'articolo 13, commi 2 e
3,  ovvero  a  seguito  della  cessazione  del diritto ai certificati
verdi.
  2.  L'Osservatorio  di  cui  al  comma 1 e' composto da non piu' di
venti esperti della materia di comprovata esperienza.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il  Ministro  dell'economia e delle finanze e degli Affari regionali,
sentita  la  Conferenza  unificata, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto legislativo,
sono  nominati  i  membri  l'Osservatorio  e  ne  sono organizzate le
attivita'.
  4. Il decreto stabilisce altresi' le modalita' di partecipazione di
altre  amministrazioni nonche' le modalita' con le quali le attivita'
di  consultazione  e monitoraggio sono coordinate con quelle eseguite
da altri organismi di consultazione operanti nel settore energetico.
  5.  I  membri  dell'Osservatorio durano in carica cinque anni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
  6.   Le  spese  per  il  funzionamento  dell'Osservatorio,  trovano
copertura,  nel  limite  massimo di 750.000 Euro all'anno, aggiornato
annualmente in relazione al tasso di inflazione, sulle tariffe per il
trasporto   dell'energia   elettrica,   secondo  modalita'  stabilite
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas, fatta salva la
remunerazione  del  capitale riconosciuta al Gestore della rete dalla
regolazione  tariffaria in vigore, entro novanta giorni dalla data di
entrata   in   vigore  del  presente  decreto  legislativo.  L'esatta
quantificazione  degli  oneri  finanziari di cui al presente comma e'
effettuata nell'ambito del decreto di cui al comma 3.
  7.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  derivano nuovi o
maggiori  oneri  per  il  bilancio dello Stato. Fermo restando quanto
previsto  al  comma  6,  le  amministrazioni  provvedono  ai relativi
adempimenti con le strutture fisiche disponibili.

     

                              Art. 17.
       Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse
      a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili
  1.  Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, com-ma 1, lettera
e),  della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel rispetto della gerarchia
di  trattamento  dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  sono  ammessi a beneficiare del regime riservato alle
fonti  energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite
il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i
combustibili  derivati  dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli
articoli 31  e  33  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 92 e
alle  norme tecniche UNI 9903-1. Pertanto, agli impianti, ivi incluse
le  centrali  ibride, alimentati dai suddetti rifiuti e combustibili,
si  applicano  le disposizioni del presente decreto, fatta eccezione,
limitatamente  alla  frazione  non biodegradabile, di quanto previsto
all'articolo 11.  Sono  fatti  salvi  i  diritti  acquisiti a seguito
dell'applicazione  delle  disposizioni  di cui al decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
  2. Sono escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili:
    a) le   fonti   assimilate   alle   fonti   rinnovabili,  di  cui
all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
    b) i  beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il cui
scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia;
    c) i  prodotti  energetici  che non rispettano le caratteristiche
definite  nel  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni.
  3.  Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, entro centoventi
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, il
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, sentite le competenti
Commissioni  parlamentari  e  d'intesa  con  la Conferenza unificata,
adotta un decreto con il quale sono individuati gli ulteriori rifiuti
e  combustibili  derivati  dai  rifiuti  ammessi a beneficiare, anche
tramite  il  ricorso  a  misure  promozionali,  del  regime giuridico
riservato  alle  fonti  rinnovabili.  Il  medesimo decreto stabilisce
altresi:
    a) i  valori  di  emissione  consentiti alle diverse tipologie di
impianto  utilizzanti  i predetti rifiuti e combustibili derivati dai
rifiuti;
    b) le  modalita'  con le quali viene assicurato il rispetto della
gerarchia  comunitaria  di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto
legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22, in particolare per i rifiuti a
base di biomassa.
  4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, l'ammissione dei rifiuti
e dei combustibili derivati dai rifiuti al regime giuridico riservato
alle  fonti  rinnovabili  e'  subordinata  all'entrata  in vigore del
decreto di cui al comma 3.

     
  
                              Art. 18.
                     Cumulabilita' di incentivi
  1.  La  produzione  di  energia elettrica da impianti alimentati da
fonti  rinnovabili  e  da rifiuti che ottiene i certificati verdi non
puo'   ottenere   i   titoli   derivanti   dalla  applicazione  delle
disposizioni   attuative   dell'articolo 9,   comma  1,  del  decreto
legislativo   16 marzo   1999,   n.   79,   ne'  i  titoli  derivanti
dall'applicazione   delle  disposizioni  attuative  dell'articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
  2.  La  produzione  di  energia elettrica da impianti alimentati da
biodiesel   che  abbia  ottenuto  l'esenzione  dall'accisa  ai  sensi
dell'articolo  21  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, o da altro
provvedimento  di  analogo contenuto, non puo' ottenere i certificati
verdi,  ne'  i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni
attuative  dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n.  79,  ovvero dall'applicazione delle disposizioni attuative
dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164.

