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DELIBERA AEEG 578/2013

AEEG Delibera 578 / 2013

REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI CONNESSIONE, MISURA, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E VENDITA NEL CASO DI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO

Nella riunione del 12 dicembre 2013

Visti: omissis

Considerato che:omissis

Ritenuto opportuno omissis

DELIBERA

Articolo 1

E’ approvato il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo”, Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

Il Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle Cooperative Elettriche – TICOOP è aggiornato nei seguenti punti:

  • all’articolo 1, comma 1.2:- dopo la definizione di “TIC”, è aggiunta la seguente definizione: TISSPC: è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel

  • dopo la definizione di “periodo rilevante”, è aggiunta la seguente definizione: rete con obbligo di messa a disposizione: è una rete elettrica gestita da un soggetto che non è titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione in relazione al territorio in cui la predetta rete sorge e che deve essere obbligatoriamente messa a disposizione del gestore di rete concessionario in quel territorio, affinché possa ottemperare agli obblighi connessi con l’erogazione del servizio pubblico di distribuzione o trasmissione.

  • all’articolo 2, comma 2.2, lettera a), le parole “TIT e dall’Allegato A alle deliberazioni 292/06 e 88/07”, sono sostituite dalle seguenti “ dal TIT e dal TIME, dall’Allegato A alla deliberazione 292/06 e dalla deliberazione 88/07 e relativi allegati

  • all’articolo 2, comma 2.2, la lettera j), è sostituita con la seguente: “ j) incentivi per la produzione di energia elettrica tramite impianti da fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento di cui ai decreti legislativi n. 79/99, n. 387/03, n. 20/07, n. 28/11, nonché alle leggi n. 239/04, n. 222/07 e n. 244/07

  • all’articolo 13, comma 13.2, le parole “connessione di terzi” sono sostituite con le seguenti parole: “messa a disposizione

  • dopo l’articolo 26, comma 26.2, sono aggiunti i seguenti commi: “ 26.3 Una nuova cooperativa non può disporre di una propria rete di trasporto di energia elettrica per la fornitura di energia elettrica dei propri soci. Tale attività, infatti si configurerebbe come attività di distribuzione e pertanto non può essere svolta se non in presenza di una concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione rilasciata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 79/99. 26.4 Ai fini delle disposizioni regolate dal TIU, l’attività di produzione di energia elettrica svolta da una nuova cooperativa per la fornitura ai propri soci non è assimilabile alla produzione dell’energia elettrica effettuata da autoproduttori di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99.”

Articolo 3

Il TICA è aggiornato nei seguenti punti: • all’articolo 1, comma 1.1, dopo le parole “le definizioni di cui al Testo Integrato Trasporto,”, sono aggiunte le seguenti: “le definizioni di cui al Testo Integrato dei Sistemi Semplici di produzione e Consumo (TISSPC),”; • all’articolo 1, comma 1.1, la lettera ii) è sostituita con la seguente: “ ii) richiesta di connessione è una richiesta di nuova connessione o una richiesta di adeguamento di una connessione esistente, conseguente alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di elementi inerenti impianti di produzione esistenti o della connessione stessa. Essa si può configurare come: 1. richiesta di nuova connessione: richiesta avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo punto di connessione alla rete elettrica; 2. richiesta di adeguamento di una connessione esistente: adeguamento di una connessione esistente finalizzata a modificare la potenza in immissione ed eventualmente quella in prelievo o altri parametri elettrici inerenti il punto di connessione o l’impianto di produzione;”; • all’articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera ss), sono aggiunte le seguenti: “ tt) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: l’attestazione resa in conformità alle disposizioni dell’articolo 47 del Decreto del Presidente 20 della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/00 e sue successive modificazioni ed integrazioni; uu) produttore di energia elettrica o produttore: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto. Egli è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione.”; • all’articolo 1, comma 1.2, dopo la lettera z), è aggiunta la seguente: “ aa) TISSPC è il Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel.”; • all’articolo 3, comma 3.2, dopo la lettera o), è aggiunta la seguente: “ p) le informazioni relative a: - quali siano le configurazioni ammissibili nei casi in cui si vogliano connettere alla rete, tramite lo stesso punto, impianti di produzione e impianti di consumo. A tal fine il gestore di rete deve evidenziare quali sono i requisiti minimi che il sistema deve possedere per rientrare in ciascuna delle categorie in cui è classificabile un ASSPC ai sensi del TISSPC; - quali siano i benefici tariffari previsti dalla legge per i SEU e i SEESEU, nonché le modalità per richiederne l’applicazione, evidenziando che i predetti benefici verranno applicati solo a seguito del rilascio da parte del GSE della relativa qualifica.”; • all’articolo 6, comma 6.3, lettera o), dopo le parole “punti di misura appartengono.” sono aggiunte le seguenti: “Lo schema unifilare, redatto ai sensi delle Norme CEI deve evidenziare, se presenti, gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo livello di tensione e POD, nonché l’eventuale presenza di dispositivi che impediscono di mettere in parallelo, anche transitoriamente, le reti su cui insistono i predetti punti, nonché il punto di connessione oggetto di adeguamento;”; • all’articolo 6, comma 6.3, dopo la lettera x), è aggiunta la seguente: “ y) nei soli casi in cui si voglia realizzare un ASSPC o si vogliano apportare modifiche alla connessione di un SSPC: 1. le informazioni necessarie ad identificare chi sia il cliente finale a cui dovrà essere intestata la titolarità della connessione ed il relativo POD; 2. la tipologia di ASSPC che si vuole realizzare, sulla base delle definizioni di ASSPC di cui al TISSPC o la tipologia di SSPC oggetto della richiesta di modifica della connessione esistente.”; • all’articolo 7, comma 7.3, lettera c), dopo le parole “sul punto di connessione” sono aggiunte le seguenti: “, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta;”; • all’articolo 7, dopo il comma 7.8, è aggiunto il seguente: “ 7.8bis Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo di cui al comma 7.6, il gestore di rete registra nel sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, i dati anagrafici relativi al punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, il relativo POD, il codice di rintracciabilità della pratica di connessione, il valore della potenza disponibile in immissione e in prelievo al termine del processo di connessione, entrambi espressi in kW, l’indicazione sulla tipologia di punto di connessione (immissione pura o di immissione e prelievo) e nel caso di punto di immissione e prelievo, la tipologia di SSPC dichiarata in fase di richiesta di connessione.”; • all’articolo 10, il comma 10.6 è sostituito con i seguenti: “ 10.6 Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, invia al gestore di rete: a) la comunicazione di ultimazione dei lavori, evidenziando che i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione; b) nei soli casi in cui sia necessaria l’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta, ai sensi della deliberazione 88/07, la comunicazione attestante che le opere di cui al comma 7.3, lettera c), necessarie alla corretta installazione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta sono state ultimate; c) nei casi in cui i prelievi di energia elettrica non siano destinati esclusivamente all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata sia dal futuro produttore che dal futuro cliente finale in cui si attesti in quale tipologia di ASSPC rientra la configurazione impiantistica che sussisterà a valle del punto di connessione a seguito del completamento del procedimento di connessione; d) nei casi di cui alla lettera c), una comunicazione in merito alla volontà di acquisire la qualifica di SEU previa istanza al GSE, qualora ne ricorrano le circostanze. 10.6bis Il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 10.6, verificata la completezza della predetta documentazione, comunica al sistema GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori dell’impianto di produzione, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 10.6. Qualora la documentazione di cui al comma 10.6 risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede ad inviare una richiesta di integrazione al richiedente.”; • all’articolo 10, il comma 10.8 è sostituito con il seguente: “ 10.8 Il gestore di rete attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dall’ultima tra: - la data di attivazione su GAUDÌ dello stato di “UP Abilitata ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio” e “Impianto Abilitato ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio” di cui al comma 10.10 e - la data di ricevimento dei documenti necessari all’attivazione della connessione in prelievo, trasmessi dalla società di vendita, nei soli casi diversi da quelli di cui al comma 10.11. A tali fini, il gestore di rete comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all’attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all’attivazione della connessione viene trasmesso secondo modalità che consentano l’immediato ricevimento (fax, posta elettronica certificata, portale informatico qualora disponibile).”; • all’articolo 10, alla fine del comma 10.9, sono aggiunte le seguenti parole: “Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del regolamento di esercizio, verificata la completezza delle informazioni, il gestore di rete provvede a segnalare su GAUDÌ l’avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio. In particolare, nel caso di ASSPC, il regolamento di esercizio deve essere sottoscritto sia dal produttore che dal cliente finale presenti nell’ASSPC.”; • all’articolo 10, comma 10.10, dopo le parole “10.6” sono aggiunte le seguenti: “bis”; • all’articolo 10, i commi 10.11 e 10.12 sono sostituiti con i seguenti: “ 10.11 Ai fini dell’attivazione della connessione, il richiedente deve aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell’energia elettrica prelevata. In assenza di un contratto già siglato, qualora l’energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione, il gestore di rete provvede ad inserire il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell’esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente e a darne tempestiva comunicazione al medesimo esercente. Decorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dall’invio di tale informativa, procede comunque all’attivazione della connessione. La predetta informativa deve essere effettuata attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al medesimo gestore di rete idonea documentazione elettronica attestante l’invio e l’avvenuta consegna. Nel caso in cui l’energia elettrica prelevata non serva solo per l’alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini dell’attivazione del contratto di fornitura in prelievo, si applica la regolazione prevista per i clienti finali. 10.12 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’attivazione della connessione, il gestore di rete provvede a: a) confermare l’entrata in esercizio dell’impianto su GAUDÌ inserendo la data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell’UP e del relativo impianto; b) comunicare al sistema GAUDÌ, secondo le modalità previste da Terna e sulla base della comunicazione di cui al comma 10.6, lettera c), la tipologia di ASSPC associata. Inoltre, nel solo caso di UP a configurazione semplice, attua quanto previsto dal comma 36bis.4. A seguito dell’inserimento in GAUDÌ della data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell’UP, nonché, qualora necessario, di quanto previsto dal comma 36bis.4, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell’UP e del relativo impianto rispettivamente in “UP Connessa e in Esercizio” e “Impianto Connesso e in Esercizio” e notifica il predetto aggiornamento al richiedente, all’impresa distributrice, a Terna, all’utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE. Qualora il caricamento dei predetti dati sia incompleto o non avvenga correttamente, il sistema GAUDÌ notifica al gestore di rete l’esito negativo del caricamento e le motivazioni connesse alla mancata conclusione dell’attività di cui al presente comma. Affinché la conferma, da parte del gestore di rete, dell’entrata in esercizio dell’impianto si possa ritenere avvenuta nel rispetto delle tempistiche di cui al presente comma è necessario che il medesimo gestore trasmetta al sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, tutte le informazioni di cui al presente comma e al comma 36bis.4.”; • all’articolo 19, dopo il comma 19.9 sono aggiunti i seguenti: “ 19.10 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo di cui al comma 19.6, il gestore di rete registra nel sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, i dati anagrafici relativi al punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, il relativo POD, il codice di rintracciabilità della pratica di connessione, il valore della potenza disponibile in immissione e in prelievo al termine del processo di connessione, entrambi espressi in kW, l’indicazione sulla tipologia di punto di connessione (immissione pura o di immissione e prelievo) e nel caso di punto di immissione e prelievo, la tipologia di SSPC dichiarata in fase di richiesta di connessione. 19.11 Nei casi in cui il gestore di rete responsabile dell’erogazione del servizio di connessione sia Terna, il medesimo, in deroga a quanto previsto al comma 19.10, definisce proprie modalità per il caricamento in GAUDÌ dei dati anagrafici relativi al punto di connessione.”; • all’articolo 23, il comma 23.3 è sostituito con i seguenti: “ 23.3 Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, invia al gestore di rete: a) la comunicazione di ultimazione dei lavori, evidenziando che i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione; b) nei casi in cui i prelievi di energia elettrica non siano destinati esclusivamente all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata sia dal futuro produttore che dal futuro cliente finale in cui si attesti in quale tipologia di ASSPC rientra la configurazione impiantistica che sussisterà a valle del punto di connessione a seguito del completamento del procedimento di connessione; c) nei casi di cui alla lettera b), una comunicazione in merito alla volontà di acquisire la qualifica di SEU previa istanza al GSE, qualora ne ricorrano le circostanze. 23.3bis Il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 23.3, verificata la completezza della predetta documentazione, comunica al sistema GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori dell’impianto di produzione, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 23.3. Qualora la documentazione di cui al comma 23.3 risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede ad inviare una richiesta di integrazione al richiedente.”; • all’articolo 23, alla fine del comma 23.5, sono aggiunte le seguenti parole: “In particolare nel caso di ASSPC, il regolamento di esercizio deve essere sottoscritto sia dal produttore che dal cliente finale presenti nell’ASSPC.”; • all’articolo 23, comma 23.6, dopo le parole “23.3” sono aggiunte le seguenti: “bis”; • all’articolo 23, il comma 23.8 è sostituito con il seguente: “ 23.8 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’attivazione della connessione, il gestore di rete provvede a: a) confermare l’entrata in esercizio dell’impianto su GAUDÌ inserendo la data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell’UP e del relativo impianto; b) comunicare al sistema GAUDÌ, secondo le modalità previste da Terna e sulla base della comunicazione di cui al comma 23.3, lettera b), la tipologia di ASSPC associata. A seguito dell’inserimento in GAUDÌ della data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell’UP, il sistema GAUDÌ provvede ad aggiornare lo stato dell’UP e del relativo impianto rispettivamente in “UP Connessa e in Esercizio” e “Impianto Connesso e in Esercizio” e a notificare il predetto aggiornamento al richiedente, all’impresa distributrice, a Terna, all’utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE. Qualora il caricamento dei predetti dati sia incompleto o non avvenga correttamente, il sistema GAUDÌ provvede a notificare al gestore di rete l’esito negativo del caricamento e le motivazioni connesse alla mancata conclusione dell’attività di cui al presente comma. Affinché la conferma, da parte del gestore di rete, dell’entrata in esercizio dell’impianto si possa ritenere avvenuta nel rispetto delle tempistiche di cui al presente comma è necessario che il medesimo gestore trasmetta al sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, tutte le informazioni di cui al presente comma.”; • all’articolo 36, comma 36.2, dopo le parole “ARG/elt 124/10,” sono aggiunte le seguenti parole: “nonché dal punto 8. della deliberazione 578/2013/R/eel”; • all’articolo 36bis, comma 36bis.1, alla fine della lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: “. Qualora sul punto di connessione su cui insiste l’impianto oggetto della richiesta di connessione insistono altri impianti di produzione o di consumo, lo schema unifilare deve riportare l’indicazione di tutte le UP e UC presenti a valle del punto di connessione, nonché la localizzazione delle apparecchiature di misura e degli eventuali ulteriori punti di connessione dei predetti impianti alla rete pubblica;”; • all’articolo 36ter, comma 36ter.1, alla fine della lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: “. Qualora sul punto di connessione su cui insiste l’impianto oggetto della richiesta di connessione insistono altri impianti di produzione o di consumo, lo schema unifilare deve riportare l’indicazione di tutte le UP e UC presenti a valle del punto di connessione, nonché la localizzazione delle apparecchiature di misura e degli eventuali ulteriori punti di connessione dei predetti impianti alla rete pubblica;”.

Articolo 4

Il TISP è aggiornato nei seguenti punti: • all’articolo 2, comma 2.2, le parole “, o a un soggetto mandatario del medesimo cliente finale, che è titolare o ha la disponibilità di” sono sostituite dalle seguenti “che è al tempo stesso produttore di energia elettrica da”; • all’articolo 2, comma 2.2, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti parole “o che ha ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai medesimi impianti.”.

Articolo 5

L’Allegato A alla deliberazione 90/07 è modificato nei seguenti punti: • all’articolo 1, comma 1.1, la definizione di “Soggetto Responsabile” è sostituita con la seguente: “ • soggetto responsabile è il soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Nel caso di impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il soggetto responsabile può non coincidere con l’utente dello scambio, come definito dall’Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr;”; • dopo l’articolo 7, comma 7.1, è aggiunto il seguente: “ 7.1bis Ai fini dell’ammissione al premio l’univocità fra il soggetto responsabile di cui al comma 1.1, del presente provvedimento e l’utente dello scambio di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera n), dell’Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr non costituisce una condizione necessaria.”; 26 • all’articolo 7, il comma 7.4 è sostituito con il seguente: “ 7.4 Qualora il cliente finale titolare del punto di connessione tramite cui l’impianto fotovoltaico è connesso alla rete decida, in relazione al predetto impianto, di non avvalersi ulteriormente del servizio di scambio sul posto, viene meno il diritto per il soggetto responsabile al riconoscimento del premio a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione del contratto di scambio sul posto.”.

Articolo 6

L’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 181/10 è modificato nei seguenti punti: • all’articolo 1, comma 1.1 la definizione di “Soggetto Responsabile” è sostituita con la seguente: “ • Soggetto Responsabile è il soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto ministeriale 6 agosto 2010. Nel caso di impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il soggetto responsabile può non coincidere con l’utente dello scambio, come definito dall’Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr;”; • dopo l’articolo 10, comma 10.1, è aggiunto il seguente: “ 10.1bis Ai fini dell’ammissione al premio l’univocità fra il Soggetto Responsabile di cui al comma 1.1, del presente provvedimento e l’utente dello scambio di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera n), dell’Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr non costituisce una condizione necessaria.”; • all’articolo 10, il comma 10.4 è sostituito con il seguente: “ 10.4 Qualora il cliente finale titolare del punto di connessione tramite cui l’impianto fotovoltaico è connesso alla rete decida, in relazione al predetto impianto, di non avvalersi ulteriormente del servizio di scambio sul posto, viene meno il diritto per il Soggetto Responsabile al riconoscimento del premio a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione del contratto di scambio sul posto.”

Articolo 7

Il GSE aggiorna le disposizioni in materia di erogazione del servizio di scambio sul posto e le disposizioni in materia di attuazione dei decreti interministeriali 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 al fine di tener conto delle modifiche introdotte, con il presente provvedimento, nel TISP nonché nelle deliberazioni 90/07 e ARG/elt 181/10. A tal fine prevede che, a decorrere dall’1 luglio 2014, in occasione del primo rinnovo utile della convenzione per la regolazione dello scambio sul posto sia verificata la coincidenza fra l’utente dello scambio e il cliente finale titolare del punto di connessione tramite cui l’impianto fotovoltaico è connesso alla rete.

Articolo 8

Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto al punto 3. del presente provvedimento, Terna, entro il 31 dicembre 2014, modifica il sistema GAUDÌ prevedendo che, a seguito dell’inserimento da parte del produttore del codice di rintracciabilità e del codice POD ai sensi del comma 36.2 del TICA, il GAUDÌ verifichi la coerenza dei predetti dati con i dati comunicati dal gestore di rete ai sensi dei commi 7.8bis e 19.10 del TICA. Terna prevede altresì che il sistema GAUDÌ, in caso di esito positivo della predetta verifica, permetta di completare la registrazione del produttore, mentre, in caso di esito negativo sospenda la registrazione evidenziando le cause di incongruenza al produttore e al gestore di rete.

Articolo 9

Ai fini dell’attuazione di quanto previsto ai punti 3. e 8., i gestori di rete, secondo modalità e tempistiche definite da Terna, procedono ad inviare al sistema GAUDÌ le anagrafiche POD relative a tutti gli impianti di produzione connessi alla propria rete, nonché a garantire il loro tempestivo aggiornamento anche qualora le modifiche alle predette anagrafiche derivino da attività che non impattano direttamente sugli impianti di produzione inseriti in GAUDÌ.

Articolo 10

I gestori di rete modificano i propri sistemi informatici e i propri portali affinché le nuove disposizioni introdotte nel TICA ai sensi del punto 3. siano pienamente operative dall’1 gennaio 2015, prevedendo modalità transitorie per l’anno 2014 atte a garantire la connessione degli ASSPC.

Articolo 11

I gestori di rete implementano un sistema informatico che consenta di rendere disponibili ad ogni produttore di energia elettrica, nonché ai clienti finali presenti all’interno di un ASSPC, le misure di propria competenza relative all’energia elettrica immessa e prelevata, all’energia elettrica prodotta e consumata (ove presenti), nonché gli eventuali algoritmi con cui sono determinate. Le predette misure vengono rese disponibili secondo modalità e tempistiche da definire con successivo provvedimento.

Articolo 12

È istituito presso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas il registro delle cooperative storiche e il registro dei consorzi storici. Con successivo provvedimento verranno definite le modalità e le tempistiche per l’iscrizione ai predetti registri e per i successivi aggiornamenti.

Articolo 13

È dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, d’intesa con il Direttore della Direzione Mercati, di istruire l’avvio di un procedimento per ridefinire la ripartizione degli oneri tra le diverse categorie di utenza nonché per la rimodulazione complessiva dei valori unitari delle tariffe a copertura dei predetti oneri, anche in relazione all’incidenza media della parte degli oneri coperta tramite quote variabili e della parte degli oneri coperta tramite quote fisse, tenendo conto dei diversi sistemi e delle relative modalità di prelievo e fermi restando i principi generali di cost reflectivity delle tariffe.

Articolo 14

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore l’1 gennaio 2014.

 

 

 

ALLEGATO "A" alla Delibera 578 / 2013

 

TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER LA REGOLAZIONE DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (TESTO INTEGRATO DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO – TISSPC)

 

Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel – Versione integrata e modificata dalle deliberazioni 426/2014/R/eel, 612/2014/R/eel, 242/2015/R/eel, 72/2016/R/eel, 458/2016/R/eel, 788/2016/R/eel, 276/2017/R/eel, 894/2017/R/eel e 921/2017/R/eel

 

 

PARTE I PARTE GENERALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui al Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), oltre alle seguenti: a) altri autoproduttori (AA): tutti gli autoproduttori che non rientrano nei SAP. Vi rientrano le cooperative storiche senza rete, le altre cooperative storiche in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza, i consorzi storici senza rete, gli altri consorzi storici in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza e le persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica e la utilizzano per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, per la parte di energia elettrica che per le predette finalità viene trasportata tramite la rete pubblica; b) altri sistemi esistenti (ASE): sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell’ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario; c) altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC): l’insieme delle seguenti sottocategorie di SSPC: i. i sistemi efficienti di utenza (SEU); ii. i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici; iii. gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP); iv. altri sistemi esistenti (ASE). d) altro sistema di autoproduzione (ASAP): sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante; e) autoproduttore: ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99, la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui al Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), oltre alle seguenti: a) altri autoproduttori (AA): tutti gli autoproduttori che non rientrano nei SAP. Vi rientrano le cooperative storiche senza rete, le altre cooperative storiche in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza, i consorzi storici senza rete, gli altri consorzi storici in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza e le persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica e la utilizzano per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, per la parte di energia elettrica che per le predette finalità viene trasportata tramite la rete pubblica; b) altri sistemi esistenti (ASE): sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell’ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario; c) altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC): l’insieme delle seguenti sottocategorie di SSPC: i. i sistemi efficienti di utenza (SEU); ii. i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici; iii. gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP); iv. altri sistemi esistenti (ASE). d) altro sistema di autoproduzione (ASAP): sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante; e) autoproduttore: ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99, la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999. In particolare gli autoproduttori possono essere suddivisi in due sottoinsiemi: i sistemi di autoproduzione (SAP) e gli altri autoproduttori (AA); f) bonus elettrico: la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati di cui all’Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com; g) cliente finale: persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private; h) cliente socio: un cliente socio diretto o un cliente socio connesso ad una rete elettrica che non è nella disponibilità della/del cooperativa storica/consorzio storico (rete terza); i) cliente socio diretto: un soggetto titolare di un’utenza direttamente connessa alla rete elettrica nella disponibilità della/del cooperativa storica/consorzio storico e socio della/del cooperativa/consorzio medesima/o; j) cliente socio connesso ad una rete terza: un socio della/del cooperativa storica/consorzio storico titolare di un’utenza connessa alla rete elettrica nella disponibilità di un soggetto diverso dalla/dal cooperativa/consorzio stessa/o; k) connessione diretta ad una rete: una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici di un utente siano connessi ad una rete senza l’interposizione di elementi di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete; l) connessione indiretta ad una rete: una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici di un utente siano connessi ad una rete tramite l’interposizione di elementi di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete; m) connessione di emergenza contro il rischio di morosità: una connessione specifica per gli ASSPC, realizzata ai sensi dei commi 18.3, 18.4 e 18.5 del presente provvedimento, che prevede la realizzazione di un punto di connessione di emergenza attivabile esclusivamente in presenza di una riduzione in potenza o di una disconnessione per morosità del cliente finale presente nell’ASSPC; n) consorzi storici: i consorzi o le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999; o) consorzio storico dotato di rete propria: un consorzio storico che ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell’energia elettrica ai propri soci; p) consorzio storico senza rete: un consorzio storico che non ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell’energia elettrica ai propri soci; q) cooperativa storica: ogni società cooperativa di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1643/62; r) cooperativa storica concessionaria: una cooperativa storica che ha ottenuto la concessione per la distribuzione come definita al comma 1.1 del TIT; s) cooperativa storica non concessionaria: una cooperativa storica che opera in un ambito territoriale per il quale una impresa distributrice terza ha ottenuto la concessione per la distribuzione come definita al comma 1.1 del TIT; t) cooperativa storica dotata di rete propria: una cooperativa storica che ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell’energia elettrica ai propri soci; u) cooperativa storica senza rete: una cooperativa storica non concessionaria che non ha nelle propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell’energia elettrica ai propri soci; v) gruppo societario: insieme di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; W) impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento (di seguito: impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento): per un dato anno n, un impianto di produzione che rispetta le condizioni di cui al decreto legislativo 20/07 e al decreto 4 agosto 2011 e per il quale la grandezza ECHP, definita dai medesimi decreti, è risultata nell’anno n-1, superiore o pari al 50%, espresso senza cifre decimali con arrotondamento commerciale, della produzione totale lorda di energia elettrica; x) impianto di produzione o impianto di produzione di energia elettrica: l’insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell’energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l’edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l’insieme, funzionalmente interconnesso: - delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e - dei gruppi di generazione dell’energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi. L’interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell’utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all’esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi (ad esempio, la presenza di uno o più sistemi per il recupero del calore utile condivisi tra i vari gruppi di generazione; la presenza di uno o più vincoli che impedisce la gestione separata di ogni gruppo di generazione; la presenza di sistemi comuni per la captazione ed il trattamento del biogas, ecc.). Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione; y) nuova cooperativa: un soggetto giuridico, diverso dalla cooperativa storica, organizzato in forma cooperativa, la cui finalità è quella di produrre energia elettrica prevalentemente destinata alla fornitura dei propri soci; z) nuovo consorzio: un soggetto giuridico, diverso dal consorzio storico, organizzato in forma consortile, la cui finalità è quella di produrre energia elettrica prevalentemente destinata alla fornitura dei propri soci; aa) periodo di vigenza della qualifica di SEESEU-C: il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e termina il 31 dicembre 2015, ovvero l’1 febbraio 2016 per i soli SEESEU-C che dal 2 febbraio 2016 vengono ricompresi fra i SEESEU-A; bb) piena disponibilità di un’area: possesso, in relazione ad una determinata area, di un diritto di proprietà o di altri titoli quali il possesso di un diritto di superficie o di usufrutto, ovvero un titolo contrattuale quale un contratto di comodato d’uso o di locazione. Il diritto di servitù non è un titolo idoneo a ritenere un’area nella piena disponibilità di un soggetto; cc) potenza di un impianto ai fini del presente provvedimento: - per gli impianti fotovoltaici, la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto; - per gli altri impianti, la somma delle potenze attive nominali dei gruppi di generazione che costituiscono l’impianto; dd) potenza attiva nominale di un gruppo di generazione: la somma aritmetica delle potenze nominali attive dei generatori elettrici principali, compresi quelli di riserva, di cui è composto il gruppo di generazione. Nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza attiva nominale del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza maggiore; ee) produttore di energia elettrica o produttore: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto. Egli è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione; ff) rete elettrica: sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Tali sistemi sono pertanto riconducibili ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica; gg) rete pubblica: una qualsiasi rete elettrica gestita da soggetti titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica. Tali gestori, essendo esercenti di un pubblico servizio, hanno l’obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste; hh) sistema di autoproduzione (SAP): sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999; ii) sistema efficiente di utenza (SEU): sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione; jj) sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU): realizzazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui ai punti i e ii e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv., v. e vi.: i. sono realizzazioni per le quali l’iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008; ii. sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; iii. sono sistemi che rispettano i requisiti dei SEU; iv. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all’interno di tale sistema. L’univocità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema. Nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra il 6 maggio 2010 e l’1 gennaio 2014, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposti al regime di amministrazione straordinaria, l’unicità del soggetto giuridico titolare dell’unità di produzione e dell’unità di consumo di energia elettrica deve essere verificata alla data dell’1 gennaio 2016; v. sono SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento caratterizzati, alla medesima data, da una o più unità di consumo tutte gestite, in qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi purché tutti appartenenti al medesimo gruppo societario; vi. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite da soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario. L’appartenenza dei soggetti allo stesso gruppo societario deve essere verificata alla data di entrata in vigore della legge 221/15 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema, nonché i SEESEU-D di cui alla lettera nnn); kk) sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo A (SEESEU-A): i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e iv. del comma 1.1, lettera jj) ovvero, dal 2 febbraio 2016, i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii., e vi. del comma 1.1, lettera jj); ll) sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo B (SEESEU-B): i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e iii. del comma 1.1, lettera jj), nonché, a decorrere dall’1 gennaio 2016, i sistemi inizialmente rientranti tra i SEESEU-C che soddisfano i requisiti di cui al comma 26.1 del presente provvedimento; mm) sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo C (SEESEU-C): i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e v. del comma 1.1, lettera jj); nn) sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC): insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all’interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico; oo) SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento: un SSPC i cui elementi costitutivi (impianti di produzione, unità di consumo, collegamento privato tra impianti di produzione di energia elettrica e unità di consumo, connessione alla rete pubblica), alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono stati realizzati ed entrati in esercizio; pp) unità di consumo (UC): insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare. È possibile aggregare più unità immobiliari in un’unica unità di consumo nei seguenti casi: - unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue; - unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell’unità di consumo relativa alle utenze condominiali; - unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest’ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio. salvo il caso in cui non si richieda l’attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui all’articolo 5, commi 5.2 e 5.3, del TIC o di cui al comma 9.1 del presente provvedimento. A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell’energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all’articolo 2, comma 2.2, del TIT. qq) unità di produzione (UP): l’insieme di uno o più gruppi di generazione connessi alle reti pubbliche anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d’utenza e nella disponibilità di un utente del dispacciamento, raggruppati secondo le modalità definite da Terna nel Capitolo 4 al Codice di rete ed approvate dall’Autorità, e tali che le immissioni di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione; rr) unità immobiliare: l’unità immobiliare come definita dalle norme in materia catastale, dotata di propria autonomia funzionale e reddituale; ss) utente del dispacciamento: il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento ai sensi dell’articolo 4 della deliberazione 111/06; tt) valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento (di seguito: valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento): valutazione di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento effettuata sulla base dei dati di progetto dell’impianto; uu) Cassa: la Cassa per i servizi energetici e ambientali; vv) GAUDÌ: il sistema di Gestione dell’Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all’articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08, e alla deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10; ww) GSE o Gestore dei Servizi Energetici: la società Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. di cui al DPCM 11 maggio 2004; xx) Terna: la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A. alla quale, ai sensi del DPCM 11 maggio 2004, sono attribuite a titolo di concessione le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale; yy) TIBEG o Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com; zz) TIC o Testo Integrato Connessioni: Allegato C alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel; aaa) TICA o Testo Integrato delle Connessioni Attive: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08; bbb) TICOOP o Testo Integrato delle Cooperative: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel; ccc) TIME o Testo Integrato Misura Elettrica: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/eel; ddd) TIMOE o Testo Integrato Morosità Elettrica: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com; eee) TIQE 2016-2023 o Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel; fff) TIQV o Testo Integrato della Qualità della Vendita: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08; ggg) TIS o Testo Integrato Settlement: l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09; hhh) TISP o Testo Integrato Scambio sul Posto: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr; iii) TIT o Testo Integrato Trasporto: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel; jjj) TIUC o Testo Integrato Unbundling Contabile: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com; kkk) TIUF o Testo Integrato Unbundling Funzionale: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com; lll) SSP-A: ASSPC in regime di scambio sul posto caratterizzato da soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW; mmm) SSP-B: ASSPC in regime di scambio sul posto non rientrante nella categoria di SSP-A di cui alla lettera lll). nnn) sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo D (SEESEU-D): sistemi inizialmente identificati come Reti Interne di Utenza, caratterizzati dalla presenza di un unico produttore, sia esso un’unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario, e un unico cliente finale, sia esso un’unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario.

Articolo 2 FINALITA'

2.1 Il presente provvedimento persegue le seguenti finalità: a) dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 115/08 in relazione ai sistemi semplici di produzione e consumo e dall’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16; b) assicurare parità di trattamento, imparzialità e trasparenza nell’erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita a tutti gli utenti dei sistemi semplici di produzione e consumo; c) completare il quadro definitorio in materia di sistemi semplici di produzione e consumo identificando le diverse tipologie di sistemi ammissibili sulla base della normativa primaria esistente. Ciò al fine di chiarire il perimetro entro cui l’attività di trasporto e fornitura di energia elettrica tramite collegamenti privati si configura come attività libera di autoapprovvigionamento energetico e non confligge con lo svolgimento dei pubblici servizi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica (servizi questi ultimi che possono essere svolti esclusivamente in regime di concessione).

Articolo 3 OGGETTO

3.1 Con il presente provvedimento viene individuato il perimetro entro cui può svolgersi l’attività libera di autoapprovvigionamento energetico e vengono disciplinate le modalità specifiche da applicare ai sistemi semplici di produzione e consumo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera nn), in relazione alle disposizioni in materia di: a) erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, come regolati dal TIT; b) erogazione dei servizi di misura dell’energia elettrica come regolati dal TIME; c) erogazione del servizio di connessione, come regolato dal TIC e dal TICA; d) regolazione della qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica, come disciplinate dal TIQE 2016-2023 e dalla deliberazione 653/2015/R/eel; e) regolazione della qualità dei servizi di vendita dell’energia elettrica, come disciplinata dal TIQV; f) trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità (cd. Bolletta 2.0), come regolata dalla deliberazione 501/2014/R/com; g) codice di condotta commerciale, come regolato dall’Allegato A alla deliberazione ARG/com 104/10; h) erogazione del servizio di dispacciamento, come regolato dall’Allegato A alla deliberazione 111/06 e dal TIS; i) erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, 73/07, come regolati dal TIV; j) scambio sul posto, come regolato dal TISP; k) incentivi per la produzione di energia elettrica tramite impianti da fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento di cui ai decreti legislativi 79/99, 387/03, 20/07, 28/11, nonché alle leggi 239/04, 222/07 e 244/07; l) ritiro dedicato, come regolato dalla deliberazione 280/07; m) bonus elettrico, come regolato dal TIBEG; n) separazione contabile e funzionale, come regolate dal TIUC e dal TIUF; o) disciplina del recesso dei clienti finali dai contratti di fornitura, come regolato dall’Allegato A alla deliberazione 144/07; p) disciplina della morosità, come regolata dal TIMOE; q) codice di rete tipo per il servizio di trasporto di energia elettrica di cui alla deliberazione 268/2015/R/eel.