     
  
                              Art. 19.
               Disposizioni specifiche per le regioni
            a statuto speciale e per le province autonome
                         di Trento e Bolzano
  1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e  delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle
finalita'  del  presente  decreto legislativo ai sensi dei rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

     

                              Art. 20.
           Disposizioni transitorie, finanziarie e finali
  1.  Dal  1° gennaio  2004  e fino alla data di entrata a regime del
mercato  elettrico  di  cui  all'articolo 5  del  decreto legislativo
16 marzo  1999,  n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di
cui  all'articolo 13,  com-ma 3,  e'  riconosciuto  il prezzo fissato
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'energia
elettrica  all'ingrosso  alle imprese distributrici per la vendita ai
clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto, il Ministro delle
attivita'  produttive  fissa,  ai  soli  fini  del  presente  decreto
legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  2.   In   deroga   a  quanto  stabilito  all'articolo  8,  comma 7,
l'elettricita'  prodotta  dalle  centrali  ibride,  anche operanti in
co-combustione,  che  impiegano farine animali oggetto di smaltimento
ai  sensi  del  decreto-legge  11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  9 marzo  2001, n. 49, ha diritto, per i
soli  anni  dal  2003  al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul
100% della produzione imputabile.
  3.  I  soggetti  che  importano  energia  elettrica da Stati membri
dell'Unione  europea,  sottoposti  all'obbligo di cui all'articolo 11
del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al
Gestore   della   rete,  relativamente  alla  quota  di  elettricita'
importata  prodotta  da  fonti  rinnovabili, l'esenzione dal medesimo
obbligo.  La  richiesta  e'  corredata almeno da copia conforme della
garanzia  di  origine  rilasciata,  ai  sensi  dell'articolo 5  della
direttiva   2001/77/CE,  nel  Paese  ove  e'  ubicato  l'impianto  di
produzione.  In  caso di importazione di elettricita' da Paesi terzi,
l'esenzione   dal  medesimo  obbligo,  relativamente  alla  quota  di
elettricita'  importata prodotta da fonti rinnovabili, e' subordinata
alla   stipula  di  un  accordo  tra  il  Ministero  delle  attivita'
produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  i  competenti  Ministeri  dello Stato estero da cui l'elettricita'
viene importata, che prevede che l'elettricita' importata prodotta da
fonti rinnovabili e' garantita come tale con le medesime modalita' di
cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE.
  4.  Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di cui alle
relazioni  richiamate  all'articolo 3,  comma  1, i certificati verdi
possono   essere   rilasciati   esclusivamente   alla  produzione  di
elettricita'  da  impianti  ubicati  sul territorio nazionale, ovvero
alle importazioni di elettricita' da fonti rinnovabili esclusivamente
provenienti   da  Paesi  che  adottino  strumenti  di  promozione  ed
incentivazione  delle  fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in
Italia  e  riconoscano la stessa possibilita' ad impianti ubicati sul
territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero
delle  attivita'  produttive  e  il  Ministero  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e i competenti Ministeri del Paese estero da
cui l'elettricita' da fonti rinnovabili viene importata.
  5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi e' fissato in
otto  anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da
eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorita' competenti.
  6.  Al  fine  di  promuovere  in  misura  adeguata la produzione di
elettricita'  da  impianti  alimentati  da  biomassa e da rifiuti, ad
esclusione  di  quella prodotta da centrali ibride, con il decreto di
cui al comma 8, il periodo di riconoscimento dei certificati verdi di
cui al comma 5 puo' essere elevato, anche mediante rilascio, dal nono
anno,  di  certificati  verdi  su  una  quota  dell'energia elettrica
prodotta anche tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 17.
Al medesimo fine, possono anche essere utilizzati i certificati verdi
attribuiti  al  Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo
periodo,  del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La predetta
elevazione  del  periodo  di riconoscimento dei certificati verdi non
puo'  essere  concessa  per  la  produzione  di  energia elettrica da
impianti  che  hanno  beneficiato  di  incentivi  pubblici  in  conto
capitale.
  7.  I  certificati  verdi  rilasciati  per la produzione di energia
elettrica  in  un  dato  anno  possono  essere  usati per ottemperare
all'obbligo,  di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni.
  8.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
provvedimento, con decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sono  aggiornate  le  direttive  di cui all'articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  9.   Fino   all'entrata   in   vigore   delle   direttive   di  cui
all'articolo 14, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti.
  10.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato ovvero minori
entrate.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli