Pannelli Solari Bologna

Home arrow Nuovo Conto Energia arrow Normative arrow LEGGE 3 agosto 2013, n. 90
LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 agosto 2013

NAPOLITANO Presidente della Repubblica

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei

Zanonato, Ministro dello sviluppo economico

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Avvertenza:

Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e'stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del 5 giugno 2013.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge

di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,

trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

 

Art. 1

 

 

Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 192

 

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto promuove il

miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo

conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle

prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia

sotto il profilo dei costi.

2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e

modalita' per:

a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;

b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle

fonti rinnovabili negli edifici;

(( b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione

della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento

delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;

b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la

climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo

energetico e le emissioni di biossido di carbonio; ))

c) sostenere la diversificazione energetica;

d) promuovere la competitivita' dell'industria nazionale

attraverso lo sviluppo tecnologico;

e) (( coniugare le opportunita' offerte dagli obiettivi di

efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di

costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel

settore delle costruzioni e con l'occupazione; ))

f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e

ambientale;

g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per

l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi

complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per

le imprese;

h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto

il territorio nazionale. ».

(( h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in

materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la

raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;

h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso

l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali». ))

 

Riferimenti normativi

 

Il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192

(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al

rendimento energetico nell'edilizia), e' stato pubblicato

nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.

 

Art. 2

 

 

Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 192

 

(( 01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 192, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) "prestazione energetica di un edificio": quantita' annua di

energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa

essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile,

i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale

e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,

la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli

impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene espressa da

uno o piu' descrittori che tengono conto del livello di isolamento

dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione

degli impianti tecnici. La prestazione energetica puo' essere

espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale

come somma delle precedenti ». ))

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio":

documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente

decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che

attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso

l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il

miglioramento dell'efficienza energetica;

l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento

predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non

necessariamente estraneo alla proprieta', alla progettazione o alla

realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di

energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio,

o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di certificazione

energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili

fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non

siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova

costruzione;

l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di

un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o

meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro

dello sviluppo economico 4 agosto 2011, (( pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;

l-quinquies) "confine del sistema" o "confine energetico

dell'edificio": )) confine che include tutte le aree di pertinenza

dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove

l'energia e' consumata o prodotta;

l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale

si svolge, in tutto o in parte, l'attivita' istituzionale di enti

pubblici;

l-septies) "edificio di proprieta' pubblica": edificio di

proprieta' dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonche' di

altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti

soggetti;

l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima

prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del

presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui

all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi

nullo e' coperto in misura significativa da energia da fonti

rinnovabili, (( prodotta in situ ));

l-novies) (( "edificio di riferimento" o "target )) per un

edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra

valutazione energetica":edificio identico in termini di geometria

(sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi

costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale,

destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche

termiche e parametri energetici predeterminati;

l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o

componente dell'involucro di un edificio;

l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per

vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli

impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i

servizi energetici dell'edificio;

l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente

da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare,

aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,

gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

l-terdecies) "energia esportata": quantita' di energia, relativa

a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del

sistema (( e ceduta per l'utilizzo )) all'esterno dello stesso

confine;

l-quaterdecies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili

e non, che non ha subito alcun processo di conversione o

trasformazione;

l-quinquiesdecies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o

captata o prelevata all'interno del confine del sistema;

l-sexiesdecies) "fabbisogno annuale globale di energia primaria":

quantita' di energia primaria relativa a tutti i servizi, ((

considerati nella determinazione della prestazione energetica,

erogata )) dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del

sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;

l-septiesdecies) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture

edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che

delimitano un volume definito e dalle strutture interne di

ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i

dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;

l-octiesdecies) "fattore di conversione in energia primaria":

rapporto adimensionale che indica la quantita' di energia primaria

impiegata per produrre un'unita' di energia fornita, per un dato

vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per

l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel

caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di

generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema

elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite

medie di distribuzione della rete. Questo fattore puo' riferirsi

all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria

rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle

precedenti;

l-noviesdecies) "involucro di un edificio": elementi e componenti

integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni

dall'ambiente esterno;

l-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di

prestazione energetica che comporta il costo piu' basso durante il

ciclo di vita economico stimato, dove:

1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto dei costi

di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di

funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;

2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di

vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano

stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo

complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento

edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione

energetica per gli elementi edilizi;

3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa

all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi

costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico e' positiva;

l-vicies semel) "norma tecnica europea": norma adottata dal

Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di

normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme

di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

l-vicies b. (soppresso).

l-viciester) "riqualificazione energetica di un edificio" un

edificio esistente e' sottoposto a riqualificazione energetica quando

i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non

esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e

risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle

indicate (( alla lettera l-viciesquater) ));

l-viciesquater) "ristrutturazione importante di un edificio": un

edificio esistente e' sottoposto a ristrutturazione importante quando

i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non

esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e

risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della

superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte

le unita' immobiliari che lo costituiscono (( e consistono, a titolo

esemplificativo e non esaustivo )), nel rifacimento di pareti

esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione

delle coperture;

l-viciesquinquies) (( "sistema di climatizzazione estiva" o

"impianto )) di condizionamento d'aria": complesso di tutti i

componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria,

attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere

abbassata;

l-viciessexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto

tecnologico dedicato (( a un servizio energetico )) o a una

combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o piu'

funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema

tecnico e' suddiviso in piu' sottosistemi;

l-viciessepties) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento":

distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o

liquidi refrigerati da una o piu' fonti di produzione verso una

pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o

il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la

fornitura di acqua calda sanitaria;

l-duodetricies) "unita' immobiliare": parte, piano o appartamento

di un edificio progettati o modificati per essere usati

separatamente;

l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o energia fornite

dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei

fabbisogni energetici dell'edificio. ».

(( l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato

ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con

o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal

vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di

produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli

organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti

termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono

considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,

apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali

apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici

quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi

al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5

kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati

esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio

di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».

1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

192, il punto 14 e' sostituito dal seguente:

«14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione

invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente richiesta,

nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la

temperatura di progetto». ))

 

Riferimenti normativi

 

Si riporta l'articolo 2 del citato decreto legislativo

n. 192 del 2005:

"Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si definisce:

a) «edificio» e' un sistema costituito dalle

strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di

volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono

detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi

tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la

superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare

con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno,

il terreno, altri edifici; il termine puo' riferirsi a un

intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o

ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari

a se' stanti;

b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per

il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia

di inizio attivita', comunque denominato, sia stata

presentata successivamente alla data di entrata in vigore

del presente decreto;

c) prestazione energetica di un edificio": quantita'

annua di energia primaria effettivamente consumata o che si

prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso

standard dell'immobile, i vari bisogni energetici

dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la

preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la

ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione,

gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene

espressa da uno o piu' descrittori che tengono conto del

livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche

tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La

prestazione energetica puo' essere espressa in energia

primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma

delle precedenti;

d);

e);

f);

g) «generatore di calore o caldaia» e' il complesso

bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido

termovettore il calore prodotto dalla combustione;

h) «potenza termica utile di un generatore di calore»

e' la quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo

al fluido termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il

kW;

i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un impianto

che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente

di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente

a temperatura controllata;

l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti»

sono i valori di potenza massima e di rendimento di un

apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il

regime di funzionamento continuo;

l-bis) «attestato di prestazione energetica

dell'edificio»: documento, redatto nel rispetto delle norme

contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti

qualificati e indipendenti che attesta la prestazione

energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di

specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il

miglioramento dell'efficienza energetica;

l-ter) «attestato di qualificazione energetica»: il

documento predisposto ed asseverato da un professionista

abilitato, non necessariamente estraneo alla proprieta',

alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel

quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di

calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o

dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di

certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti

valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in

vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali

limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;

l-quater) «cogenerazione»: produzione simultanea,

nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di

energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di

cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4

agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del

19 settembre 2011;

l-quinquies) "confine del sistema" o "confine

energetico dell'edificio": confine che include tutte le

aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che

all'esterno dello stesso, dove l'energia e' consumata o

prodotta;

l-sexies) «edificio adibito ad uso pubblico»: edificio

nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attivita'

istituzionale di enti pubblici;

l-septies) «edificio di proprieta' pubblica»: edificio

di proprieta' dello Stato, delle regioni o degli enti

locali, nonche' di altri enti pubblici, anche economici ed

occupati dai predetti soggetti;

l-octies) «edificio a energia quasi zero»: edificio ad

altissima prestazione energetica, calcolata conformemente

alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i

requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma

1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo e'

coperto in misura significativa da energia da fonti

rinnovabili, prodotta in situ;

l-novies) "edificio di riferimento" o "target per un

edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o

altra valutazione energetica": edificio identico in termini

di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile,

superfici degli elementi costruttivi e dei componenti),

orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e

situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e

parametri energetici predeterminati;

l-decies) «elemento edilizio»: sistema tecnico per

l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;

l-undecies) «energia consegnata o fornita»: energia

espressa per vettore energetico finale, fornita al confine

dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia

termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio;

l-duodecies) «energia da fonti rinnovabili»: energia

proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire

energia eolica, solare, aerotermica, geotermica,

idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di

discarica, gas residuati dai processi di depurazione e

biogas;

l-ter decies) «energia esportata»: quantita' di

energia, relativa a un dato vettore energetico, generata

all'interno del confine del sistema e ceduta per l'utilizzo

all'esterno dello stesso confine;

l-quater decies) «energia primaria»: energia, da fonti

rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di

conversione o trasformazione;

l-quinquies decies) «energia prodotta in situ»: energia

prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del

sistema;

l-sexies decies) «fabbisogno annuale globale di energia

primaria»: quantita' di energia primaria relativa a tutti i

servizi, considerati nella determinazione della prestazione

energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti

all'interno del confine del sistema, calcolata su un

intervallo temporale di un anno;

l-septies decies) «fabbricato»: sistema costituito

dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro

dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle

strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono

esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si

trovano al suo interno;

l-octies decies) «fattore di conversione in energia

primaria»: rapporto adimensionale che indica la quantita'

di energia primaria impiegata per produrre un'unita' di

energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene

conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il

processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso

dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di

generazione e delle perdite medie di trasmissione del

sistema elettrico nazionale e nel caso del

teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione

della rete. Questo fattore puo' riferirsi all'energia

primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile

o all'energia primaria totale come somma delle precedenti;

l-novies decies) «involucro di un edificio»: elementi e

componenti integrati di un edificio che ne separano gli

ambienti interni dall'ambiente esterno;

l-vicies) «livello ottimale in funzione dei costi»:

livello di prestazione energetica che comporta il costo

piu' basso durante il ciclo di vita economico stimato,

dove:

1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto dei

costi di investimento legati all'energia, dei costi di

manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli

eventuali costi di smaltimento;

2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al

ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio

nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione

energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo

di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso

in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica

per gli elementi edilizi;

3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa

all'interno della scala di livelli di prestazione in cui

l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita

economico e' positiva;

l-vicies semel) «norma tecnica europea»: norma adottata

dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di

normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per

le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso

pubblico;

l-vicies bis). (soppresso).

l-vicies ter) «riqualificazione energetica di un

edificio»: un edificio esistente e' sottoposto a

riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque

modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo:

manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e

risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da

quelle indicate alla lettera l-vicies quater);

l-vicies quater) «ristrutturazione importante di un

edificio»: un edificio esistente e' sottoposto a

ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque

modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo:

manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e

risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per

cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio,

comprensivo di tutte le unita' immobiliari che lo

costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci

esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle

coperture;

l-vicies quinquies) "sistema di climatizzazione estiva"

o "impianto di condizionamento d'aria": complesso di tutti

i componenti necessari a un sistema di trattamento

dell'aria, attraverso il quale la temperatura e'

controllata o puo' essere abbassata;

l-vicies sexies) "sistema tecnico, per l'edilizia":

impianto tecnologico dedicato a un servizio energetico o a

una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a

una o piu' funzioni connesse con i servizi energetici

dell'edificio. Un sistema tecnico e' suddiviso in piu'

sottosistemi;

l-vicies septies) «teleriscaldamento» o

«teleraffrescamento»: distribuzione di energia termica in

forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o

piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici o

siti tramite una rete, per il riscaldamento o il

raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per

la fornitura di acqua calda sanitaria;

l-duodetricies) «unita' immobiliare»: parte, piano o

appartamento di un edificio progettati o modificati per

essere usati separatamente;

l-undetricies) «vettore energetico»: sostanza o energia

fornite dall'esterno del confine del sistema per il

soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio.

l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico

destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva

degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda

sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico

utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione,

distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi

di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli

impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali:

stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato

ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono

tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma

delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al

servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o

uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i

sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua

calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari

ad uso residenziale ed assimilate.

l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico

destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva

degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda

sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico

utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione,

distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi

di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli

impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali:

stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato

ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono

tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma

delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al

servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o

uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i

sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua

calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari

ad uso residenziale ed assimilate

1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 192, il punto 14 e' sostituito dal

seguente:

«14. fabbisogno annuo di energia primaria per la

climatizzazione invernale e' la quantita' di energia

primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per

mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di

progetto».

2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre,

le definizioni dell'allegato A.".

L'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

192 e' stato prima sostituito dall'allegato A al D.Lgs. 29

dicembre 2006, n. 311, ai sensi di quanto disposto

dall'art. 8 dello stesso decreto, poi modificato dalle

lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 7, D.M. 26 giugno

2009 e dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 35, L.

23 luglio 2009, n. 99 e, infine, cosi' sostituito

dall'allegato A al D.M. 22 novembre 2012, ai sensi di

quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 dello stesso D.M.

22 novembre 2012.

 

Art. 3

 

 

Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 192

 

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole «agli articoli 7, 9 e 12»

sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e

privata.

2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche

degli edifici;

b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni

energetiche degli edifici quando sono oggetto di:

1) nuova costruzione;

2) ristrutturazioni importanti;

3) riqualificazione energetica;

c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli

edifici a "energia quasi zero";

d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e

delle unita' immobiliari;

e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere

di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli

edifici;

f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;

g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione

periodica degli impianti termici negli edifici;

h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o

degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione

energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di

climatizzazione;

i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e

alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a

loro carico;

l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso

l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la

formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle

elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica

energetica del settore.»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti

categorie di edifici:

a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte

seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni

culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma

3-bis;

b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono

riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui

energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di

climatizzazione;

d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore

a 50 metri quadrati;

e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di

edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui

all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto

1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e

l'impiego di sistemi tecnici (( di climatizzazione )), quali box,

cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture

stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto

disposto dal comma 3-ter;

f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di

attivita' religiose.»;

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente

decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:

a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di

cui all'articolo 6;

b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti

tecnici, di cui all'articolo 7.

(( 3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono

esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma

3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorita'

competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle

prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o

aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e

paesaggistici. ))

3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente

decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite

ad uffici e assimilabili, purche' scorporabili ai fini della

valutazione di efficienza energetica.».

 

Riferimenti normativi

 

Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo

n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge:

"Art. 3. Ambito di intervento.

1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente

decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi

energetici:

a) alla progettazione e realizzazione di edifici di

nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di

nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere

di ristrutturazione degli edifici e degli impianti

esistenti con le modalita' e le eccezioni previste ai commi

2 e 3;

b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione

degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti,

secondo quanto previsto agli articoli 7 e 9;

c) alla certificazione energetica degli edifici,

secondo quanto previsto all'articolo 6.

2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e

per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui

all'articolo 4, e' prevista un'applicazione graduale in

relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti

diversi gradi di applicazione:

a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel

caso di:

1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi

costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie

utile superiore a 1000 metri quadrati;

2) demolizione e ricostruzione in manutenzione

straordinaria di edifici esistenti di superficie utile

superiore a 1000 metri quadrati;

b) una applicazione integrale, ma limitata al solo

ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso

ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per

cento dell'intero edificio esistente;

c) una applicazione limitata al rispetto di specifici

parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso

di interventi su edifici esistenti, quali:

1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione

straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti

volumetrici all'infuori di quanto gia' previsto alle

lettere a) e b);

2) nuova installazione di impianti termici in edifici

esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;

3) sostituzione di generatori di calore.

2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia

pubblica e privata.

2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni

energetiche degli edifici;

b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di

prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto

di:

1) nuova costruzione;

2) ristrutturazioni importanti;

3) riqualificazione energetica;

c) la definizione di un Piano di azione per la

promozione degli edifici a "energia quasi zero";

d) l'attestazione della prestazione energetica degli

edifici e delle unita' immobiliari;

e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione

di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza

energetica degli edifici;

f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli

edifici;

g) la realizzazione di un sistema coordinato di

ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;

h) i requisiti professionali e di indipendenza degli

esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della

prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli

impianti di climatizzazione;

i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni

allo Stato e alle regioni e province autonome per la

gestione degli adempimenti a loro carico;

l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche

attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli

utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli

operatori del settore;

m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze,

delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento

della politica energetica del settore.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto

le seguenti categorie di edifici:

a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina

della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere

b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto

salvo quanto disposto al comma 3-bis;

b) gli edifici industriali e artigianali quando gli

ambienti sono riscaldati per esigenze del processo

produttivo o utilizzando reflui energetici del processo

produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di

impianti di climatizzazione;

d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale

inferiore a 50 metri quadrati;

e) gli edifici che risultano non compresi nelle

categorie di edifici classificati sulla base della

destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui

utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego

di sistemi tecnici, di climatizzazione, quali box, cantine,

autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture

stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto

salvo quanto disposto dal comma 3-ter;

f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo

svolgimento di attivita' religiose.

3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a),

il presente decreto si applica limitatamente alle

disposizioni concernenti:

a) l'attestazione della prestazione energetica degli

edifici, di cui all'articolo 6;

b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli

impianti tecnici, di cui all'articolo 7.

3-bis.1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a),

sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai

sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo

giudizio dell'autorita' competente al rilascio

dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle

prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro

carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili

storici e artistici e paesaggistici ovvero non sia conforme

alla natura del vincolo a giudizio dell'autorita' preposta.

3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d),

il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni

eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purche'

scorporabili ai fini della valutazione di efficienza

energetica.".

Si riporta l'articolo 136 del decreto legislativo del

22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio

2002, n. 137), pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio

2004, n. 45, S.O.:

"Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse

pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per

il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di

bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria

storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle

disposizioni della Parte seconda del presente codice, che

si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un

caratteristico aspetto avente valore estetico e

tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di

vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si

goda lo spettacolo di quelle bellezze.".

Si riporta l'articolo 3 del decreto del Presidente

della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento

recante norme per la progettazione, l'installazione,

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli

edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in

attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991,

n. 10), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 1993, n.

242, S.O.:

"Art. 3. Classificazione generale degli edifici per

categorie.

1. Gli edifici sono classificati in base alla loro

destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere

continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi,

conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione

saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed

attivita' similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o

privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite

anche ad attivita' industriali o artigianali, purche' siano

da tali costruzioni scorporabili agli effetti

dell'isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura

e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o

cura di minori o anziani nonche' le strutture protette per

l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di

altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative o di culto

e assimilabili:

E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per

congressi;

E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di

culto;

E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e

assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita

all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive:

E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;

E.6 (2) palestre e assimilabili;

E.6 (3) servizi di supporto alle attivita' sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti

i livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attivita' industriali ed

artigianali e assimilabili.

2. Qualora un edificio sia costituito da parti

individuali come appartenenti a categorie diverse, le

stesse devono essere considerate separatamente e cioe'

ciascuna nella categoria che le compete.".

 

Art. 4

 

 

Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 192

 

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico,

di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della

salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la

Conferenza unificata, sono definiti:

a) le modalita' di applicazione della metodologia di calcolo

delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili

negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della

direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19

maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo

conto dei seguenti criteri generali:

1) la prestazione energetica degli edifici e' determinata in

conformita' alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme

predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su

specifico mandato della Commissione europea;

2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per

singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base

mensile. Con le stesse modalita' si determina l'energia rinnovabile

prodotta all'interno del confine del sistema;

3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni

energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine

del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del

corrispondente vettore energetico consumato;

4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, e'

consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti

rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo

le modalita' definite dai decreti di cui al presente comma;

b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati

ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici

e unita' immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di

ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla

base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui

all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri

generali:

1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed

economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del

ciclo di vita economico degli edifici;

2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione

importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo

dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia

e delle fasce climatiche;

3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della

qualita' energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici

del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di

trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di

prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria

totale che in energia primaria non rinnovabile. »;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica ((

ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.

400, )) sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli

da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalita' di progettazione,

installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti

termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,

nonche' i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per

assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli

organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica

degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la

realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione

dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione

energetica. (( Per le attivita' propedeutiche all'emanazione dei

decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello

sviluppo economico, quest'ultimo puo' avvalersi delle competenze

dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalita' di

progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo

attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio,

finalizzati al risparmio energetico»; ))

c) al comma 2, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle

seguenti: «comma 1-bis» e dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e, per i

profili di competenza, con il Ministro della difesa».

 

Riferimenti normativi

 

Si riporta l'articolo 4 del citato decreto legislativo

n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge:

"Art. 4. Adozione di criteri generali, di una

metodologia di calcolo e requisiti della prestazione

energetica.

1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di

competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro

della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza

unificata, sono definiti:

a) le modalita' di applicazione della metodologia di

calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle

fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi

1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,

sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto

dei seguenti criteri generali:

1) la prestazione energetica degli edifici e'

determinata in conformita' alla normativa tecnica UNI e

CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto

della direttiva 2010/31/UE, su specifico mandato della

Commissione europea;

2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola

per singolo servizio energetico, espresso in energia

primaria, su base mensile. Con le stesse modalita' si

determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del

confine del sistema;

3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni

energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del

confine del sistema, per vettore energetico e fino a

copertura totale del corrispondente vettore energetico

consumato;

4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, e'

consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti

rinnovabili all'interno del confine del sistema ed

esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui

al presente comma;

b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi,

aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni

energetiche degli edifici e unita' immobiliari, siano essi

di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni

importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base

dell'applicazione della metodologia comparativa di cui

all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i

seguenti criteri generali:

1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni

tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi

costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;

2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione

importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo

dell'«edificio di riferimento», in funzione della tipologia

edilizia e delle fasce climatiche;

3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto

della qualita' energetica prescritta, sono previsti dei

parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di

prestazione termica e di trasmittanze, e parametri

complessivi, in termini di indici di prestazione energetica

globale, espressi sia in energia primaria totale che in

energia primaria non rinnovabile.

1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della

Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge

23 agosto 1988, n. 400, sono aggiornate, in relazione

all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva

2010/31/UE, le modalita' di progettazione, installazione,

esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici

per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,

nonche' i requisiti professionali e i criteri di

accreditamento per assicurare la qualificazione e

l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui

affidare l'attestazione della prestazione energetica degli

edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e

la realizzazione di un sistema informativo coordinato per

la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli

attestati di prestazione energetica. Per le attivita'

propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al primo

periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo

economico, quest'ultimo puo' avvalersi delle competenze

dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate

modalita' di progettazione, installazione e manutenzione di

sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione,

controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio

energetico.

2. I decreti di cui al comma 1-bis sono adottati su

proposta del Ministro delle attivita' produttive, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e, per i profili di competenza, con il

Ministro della difesa, acquisita 1'intesa con la Conferenza

unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche,

di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie

l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il

Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito

denominato CNCU.".

Si riporta il testo dell' articolo 17, comma 1, della

L. 23-8-1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),

pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,

S.O.:

"Art. 17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere

del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta

giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti

per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei

decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi

quelli relativi a materie riservate alla competenza

regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di

leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si

tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle

amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate

dalla legge;

e). ".

La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo del 19

maggio 2010 in materia di prestazione energetica

nell'edilizia (rifusione) , e' pubblicata nella Gazz. Uff.

dell'Unione Europea L 153/13 del 18 giugno 2010.

 

Art. 5

 

 

Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in

materia di edifici a energia quasi zero

 

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

192, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis (Edifici ad energia quasi zero). - 1. A partire dal 31

dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche

amministrazioni e di proprieta' di queste ultime, ivi compresi gli

edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal

1° gennaio 2021 la predetta disposizione e' estesa a tutti gli

edifici di nuova costruzione.

2. Entro il (( 30 giugno 2014 )), con decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale,

dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il

Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'

e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, (( sentita la

Conferenza unificata )) e' definito il Piano d'azione destinato ad

aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che

puo' includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, e'

trasmesso alla Commissione europea.

3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i

seguenti elementi:

a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi

zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del

consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno;

b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste

per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le

informazioni relative alle misure nazionali previste per

l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione

della direttiva 2009/28/CE, (( tenendo conto dell'esigenza

prioritaria di contenere il consumo del territorio; ))

(( c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici

sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si

applica quanto disposto al comma 1; ))

d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione

energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in

funzione dell'attuazione del comma 1.

Art. 4-ter (Strumenti finanziari e superamento delle barriere di

mercato). - 1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e

dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli

edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di

requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di

utilizzo e contesto in cui e' inserito l'immobile, nonche'

all'entita' dell'intervento.

2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e

di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di

proprieta' pubblica, con particolare attenzione agli edifici

scolastici (( e agli ospedali )), anche attraverso le ESCO, (( il

ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, societa'

private appositamente costituite )) o lo strumento del finanziamento

tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato anche per il

sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento

dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, (( ivi inclusa

l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento

successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del

fondo stesso )). La dotazione del fondo e' incrementata attraverso i

proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui

all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,

destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei

limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto

di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo

2011, n. 28, sono definite le modalita' di gestione e accesso del

fondo stesso.

3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo

sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione

un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico

dell'edificio, (( analogo al contratto di rendimento energetico

europeo EPC, )) che individui e misuri gli elementi a garanzia del

risultato e che promuova la finanziabilita' delle iniziative, sulla

base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del

decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, ((

recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di

energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza

energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013. ))

4. Entro il (( 31 dicembre 2013 )) il Ministero dello sviluppo

economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco

delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica

negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi

zero. Tale elenco e' aggiornato ogni tre anni e inviato alla

Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza

energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva

2012/27/UE. ».

 

Riferimenti normativi

 

Si riporta l'articolo 4 del citato decreto legislativo

n. 192 del 2005:

"Art. 4. Adozione di criteri generali, di una

metodologia di calcolo e requisiti della prestazione

energetica.

1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di

competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro

della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza

unificata, sono definiti:

a) le modalita' di applicazione della metodologia di

calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle

fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi

1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,

sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto

dei seguenti criteri generali:

1) la prestazione energetica degli edifici e'

determinata in conformita' alla normativa tecnica UNI e

CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto

della direttiva 2010/31/UE, su specifico mandato della

Commissione europea;

2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola

per singolo servizio energetico, espresso in energia

primaria, su base mensile. Con le stesse modalita' si

determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del

confine del sistema;

3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni

energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del

confine del sistema, per vettore energetico e fino a

copertura totale del corrispondente vettore energetico

consumato;

4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, e'

consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti

rinnovabili all'interno del confine del sistema ed

esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui

al presente comma;

b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi,

aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni

energetiche degli edifici e unita' immobiliari, siano essi

di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni

importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base

dell'applicazione della metodologia comparativa di cui

all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i

seguenti criteri generali:

1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni

tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi

costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;

2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione

importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo

dell'«edificio di riferimento», in funzione della tipologia

edilizia e delle fasce climatiche;

3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto

della qualita' energetica prescritta, sono previsti dei

parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di

prestazione termica e di trasmittanze, e parametri

complessivi, in termini di indici di prestazione energetica

globale, espressi sia in energia primaria totale che in

energia primaria non rinnovabile.

1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della

Repubblica sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e

agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le

modalita' di progettazione, installazione, esercizio,

manutenzione e ispezione degli impianti termici per la

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonche'

i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per

assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti

e degli organismi a cui affidare l'attestazione della

prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli

impianti di climatizzazione e la realizzazione di un

sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti

tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione

energetica.

2. I decreti di cui al comma 1-bis sono adottati su

proposta del Ministro delle attivita' produttive, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e, per i profili di competenza, con il

Ministro della difesa, acquisita 1'intesa con la Conferenza

unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche,

di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie

l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il

Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito

denominato CNCU.".

La Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 23 aprile 2009, recante "Sulla promozione

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante

modifica e successiva abrogazione delle direttive

2001/77/CE e 2003/30/CE", pubblicata nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea L 140/16 del 5 giugno 2009.

Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo . 13

marzo 2013, n. 30

(Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la

direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere

il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione

di gas a effetto serra), uubblicato nella Gazz. Uff. 4

aprile 2013, n. 79:

"Art. 19. Messa all'asta delle quote

1. La messa all'asta della quantita' di quote

determinata con decisione della Commissione europea, ai

sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva

2003/87/CE, e' disciplinata dal regolamento sulle aste. A

tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il

collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone in

essere a questo scopo tutte le attivita' necessarie,

propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle

finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di

trattenere le risorse necessarie per il pagamento del

Sorvegliante d'Asta, in conformita' al citato regolamento e

agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti.

2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un

apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated

Real-time Gross Settlement Express Transfer System"

("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i

relativi interessi maturati su un apposito conto acceso

presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento

del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri

interessati. Detti proventi sono successivamente versati

all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad

appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di

destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai

sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli

stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo

ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a

gestione separata e non sono pignorabili.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si

provvede, previa verifica dell'entita' delle quote

restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla

messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo

economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro

il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione

delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello

sviluppo economico.

4. Un'apposita convenzione fra il Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e

il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in

qualita' di "responsabile del collocamento", in coerenza

con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione

del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si

provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del

comma 6, lettera i).

5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole

aste e' riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad

apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo

economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del

decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino

alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo

2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010. I crediti degli

aventi diritto di cui al citato comma 3 dell'articolo 2

verranno liquidati entro l'anno 2015. Dall'anno 2016 detti

proventi sono riassegnati, ai sensi dell'articolo 25, comma

1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al

Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2,

comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per

cento dei proventi delle singole aste e' destinato alle

seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli

oneri complessivamente derivanti a carico della finanza

pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in

vigore del presente decreto:

a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,

anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza

energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di

adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di

Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4),

favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti

climatici e finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e

progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle

emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,

compresa la partecipazione alle iniziative realizzate

nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie

energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di

rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per

cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare

altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso

un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e

sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di

incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per

il 2020;

c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e

ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei

Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo

internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire

tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi

del cambiamento climatico in tali Paesi;

d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella

Comunita';

e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico

ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso

dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie

di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi

terzi;

f) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto

pubblico a basse emissioni;

g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza

energetica e delle tecnologie pulite nei settori

disciplinati dal presente decreto;

h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza

energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un

sostegno finanziario per affrontare le problematiche

sociali dei nuclei a reddito medio-basso;

i) coprire le spese amministrative connesse al sistema

per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto

serra nella Comunita' istituito ai sensi della direttiva

2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva

2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo

economico presentano, a norma della decisione n.

280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione

sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in

conformita' con il comma 5.

8. Al fine di consentire alla Commissione europea la

predisposizione della relazione sul funzionamento del

mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della

direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette

alla Commissione europea ogni informazione pertinente

almeno due mesi prima l'approvazione della citata

relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di

riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato puo'

richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria

tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di

responsabile per il collocamento.".

Si riporta l'articolo 22 del decreto legislativo 3

marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE

sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti

rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione

delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella

Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.:

"Art.22. Sviluppo dell'infrastruttura per il

teleriscaldamento e il teleraffrescamento

1. Le infrastrutture destinate all'installazione di

reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per

il riscaldamento e il raffrescamento sono assimilate ad

ogni effetto, esclusa la disciplina dell'imposta sul valore

aggiunto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui

all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei casi e alle

condizioni definite con il decreto di cui al comma 5.

2. In sede di pianificazione e progettazione, anche

finalizzate a ristrutturazioni di aree residenziali,

industriali o commerciali, nonche' di strade, fognature,

reti idriche, reti di distribuzione dell'energia elettrica

e del gas e reti per le telecomunicazioni, i Comuni

verificano la disponibilita' di soggetti terzi a integrare

apparecchiature e sistemi di produzione e utilizzo di

energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento

e teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non

rinnovabili.

3. Al fine di valorizzare le ricadute dell'azione di

pianificazione e verifica di cui al comma 2, i Comuni con

popolazione superiore a 50.000 abitanti definiscono, in

coordinamento con le Province e in coerenza con i Piani

energetici regionali, specifici Piani di sviluppo del

teleriscaldamento e del teleraffrescamento volti a

incrementare l'utilizzo dell'energia prodotta anche da

fonti rinnovabili. I Comuni con popolazione inferiore a

50.000 abitanti possono definire i Piani di cui al periodo

precedente, anche in forma associata, avvalendosi

dell'azione di coordinamento esercitata dalle Province.

4. E' istituito presso la Cassa conguaglio per il

settore elettrico un fondo di garanzia a sostegno della

realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da

un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a

0,05 ceuro/Sm3, posto a carico dei clienti finali.

L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disciplina le

modalita' di applicazione e raccolta del suddetto

corrispettivo.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,

di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, previa intesa con la

Conferenza unificata, sono definite le modalita' di

gestione e accesso del fondo di cui al comma 4, nonche' le

modalita' per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e

2, tenendo conto:

a) della disponibilita' di biomasse agroforestali nelle

diverse regioni, ovvero nelle diverse sub-aree o bacini,

ove individuati dalla pianificazione regionale o

sub-regionale;

b) delle previsioni dei piani regionali per il

trattamento dei rifiuti e in particolare degli impianti di

valorizzazione energetica a valle della riduzione, del

riuso e della raccolta differenziata, nel rispetto della

gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti;

c) della disponibilita' di biomasse di scarto in

distretti agricoli e industriali;

d) della fattibilita' tecnica ed economica di reti di

trasporto di calore geotermico;

e) della presenza di impianti e progetti di impianti

operanti o operabili in cogenerazione;

f) della distanza dei territori da reti di

teleriscaldamento esistenti.".

Si riporta il comma 12 dell'articolo 7 del decreto del

Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012

(Incentivazione della produzione di energia termica da

fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di

piccole dimensioni):

"Art. 7. Procedura di accesso agli incentivi

1 - 11 (Omissis).

12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto «Consip S.p.a.» e le regioni, anche con il

coinvolgimento dell'ANCI, tenuto conto delle norme tecniche

di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 maggio 2008,

n. 115, sviluppano congiuntamente contratti tipo di

rendimento energetico, tra le amministrazioni pubbliche, le

ESCO e gli enti finanziatori al fine di facilitare

l'accesso agli incentivi per l'efficienza energetica e la

produzione di calore da fonti rinnovabili. Per tale

adempimento «Consip S.p.a.» puo' avvalersi del supporto

tecnico dell'ENEA. Tali modelli contrattuali sono resi

disponibili anche dal GSE sul proprio portale.".

Si riporta il paragrafo 2 dell'articolo 24 della

direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energetica,

che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga

le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", pubblicata nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14.11.2012, L

315/1:

"Art. 24. Riesame e monitoraggio dell'attuazione

1. (Omissis).

2. Entro il 30 aprile 2014, e successivamente ogni tre

anni, gli Stati membri presentano piani d'azione nazionali

per l'efficienza energetica. I piani d'azione nazionali per

l'efficienza energetica comprendono le misure significative

di miglioramento dell'efficienza energetica e i risparmi di

energia attesi e/o conseguiti, inclusi quelli nella

fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia

nonche' negli usi finali della stessa, in vista del

conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza

energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1. I piani

d'azione nazionali per l'efficienza energetica sono

integrati da stime aggiornate sul consumo generale di

energia primaria previsto nel 2020, nonche' da stime dei

livelli di consumo di energia primaria nei settori di cui

all'allegato XIV, parte 1.

Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione fornisce un

modello che serve da guida per i piani d'azione nazionali

per l'efficienza energetica. Tale modello e' adottato

secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo

26, paragrafo 2. I piani d'azione nazionali per

l'efficienza energetica includono in ogni caso le

informazioni specificate all'allegato XIV.".

 

 

Art. 6

 

Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in

materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e

affissione.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio e

affissione). - 1. (( A decorrere dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica

degli edifici e' rilasciato )) per gli edifici o le unita'

immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per

gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e

quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un

attestato di prestazione energetica (( prima del rilascio del

certificato di agibilita' )). Nel caso di nuovo edificio, l'attestato

e' prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della

costruzione o societa' di costruzione che opera direttamente. Nel

caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove

previsto dal presente decreto, l'attestato e' prodotto a cura del

proprietario dell'immobile.

2. Nel caso di vendita, (( di trasferimento di immobili a titolo

gratuito )) o di nuova locazione di edifici o unita' immobiliari, ove

l'edificio o l'unita' non ne sia gia' dotato, il proprietario e'

tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al

comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile

l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al

nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo

alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un

edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario

fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e

produce l'attestato di prestazione energetica (( entro quindici

giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilita' )).

3. Nei contratti di vendita, (( negli atti di trasferimento di

immobili a titolo gratuito )) o nei nuovi contratti di locazione di

edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola

con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto

le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in

ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

(( 3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere

allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di

immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la

nullita' degli stessi contratti. ))

4. L'attestazione della prestazione energetica puo' riferirsi a una

o piu' unita' immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.

L'attestazione di prestazione energetica riferita a piu' unita'

immobiliari puo' essere prodotta solo qualora esse abbiano (( la

medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il

medesimo orientamento e la medesima geometria e )) siano servite,

qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla

climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema

di climatizzazione estiva.

5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una

validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio

ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o

riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o

dell'unita' immobiliare. La validita' temporale massima e'

subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di

controllo di efficienza energetica (( dei sistemi tecnici

dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, )) comprese

le eventuali necessita' di adeguamento, previste (( dai regolamenti

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.

74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.

75 )). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni,

l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno

successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non

rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza

energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti

di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in

originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e

aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2,

ove l'edificio non ne sia gia' dotato, e' fatto obbligo al

proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre

l'attestato di prestazione energetica entro (( centottanta )) giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di

affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza

all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente

visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500

m2 di cui sopra, e' abbassata a 250 m2. Per gli edifici scolastici

tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3

della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

(( 6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato entro i limiti

delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese

relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al

comma 6 del presente articolo. ))

7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale

superiore a 500 m2, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di

prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e' fatto obbligo, al

proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio

stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso

dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti

annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano

(( gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale ))

dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica

corrispondente.

9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione

degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o

nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono

prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica

dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati.

10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione

energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in corso

di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

11. L'Attestato di Qualificazione Energetica, al di fuori di quanto

previsto all'articolo 8, comma 2, e' facoltativo ed e' predisposto al

fine di semplificare il successivo (( rilascio dell'attestato di

prestazione energetica )). A tale fine, l'attestato di qualificazione

energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi

migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di

appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione

al (( sistema di certificazione energetica )) in vigore, nonche' i

possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione

degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare

opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non

costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai

sensi del presente decreto, nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od

e' stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza

unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo

definite con i decreti di cui all' articolo 4, e' predisposto

l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26

giugno 2009, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 )) del 10

luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:

a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da

rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte

dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualita', finalizzate

a ridurre i costi a carico dei cittadini;

b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che

comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica

dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare

edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:

1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in

termini di energia primaria totale che di energia primaria non

rinnovabile,attraverso i rispettivi indici;

2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di

prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia

primaria non rinnovabile;

3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere i consumi

energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli

indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale

ed estiva dell'edificio;

4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di

efficienza energetica vigenti a norma di legge;

5) le emissioni di anidride carbonica;

6) l'energia esportata;

7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza

energetica dell'edificio con le proposte degli interventi piu'

significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione

di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di

riqualificazione energetica;

8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione

energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;

c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o

locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda

uniformi le informazioni sulla qualita' energetica degli edifici

fornite ai cittadini;

d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il

territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le

province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli

edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi

controlli pubblici.».

 

Riferimenti normativi

 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile

2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri

generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,

manutenzione e ispezione degli impianti termici per la

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la

preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a

norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), e' pubblicato

nella Gazz. Uff. 27 giugno 2013, n. 149".

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 16

aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei

criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione

e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui

affidare la certificazione energetica degli edifici, a

norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192), e' pubblicato nella

Gazz. Uff. 27 giugno 2013, n. 149.

Si riporta l'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n.

23 (Norme per l'edilizia scolastica), pubblicata nella

Gazz. Uff. 19 gennaio 1996, n. 15:

"Art. 3. Competenze degli enti locali.

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i),

della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla

realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria

e straordinaria degli edifici:

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole

materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di

istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,

compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di

conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori

per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di

istituzioni educative statali.

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal

comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle

spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per

le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista

dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi

impianti.

3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale

didattico e scientifico che implichi il rispetto delle

norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti,

l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole

parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali

ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali

contestualmente all'impianto delle attrezzature.

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare

alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta,

funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici

destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti

territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie

per l'esercizio delle funzioni delegate.

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno

effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a

quello in corso alla data di entrata in vigore della

presente legge.".

Per il testo dell'articolo 22, comma 4, del decreto

legislativo n. 28 del 2011, si veda nei riferimenti

normativi all'articolo 5.

La Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 16 dicembre 2002 in materia di rendimento

energetico sull'edilizia , e' pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale delle Comunita' Europea L 1/65 del 4 gennaio

2003.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26

giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione

energetica degli edifici),e' pubblicato nella Gazz. Uff. 10

luglio 2009, n. 158.

 

Art. 7

 

 

Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 192

 

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:

«1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive

competenze edili, impiantistiche termotecniche, (( elettriche )) e

illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste

dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante

la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di

energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il

proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare

presso le amministrazioni competenti, in doppia copia,

contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o

degli specifici interventi proposti, (( o alla domanda di concessione

edilizia )). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti

in caso di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di

climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista

dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del (( regolamento di cui al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

)). Gli schemi e le modalita' di riferimento per la compilazione

della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle

diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni

importanti,interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della

piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9

gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui

all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto

e' integrata attraverso attestazione di verifica sulla ((

applicazione del predetto articolo 26, comma 7, )) redatta dal

Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia

nominato. ».

2. Dopo il comma 1 (( del citato articolo 8 del decreto legislativo

n. 192 del 2005 )), e' inserito il seguente:

(( «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della

direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e

dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione

importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista

una valutazione della fattibilita' tecnica, ambientale ed economica

per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i

quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione,

teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di

monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della

fattibilita' tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e

disponibile a fini di verifica». ))

 

Riferimenti normativi

 

Si riporta l'articolo 8 del citato decreto legislativo

n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge:

"Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni.

1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle

rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche,

elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e

le verifiche previste dal presente decreto nella relazione

tecnica di progetto attestante la rispondenza alle

prescrizioni per il contenimento del consumo di energia

degli edifici e dei relativi impianti termici, che il

proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve

depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia

copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei

lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o

alla domanda di concessione edilizia. Tali adempimenti,

compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera

sostituzione del generatore di calore dell'impianto di

climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia

prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del

regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo

economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalita'

di riferimento per la compilazione della relazione tecnica

di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza

unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori:

nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi

di riqualificazione energetica. Ai fini della piu' estesa

applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9

gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di

cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione

tecnica di progetto e' integrata attraverso attestazione di

verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma

7, della norma predetta redatta dal Responsabile per la

conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.

1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2,

della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova

costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti

a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione

di cui al comma 1 e' prevista una valutazione della

fattibilita' tecnica, ambientale ed economica per

l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra

i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile,

cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento,

pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo

attivo dei consumi. La valutazione della fattibilita'

tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e

disponibile a fini di verifica.

2. La conformita' delle opere realizzate rispetto al

progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione

tecnica di cui al comma 1, nonche' l'attestato di

qualificazione energetica dell'edificio come realizzato,

devono essere asseverati dal direttore dei lavori e

presentati al comune di competenza contestualmente alla

dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo

per il committente. La dichiarazione di fine lavori e'

inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non e'

accompagnata da tale documentazione asseverata.

3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2

e' conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti

di cui al comma 4. A tale scopo, il comune puo' richiedere

la consegna della documentazione anche in forma

informatica.

4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di

organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le

modalita' di controllo, ai fini del rispetto delle

prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni

in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di

fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare

la conformita' alla documentazione progettuale di cui al

comma 1.

5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4

anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del

conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed

ispezioni di cui al presente comma e' posto a carico dei

richiedenti.".

Si riporta l'articolo 5 del decreto del Ministro dello

sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento

concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,

comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre

2005, recante riordino delle disposizioni in materia di

attivita' di installazione degli impianti all'interno degli

edifici), pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61:

"Art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e

l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma

2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto.

Fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose in

materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il

progetto e' redatto da un professionista iscritto negli

albi professionali secondo la specifica competenza tecnica

richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come

specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in

alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa

installatrice.

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e

ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto agli

albi professionali secondo le specifiche competenze

tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera

a), per tutte le utenze condominiali e per utenze

domestiche di singole unita' abitative aventi potenza

impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di

singole unita' abitative di superficie superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati con lampade

fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti

elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in

ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di

1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera

a), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive,

al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze

sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la

parte in Bassa Tensione, o quando le utenze sono alimentate

in Bassa Tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW

o qualora la superficie superi i 200 mq;

d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari

provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a

normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad

uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o

a maggior rischio di incendio, nonche' per gli impianti di

protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume

superiore a 200 mc;

e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera

b), relativi agli impianti elettronici in genere quando

coesistono con impianti elettrici con obbligo di

progettazione;

f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera

c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonche'

impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni

aventi una potenzialita' frigorifera pari o superiore a

40.000 frigorie/ora;

g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera

e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas

combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati

di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi

a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo

stoccaggio;

h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera

g), se sono inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio

del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli

idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli

apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a

10.

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la

regola dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla

vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle

norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione

appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che

sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico

europeo, si considerano redatti secondo la regola

dell'arte.

4. I progetti contengono almeno gli schemi

dell'impianto e i disegni planimetrici nonche' una

relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia

dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento

dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla

tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti

da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza

da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in

quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione

e' posta nella scelta dei materiali e componenti da

utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica

vigente.

5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso

d'opera, il progetto presentato e' integrato con la

necessaria documentazione tecnica attestante le varianti,

alle quali, oltre che al progetto, l'installatore e' tenuto

a fare riferimento nella dichiarazione di conformita'.

6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso

lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve

essere realizzato l'impianto nei termini previsti

all'articolo 11.".

Si riporta il comma 7 dell'articolo 26, della legge 9

gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano

energetico nazionale in materia di uso razionale

dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle

fonti rinnovabili di energia), pubblicata nella Gazz. Uff.

16 gennaio 1991, n. 13, S.O.:

"Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di

edifici e di impianti.

1 - 6 (Omissis).

7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad

uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno

energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti

rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica

od economica.".

Si riporta l'articolo 19 della citata legge n. 10 del

1991:

"Art.19. Responsabile per la conservazione e l'uso

razionale dell'energia.

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti

nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti

che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia

rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti

di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000

tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri

settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico

responsabile per la conservazione e l'uso razionale

dell'energia.

2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1

esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente

legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei

contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i

dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.

3. I responsabili per la conservazione e l'uso

razionale dell'energia individuano le azioni, gli

interventi, le procedure e quanto altro necessario per

promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la

predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei

parametri economici e degli usi energetici finali,

predispongono i dati energetici di cui al comma 2.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite

schede informative di diagnosi energetica e di uso delle

risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi

d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.

5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede

sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le

province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare

idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente

legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a

realizzare direttamente ed indirettamente programmi di

diagnosi energetica.".

Si riporta l'articolo 6 della Direttiva del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, n 2010/31/UEin

materia di prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)

, pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2010, n. L 153:

"Art. 6. Edifici di nuova costruzione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie

affinche' gli edifici di nuova costruzione soddisfino i

requisiti minimi di prestazione energetica fissati

conformemente all'articolo 4.Per gli edifici di nuova

costruzione gli Stati membri garantiscono che, prima

dell'inizio dei lavori di costruzione, sia valutata e

tenuta presente la fattibilita' tecnica, ambientale ed

economica di sistemi alternativi ad alta efficienza come

quelli indicati di seguito, se disponibili:

a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati

su energia da fonti rinnovabili;

b) cogenerazione;

c) teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o

collettivo, in particolare se basato interamente o

parzialmente su energia da fonti rinnovabili;

d) pompe di calore.

2. Gli Stati membri garantiscono che l'esame di sistemi

alternativi di cui al paragrafo 1 sia documentato e

disponibile a fini di verifica.

3. Tale esame di sistemi alternativi puo' essere

effettuato per singoli edifici, per gruppi di edifici

analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa

area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e

rinfrescamento collettivi, l'esame puo' essere effettuato

per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa

area.".

 

Art. 8

 

 

Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 192

 

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 192, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

«A tali fini:

a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano (( entro

centoventi giorni )) all'ente competente in materia di controlli

sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche

degli impianti di proprieta' o dai medesimi gestiti nonche' le

eventuali successive modifiche significative;

b) le societa' di distribuzione dei diversi tipi di combustibile,

a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in

materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la

titolarita' delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni

anno;

c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti

termici trasmette annualmente alle regioni (( e alle province

autonome )) i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica,

(( avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 4, comma

1-bis»; ))

(( a-bis) al comma 3-bis, le parole: « Ai sensi dell'articolo 1,

comma 3, » sono soppresse; ))

b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

«5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento

degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente

decreto in conformita' alla direttiva 2010/31/UE, (( le regioni e le

province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi )) di

quelli disposti dal presente decreto, in termini di:

a) flessibilita' applicativa dei requisiti minimi, anche con

l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche

situazioni di impossibilita' o di elevata onerosita', che comunque

garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico

regionale;

b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio,

manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici,

soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza

energetica con quelli in tema di qualita' dell'aria.

5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere

compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e

devono essere notificati alla Commissione europea.

5-quinquies. Le regioni e le province autonome, (( in conformita' a

quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, ))

provvedono inoltre a:

a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei

soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti

termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici,

promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e

aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti

dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in

materia di libera circolazione dei servizi.

b) avviare programmi di verifica annuale della conformita' dei

rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso

propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo

economico e, per la sola lettera c) anche (( con il Dipartimento

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri

)), per la definizione congiunta:

a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli

edifici;

b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di

edifici e impianti;

c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici,

compresa la definizione del sistema informativo comune di cui

all'articolo 6, comma 12, lettera d);

d) del (( Piano d'azione )) destinato ad aumentare il numero di

edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;

e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e

adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui

agli articoli 10 e 13 ».

 

Riferimenti normativi

 

Si riporta l'articolo 9 del citato decreto legislativo

n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge:

"Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.

2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza

periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o

anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui

sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli

accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle

norme relative al contenimento dei consumi di energia

nell'esercizio e manutenzione degli impianti di

climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi

avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti

finali e l'integrazione di questa attivita' nel sistema

delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici

previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto

2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il minor

impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita',

le cui metodologie e requisiti degli operatori sono

previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono

svolte secondo principi di imparzialita', trasparenza,

pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a:

a) ridurre il consumo di energia e i livelli di

emissioni inquinanti;

b) correggere le situazioni non conformi alle

prescrizioni del presente decreto;

c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;

d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare

territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti

agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli

impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace agli

obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la

realizzazione di programmi informatici per la costituzione

dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le

autorita' competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli

enti interessati.

A tali fini:

a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1,

comunicano entro centoventi giorni all'ente competente in

materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e

le principali caratteristiche degli impianti di proprieta'

o dai medesimi gestiti nonche' le eventuali successive

modifiche significative;

b) le societa' di distribuzione dei diversi tipi di

combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano

all'ente competente in materia di controlli sugli impianti

termici l'ubicazione e la titolarita' delle utenze da esse

rifornite al 31 dicembre di ogni anno;

c) l'ente competente in materia di controlli sugli

impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle

province autonome i dati di cui alle lettere a) e b) per

via informatica, avvalendosi del sistema informativo di cui

all'art. 4, comma 1-bis.

3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro

il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e

riqualificazione energetica del parco immobiliare

territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei

seguenti aspetti:

a) la realizzazione di campagne di informazione e

sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione

con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in

attuazione dei decreti del Ministro delle attivita'

produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza

energetica negli usi finali;

b) l'attivazione di accordi con le parti sociali

interessate alla materia;

c) l'applicazione di un sistema di certificazione

energetica coerente con i principi generali del presente

decreto legislativo;

d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire

dagli edifici presumibilmente a piu' bassa efficienza;

e) la definizione di regole coerenti con i principi

generali del presente decreto legislativo per eventuali

sistemi di incentivazione locali;

f) la facolta' di promuovere, con istituti di

credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati

alla realizzazione degli interventi di miglioramento

individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di

prestazione energetica, o in occasione delle attivita'

ispettive di cui all'allegato L, comma 16.

3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di

cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai

proprietari e agli amministratori degli immobili nel

territorio di competenza di fornire gli elementi

essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto

degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la

costituzione di un sistema informativo relativo agli usi

energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra

detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato,

la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di

combustibile e di energia elettrica.

3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le

aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i

dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i

riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore

costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.

3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater

possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione

esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente

decreto legislativo.

4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di

calore di eta' superiore a quindici anni, le autorita'

competenti effettuano, con le stesse modalita' previste al

comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso

comprendendo una valutazione del rendimento medio

stagionale del generatore e una consulenza su interventi

migliorativi che possono essere correlati.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza

unificata e ai Ministeri delle attivita' produttive,

dell'ambiente e della tutela del territorio e delle

infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione

del presente decreto.

5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di

Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e

negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di

competenza, le norme contenute nel presente decreto,

ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e

tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso

di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in

ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici

da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della

radiazione solare e con particolare cura nel non

penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte

conseguenti.

5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di

aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi

previsti dal presente decreto in conformita' alla direttiva

2010/31/UE, le regioni e le province autonome possono

adottare o prendere provvedimenti migliorativi di quelli

disposti dal presente decreto, in termini di:

a) flessibilita' applicativa dei requisiti minimi,

anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione

a specifiche situazioni di impossibilita' o di elevata

onerosita', che comunque garantiscano un equivalente

risultato sul bilancio energetico regionale;

b) semplificazioni amministrative in materia di

esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli

impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione

dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema

di qualita' dell'aria.

5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono

essere compatibili con il Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il

presente decreto legislativo e devono essere notificati

alla Commissione europea.

5-quinquies. Le regioni e le province autonome, in

conformita' a quanto previsto dai regolamenti di cui ai

Decreti del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n.

74 e 16 aprile 2013, n. 73, provvedono inoltre a:

a) istituire un sistema di riconoscimento degli

organismi e dei soggetti cui affidare le attivita' di

ispezione sugli impianti termici e di attestazione della

prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi

per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento

professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle

norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in

materia di libera circolazione dei servizi;

b) avviare programmi di verifica annuale della

conformita' dei rapporti di ispezione e degli attestati

emessi.

5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche

attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il

Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera

c) anche con il Dipartimento per la funzione pubblica della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la definizione

congiunta:

a) di metodologie di calcolo della prestazione

energetica degli edifici;

b) di metodologie per la determinazione dei requisiti

minimi di edifici e impianti;

c) di sistemi di classificazione energetica degli

edifici, compresa la definizione del sistema informativo

comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d);

d) del Piano d'azione destinato ad aumentare il

numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo

4-bis, comma 2;

e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione

e adeguamento della normativa energetica nazionale e

regionale di cui agli articoli 10 e 13.".

 

Art. 9

 

 

Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 192

 

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Norme transitorie). - 1. Nelle more dell'aggiornamento

delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della

direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni

energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del

decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59,

predisposte in conformita' alle norme EN a supporto della direttive

2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:

a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli

edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione

energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI

equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;

b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte

1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per

la climatizzazione estiva e invernale;

c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte

2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti

per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda

sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;

d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte

3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e deirendimenti

per la climatizzazione estiva;

e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte

4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione

per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.

».

(( e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici -

Requisiti energetici per illuminazione». ))

 

Riferimenti normativi

 

Si riporta l'articolo 11 del decreto legislativo n. 192

del 2005, come modificato dalla presente legge:

«Art. 11. Norme transitorie.

1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme

europee di riferimento per l'attuazione della direttiva

2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni

energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1,

del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009,

n. 59, predisposte in conformita' alle norme EN a supporto

delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di

seguito elencate:

a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni

energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia

primaria e della prestazione energetica EP per la

classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente

e successive norme tecniche che ne conseguono;

b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli

edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia

termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e

invernale;

c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli

edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia

primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale,

per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione

e l'illuminazione;

d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli

edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia

primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;

e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli

edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di

altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e

preparazione acqua calda sanitaria."

e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli

edifici - Requisiti energetici per illuminazione».

Si riporta l'articolo 3 , comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59

(Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1,

lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul

rendimento energetico in edilizia), pubblicato nella Gazz.

Uff. 10 giugno 2009, n. 132:

"Art. 3. Metodologie di calcolo della prestazione

energetica degli edifici e degli impianti.

1. Ai fini dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),

del decreto legislativo, per le metodologie di calcolo

delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le

norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme

EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie

UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni. Di seguito si

riportano le norme a oggi disponibili:

a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli

edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia

termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed

invernale;

b) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli

edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia

primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale

e per la produzione di acqua calda sanitaria.

2. Ai fini della certificazione degli edifici, le

metodologie per il calcolo della prestazione energetica,

sono riportate nelle Linee guida nazionali di cui al

decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai

sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo.".

 

Art. 10

 

 

Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 192

 

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Copertura finanziaria). - 1. All'attuazione del presente

decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di

cui all'articolo 4-ter, (( si provvede )) con le risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

 

Riferimenti normativi

 

Si riporta l'articolo 14 del citato decreto legislativo

n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge:

"Art. 14. Copertura finanziaria.

1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva

l'implementazione degli strumenti finanziari di cui

all'articolo 4-ter, si provvede con le risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica."

 

Art. 11

 

 

Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 192

 

1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:

«3. Le attivita' di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte

in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo

16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre

2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della

produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di

efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del

decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012,

recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi

quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere

perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il

gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del

meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 1 del

2 gennaio 2013.».

 

Riferimenti normativi

 

Si riporta il comma 3 dell'articolo 13 del citato

decreto legislativo n. 192 del 2005:

"Art. 13. Misure di accompagnamento.

(Omissis).

3. Le attivita' di cui al comma 2, lettere a) e b),

sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento

previste dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello

sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni

in materia di incentivazione della produzione di energia

termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza

energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del

decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre

2012, recante disposizioni in materia di determinazione

degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio

energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di

distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni

dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei

certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del

2 gennaio 2013.

4. Le attivita' per il raggiungimento degli obiettivi

di cui al comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e

alle province autonome di Trento e Bolzano, che possono

provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.".

Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 del decreto

del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012

(Incentivazione della produzione di energia termica da

fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di

piccole dimensioni) , pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio

2013, n. 1, S.O.:

"Art. 15. Diagnosi e certificazione energetica.

1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui

all'art. 4, comma 1, lettera a), le richieste di incentivo

devono essere corredate da diagnosi energetica precedente

l'intervento e da certificazione energetica successiva. Nel

caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4,

comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da a) a c),

quando l'intervento stesso e' realizzato su interi edifici

con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale

del focolare maggiori o uguali a 100 kW, le richieste di

incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica

precedente l'intervento e da certificazione energetica

successiva.

2. La certificazione energetica degli edifici e'

redatta nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o

regionali, ove presenti.

3. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione

energetica dalle amministrazioni pubbliche per gli

adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto

indicato all'allegato III, sono incentivate nella misura

del cento per cento della spesa.

4. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione

energetica dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, per gli

adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto

indicato all'allegato III, sono incentivate nella misura

del cinquanta per cento della spesa.

5. L'incentivo di cui al comma 3 e al comma 4 non

concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei

limiti del valore massimo erogabile."

"Art. 16. Misure di accompagnamento.

1. Per favorire la definizione di interventi di

riqualificazione energetica del patrimonio edilizio

privato, pubblico e segnatamente dell'edilizia residenziale

pubblica, il Ministero dello sviluppo economico ed il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare definiscono, anche in collaborazione con altri enti ed

associazioni comprese le rappresentanze degli enti locali,

specifiche misure di accompagnamento e interventi di

sensibilizzazione e formazione, anche nell'ambito di

programmi nazionali e interregionali destinati alla

promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza

energetica di cui sono titolari. Essi definiscono altresi',

in collaborazione con «Consip S.p.a.» e le regioni, modelli

contrattuali volontari tra enti proprietari ed inquilini

che favoriscano il ricorso al finanziamento tramite terzi

per interventi incentivabili ai sensi del presente decreto.

2. L'ENEA promuove la conoscenza delle opportunita'

offerte dal presente decreto e mette a disposizione dei

soggetti destinatari degli incentivi di cui al presente

decreto, in coordinamento con le regioni e gli enti locali

e con la «Consip S.p.a.», gli strumenti utili a sollecitare

l'effettuazione degli interventi di riqualificazione

energetica, ivi inclusi modelli di diagnosi energetica e di

verifica e misurazione dei risultati ottenuti.

3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno

per le proprie competenze, programmi di interventi

incentivabili ai sensi del presente decreto, eventualmente

concorrendo anche al finanziamento delle spese per la quota

non sostenuta dagli incentivi statali, secondo criteri di

priorita' per interventi integrati di efficienza energetica

e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica

e per la riqualificazione dell'edilizia sociale.

4. Al fine di favorire la diffusione degli impianti di

climatizzazione e scaldacqua utilizzanti pompe di calore

elettriche e al fine di consentire la riduzione delle

emissioni inquinanti locali, favorendo al contempo il

raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto

ministeriale del 15 marzo 2012, entro novanta giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita'

per l'energia elettrica e il gas definisce tariffe

elettriche specifiche per l'utilizzo di tali impianti.".

 

 

Art. 12

 

 

Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 192

 

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Sanzioni). - 1. L'attestato di prestazione energetica di

cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui

all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformita'

e l'Attestato di Qualificazione Energetica di cui all'articolo 8,

sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai

sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445.

2. Le autorita' competenti che ricevono i documenti di cui al comma

1 eseguono i controlli (( periodici e diffusi )) con le modalita' di

cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui

ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di

cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo

articolo.

3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica

di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e

delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1

e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza

il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e'

punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non

superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione (( o la provincia

autonoma )), che applicano le sanzioni secondo le rispettive

competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi

professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune

l'asseverazione di conformita' delle opere e l'attestato di

qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, (( prima

del rilascio del certificato di agibilita', )) e' punito con la

sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a

6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione

all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti

disciplinari conseguenti.

5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare,

l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e'

assunta la responsabilita', qualora non provveda alle operazioni di

controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo

quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione

amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non

provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico

di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione

amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.

L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che

applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti

disciplinari conseguenti.

7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di

prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli

sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo

6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la

sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a

18000 euro.

8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di

prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso

di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario

e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e

non superiore a 18000 euro.

9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di

prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso

di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma

2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non

inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri

energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come

previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e'

punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non

superiore a 3000 euro.».

 

Riferimenti normativi

 

Si riporta l'articolo 15 del citato decreto legislativo

n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge:

"Art. 15. Sanzioni.

1. L'attestato di prestazione energetica di cui

all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui

all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di

conformita' e l'attestato di qualificazione energetica di

cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione

sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445.

2. Le autorita' competenti che ricevono i documenti di

cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con

le modalita' di cui all'articolo 71 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e

applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a

6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui

all'articolo 76, del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le

sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Il professionista qualificato che rilascia la

relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il

rispetto degli schemi e delle modalita' stabilite nel

decreto di cui all'articolo 8, commi 1 e 1-bis, o un

attestato di prestazione energetica degli edifici senza il

rispetto dei criteri e delle metodologie di cui

all'articolo 6, e' punito con una sanzione amministrativa

non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.

L'ente locale e la regione o la provincia autonoma che

applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze,

danno comunicazione ai relativi ordini o collegi

professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al

comune l'asseverazione di conformita' delle opere e

l'attestato di qualificazione energetica, di cui

all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato

di agibilita', contestualmente alla dichiarazione di fine

lavori, e' punito con la sanzione amministrativa non

inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il

comune che applica la sanzione deve darne comunicazione

all'ordine o al collegio professionale competente per i

provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il proprietario o il conduttore dell'unita'

immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale

terzo che se ne e' assunta la responsabilita', qualora non

provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli

impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito

dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione

amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a

3000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione,

che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di

controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito

con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e

non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione

competente in materia di controlli, che applica la sanzione

comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura di appartenenza per i provvedimenti

disciplinari conseguenti.

7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un

attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova

costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni

importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il

costruttore o il proprietario e' punito con la sanzione

amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a

18000 euro.

8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un

attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita'

immobiliari nel caso di vendita, come previsto

dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la

sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non

superiore a 18000 euro.

9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un

attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita'

immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come

previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e'

punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300

euro e non superiore a 1800 euro.

10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i

parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o

locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il

responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione

amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a

3000 euro.".

Si riportano gli articoli 47, 71 e 76 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella

Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.:

"Art. 47. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di

notorieta'.

1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'

personali o fatti che siano a diretta conoscenza

dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e

sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'

di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del

dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali

e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia

diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per

legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i

concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le

qualita' personali e i fatti non espressamente indicati

nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente

che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'

presupposto necessario per attivare il procedimento

amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di

riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'

personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti

medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato

mediante dichiarazione sostitutiva.".

"Art. 71. Modalita' dei controlli.

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad

effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i

casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di

certificazione sono effettuati dall'amministrazione

procedente con le modalita' di cui all'articolo 43

consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione

certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche

attraverso strumenti informatici o telematici, conferma

scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le

risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e

47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni

rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il

funzionario competente a ricevere la documentazione da'

notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'

tenuto alla regolarizzazione o al completamento della

dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni

sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui

all'articolo 2, l'amministrazione competente per il

rilascio della relativa certificazione, previa definizione

di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del

soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,

conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti

informatici o telematici, della corrispondenza di quanto

dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi."

"Art. 76. Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti

falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo

unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'

rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli

articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle

persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate

come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi

per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o

l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,

il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare

l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla

professione e arte.".

 

Art. 13

 

 

Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 192

 

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui

all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della

Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;».

 

Riferimenti normativi

 

Si riporta l'articolo 16 del citato decreto legislativo

n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge:

"Art. 16. Abrogazioni e disposizioni finali.

1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9

gennaio 1991, n. 10:

a) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi

3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 31, comma

2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9

gennaio 1991, n. 10, e' sostituito dal seguente:

«2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti

volti al contenimento del consumo energetico ed

all'utilizzazione delle fonti di energia di cui

all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di

prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata

da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni

condominiali sono valide se adottate con la maggioranza

semplice delle quote millesimali».

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto

1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il

presente decreto legislativo, e puo' essere modificato o

abrogato con i decreti di cui all'articolo 4. Di tale

decreto sono abrogate le seguenti norme:

a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7,

comma 7; l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15,

16, 18, 19, 20.

3. E' abrogato l'articolo 1 del D.M. 6 agosto 1994 del

Ministro dell'industria commercio e artigianato, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante

recepimento delle norme UNI attuative del decreto del

Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412,

recante il regolamento per il contenimento dei consumi di

energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica

del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.

4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del

presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro

delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri

dell'ambiente e della tutela del territorio e delle

infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza

unificata, in conformita' alle modifiche tecniche rese

necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a

livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4

febbraio 2005, n. 11.

4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di

cui all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del

Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.".

 

 

(( Art. 13 bis

 

 

Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

192

 

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto

disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le

disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e

alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al

recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in

vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e

provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni

e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti

dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal

presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di

attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di

entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano gia'

provveduto al recepimento». ))

 

Art. 14

 

 

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13

dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella

misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di

entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013.

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella

misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in

vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi

a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e

1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita'

immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e'

ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e

all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

(( 3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione

del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione

degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

(ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di

detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui

risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al

Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province

autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive

competenze territoriali. Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA

predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica

multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di

cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

gia' attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico

alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. ))

 

Riferimenti normativi

 

Si riporta il comma 48 dell'articolo 1 della legge 13

dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di

stabilita' 2011) ", pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre

2010, n. 297, S.O. :

"Art.1. Gestioni previdenziali. Rapporti con le

regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle.

(Omissis).

48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344

a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano,

nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro

il 30 giugno 2013. Le disposizioni di cui al citato comma

347 si applicano anche alle spese per interventi di

sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a

pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda

sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente

comma e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di

cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29,

comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2.".

Si riportano gli articoli 1117 e 1117 bis del Codice

Civile:

"RUBRICA:

Libro Terzo della Proprieta'

Titolo VII - Della comunione

Capo II - Del Condominio negli edifici

Art. 1117. Parti comuni dell'edificio.

Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle

singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi

diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario

dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso

comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le

fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti,

i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di

ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e

le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per

i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio

del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti

destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali,

all'uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque

genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i

pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i

sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione

per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento

ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione

radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di

flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i

relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai

locali di proprieta' individuale dei singoli condomini,

ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di

utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in

materia di reti pubbliche."

Art. 1117-bis. Ambito di applicabilita'.

Le disposizioni del presente capo si applicano, in

quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu' unita'

immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii di unita'

immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi

dell'articolo 1117.".

Si riporta il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24

dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 2008) , pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre

2007, n. 300, S.O.:

"Art. 1. (Omissis). 20 Le disposizioni di cui all'

articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle

condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro

il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma

347 si applicano anche alle spese per la sostituzione

intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale

non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.

La predetta agevolazione e' riconosciuta entro il limite

massimo di spesa di cui al comma 21.

21- 23 (Omissis).

24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria

annuo per la climatizzazione invernale ai fini

dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge

27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza

termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del

medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro

dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione puo' essere

ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non

inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta

irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima

detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo

1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla

sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole

unita' immobiliari, e ai commi 346 e 347 del medesimo

articolo 1, non e' richiesta la documentazione di cui all'

articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27

dicembre 2006, n. 296.".

Si riporta il comma 6 dell'articolo 29 del decreto

legge del 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il

sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico

nazionale), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008,

n. 280, S.O. , convertito, con modificazioni, nella legge

del 28 gennaio 2009, n.2, recante "Misure urgenti per il

sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico

nazionale.", pubblicata nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2009,

n. 22, S.O.:

"Art. 29. Meccanismi di controllo per assicurare la

trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni

fiscali.

1 - 5 (Omissis).

6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta

successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i

contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli

articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre

condizioni previsti dalle relative disposizioni normative,

inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione,

nei termini e secondo le modalita' previsti con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto. Con il

medesimo provvedimento puo' essere stabilito che la

comunicazione sia effettuata esclusivamente in via

telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3,

comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalita' di

comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in

possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e

l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il

predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto,

e' comunque modificato con decreto di natura non

regolamentare al fine di semplificare le procedure e di

ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei

contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1°

gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere

ripartita in cinque rate annuali di pari importo.".

Si riporta il comma 349 dell' articolo 1 della L.

27-12-2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 2007), pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre

2006, n. 299, S.O.

" 349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a

350 si applicano le definizioni di cui al decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28

febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di

quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347".

 

Art. 15

 

 

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza

energetica e idrica

 

1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di

carattere strutturale, (( da adottare entro il 31 dicembre 2013, ))

finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il

miglioramento, (( l'adeguamento antisismico )) e la messa in

sicurezza degli edifici esistenti, nonche' per l'incremento ((

dell'efficienza idrica )) e del rendimento energetico degli stessi,

si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16. (( Nella

definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo e'

compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da

contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo

nei comuni dove e' stato rilevato il superamento del limite massimo

di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanita' o

da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorita' locali sono

stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto

dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.

1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene

conto dell'opportunita' di agevolare ulteriori interventi rispetto a

quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature

solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il

miglioramento dell'efficienza energetica, nonche' interventi per

promuovere l'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture

di amianto negli edifici. ))

 

 

(( Art. 15 bis

 

 

Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di

produzione di energia da fonti rinnovabili

 

1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle

attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica e della

produzione di energia da fonti rinnovabili, nonche' di prevenire

eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei

diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di

settore, e' istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A.

(GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati

relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e

quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad

erogare incentivi o sostegni finanziari per attivita' connesse ai

settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da

fonti rinnovabili.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo

economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le

competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto,

le modalita' di gestione dei flussi informativi della banca dati di

cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e

raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare

un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio

possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali

anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicita' di tali

informazioni.

3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si

provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente. ))

 

 

Art. 16

 

 

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione

edilizia e per l'acquisto di mobili

 

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2013».

(( 1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui

all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le

cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici

ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di

cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274

del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla

Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni

adibite ad abitazione principale o ad attivita' produttive, spetta,

fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al

65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non

superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare.

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1

e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a

concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle

ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in

vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi

elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche' A per i

forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta

energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di

ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da

ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari

importo, e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a

10.000 euro. ))

 

Riferimenti normativi

 

Si riporta il comma 1 dell' articolo 11 del decreto

legge del 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la

crescita del Paese), pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno

2012, n. 147, S.O. , convertito, con modificazioni, nella

legge del 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti

per la crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11

agosto 2012, n. 187, S.O.:

"Art. 11. Detrazioni per interventi di ristrutturazione

e di efficientamento energetico.

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e fino al 31

dicembre 2013, relative agli interventi di cui all'articolo

16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione

dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un

ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000

euro per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori

disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.".

 

 

 

(( Art. 16 bis

 

 

Interventi per favorire l'accesso al credito

 

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica

sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che

intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente

decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di

ristrutturazione edilizia». ))

 

 

 

Art. 17

 

 

Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili

 

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo

2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:

«1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e

di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a

biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di

sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e'

conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di

cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4,

comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio

2008, n. 37.

2. (( Entro il 31 dicembre 2013 )), le regioni e le province

autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di

formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o

procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone

comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e

province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai

corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione

lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso

imprese del settore.».

 

Riferimenti normativi

 

Si riporta l'articolo 15 del citato decreto legislativo

n. 28 del 2011:

"Art. 15. Sistemi di qualificazione degli installatori.

1. La qualifica professionale per l'attivita' di

installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie,

caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari

fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici

a bassa entalpia e di pompe di calore, e' conseguita con il

possesso dei requisiti tecnico professionali di cui,

alternativamente, alle lettere a), b), c) o d)

dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello

sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province

autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un

programma di formazione per gli installatori di impianti a

fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di

fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero

dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare. Le regioni e

province autonome possono riconoscere ai soggetti

partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i

periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione

tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.

3.

4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di

cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale,

ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome

non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a

disposizione programmi di formazione per il rilascio

dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province

autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e

con la scuola di specializzazione in discipline ambientali,

di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio

1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto

nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3.

5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di cui ai

commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti

alle medesime attivita'.

6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da

un altro Stato membro e' effettuato sulla base di principi

e dei criteri di cui al decreto legislativo 9 novembre

2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4.

7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti

commi sono resi accessibili al pubblico per via

informatica, a cura del soggetto che li rilascia.".

Si riporta l'articolo 4 del decreto del Ministro dello

sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento

concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,

comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre

2005, recante riordino delle disposizioni in materia di

attivita' di installazione degli impianti all'interno degli

edifici), pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61:

"Art. 4. Requisiti tecnico-professionali.

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in

alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica

conseguito presso una universita' statale o legalmente

riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola

secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa

al settore delle attivita' di cui all'articolo 1, presso un

istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un

periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi,

alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il

periodo di inserimento per le attivita' di cui all'articolo

1, comma 2, lettera d) e' di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della

legislazione vigente in materia di formazione

professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno

quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una

impresa del settore. Il periodo di inserimento per le

attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di

due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette

dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita'

cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore

per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello

computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come

operaio qualificato, in qualita' di operaio installatore

con qualifica di specializzato nelle attivita' di

installazione, di trasformazione, di ampliamento e di

manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c)

e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del

comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione

tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del

titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si

considerano, altresi', in possesso dei requisiti

tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare

dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno

svolto attivita' di collaborazione tecnica continuativa

nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo

non inferiore a sei anni. Per le attivita' di cui alla

lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non puo'

essere inferiore a quattro anni.".

 

 

(( Art. 17 bis

 

 

Requisiti degli impianti termici

 

1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26

agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito dai

seguenti:

«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto

2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o

sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco

sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla

regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei

casi in cui:

a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione

energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di

calore individuali che risultano installati in data antecedente a

quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva

ramificata;

b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta

incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto

dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a

realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare

generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica

e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme

UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di

tiraggio in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129, e

successive integrazioni.

9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni

di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter». ))

 

Art. 18

 

 

Abrogazioni e disposizioni finali

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( sono

abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i

punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'Allegato A, )) gli Allegati B ed I

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' il comma 3

dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo

3 marzo 2011, n. 28.

2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo

4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come

modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2

dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso.

(( 2-bis. Al punto 4 dell'Allegato A del decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 192, le parole: « soggetti di cui all'art. 4, comma

1, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti di cui

all'articolo 4, comma 1-bis ». ))

3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque

ricorrano le parole: « Attestato di Certificazione Energetica » sono

sostituite dalle seguenti: « attestato di prestazione energetica ».

(( 3-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),

capoverso « 1 », all'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 6 », comma

12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso « 1 », terzo periodo, sono

emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto. ))

 

 

Art. 19

 

 

Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali

 

1. Alla lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate

le seguenti modificazioni:

(( a) al secondo periodo le parole: « a supporti integrativi o ad

altri beni » sono sostituite dalle seguenti: « a beni diversi dai

supporti integrativi »;

a-bis) il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai

seguenti: « Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi,

le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o

digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente

ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita',

ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi, a

condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e

che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili

separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti

congiuntamente si applica il sesto periodo. »; ))

b) al sesto periodo le parole "se il costo del bene ceduto, anche

gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al

dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite

dalle seguenti "in ogni caso";

c) l'ottavo periodo e' abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti

editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.

 

Riferimenti normativi

 

Si riporta la lettera c) dell'articolo 74, primo comma

del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre

1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

valore aggiunto), pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre

1972, n. 292, S.O., come modificata dalla presente legge:

"Art. 74. Disposizioni relative a particolari settori.

In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo

l'imposta e' dovuta:

a) - b) (Omissis).

c) per il commercio di giornali quotidiani, di

periodici, di libri, dei relativi a beni diversi dai

supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla

base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al

numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in

relazione al numero delle copie consegnate o spedite,

diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per

cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali

quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e

quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri

beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali

registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8

febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per

supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le

videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o

digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione,

unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e

per le universita', ivi inclusi i dizionari, ed ai libri

fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni

unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il

loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente.

Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti

congiuntamente si applica il sesto periodo.".

 

Art. 20

 

 

Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e

bevande

 

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), e' abrogato.

2. (( Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole:

«somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni» sono sostituite

dalle seguenti: «somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate

anche mediante distributori automatici; prestazioni». ))

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle

operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.

 

Riferimenti normativi

 

La tabella A, parte II, allegata al decreto del

Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore

aggiunto), e' stata pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre

1972, n. 292, S.O.

Si riporta il n. 121 della tabella A, parte III,

allegata al decreto del Presidente della Repubblica , n.

633 del 1972, come modificata dalla presente legge:

"Tabella A - Parte III - Beni e servizi soggetti ad

aliquota ridotta.

Parte III

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento

(Omissis).

121) somministrazioni di alimenti e bevande;

prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto

aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti

e bevande; somministrazioni di alimenti e bevande

effettuate anche mediante distributori automatici;

prestazioni;".

 

 

Art. 21

 

 

Disposizioni finanziarie

 

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per

l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata

di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro

per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli

ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65

e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6

febbraio 2009, n. 7 e' incrementata di 413,1 milioni di euro per

l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2

del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013,

(( a 274 milioni di euro per l'anno 2014, a 379,7 milioni di euro per

l'anno 2015, a 265,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 262,2 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 )) e a 413,1 milioni

di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a (( 194

milioni )) di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 (( e a

379 milioni )) di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente

utilizzo delle maggiori entrate (( e delle minori spese )) derivanti

dalle misure previste dagli articoli 14, 16, 19 e 20;

b) (( quanto a 44,8 milioni )) di euro per l'anno 2014, (( a 54,7

milioni )) di euro per l'anno 2015 e (( a 34,7 milioni )) di euro per

l'anno 2016 (( e a 31,8 milioni )) di euro per ciascuno degli anni

dal 2017 al 2023, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6

febbraio 2009, n. 7;

c) quanto a (( 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni

di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2016 al 2024, )) mediante corrispondente riduzione della

dotazione del fondo di cui all'articolo 2 comma 616 della legge 24

dicembre 2007 n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero

dello sviluppo economico;

d) quanto a (( 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a )) 35

milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione

dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,

della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota

dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

(IRPEF) destinata allo Stato;

e) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante

corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno,

dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare.

(( e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 35

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7

milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione

della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della

legge 24 dicembre 2012, n. 228. ))

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Riferimenti normativi

 

Si riporta il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge

del 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno

dell'occupazione), pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio

1993, n. 116:

"Art. 1. Fondo per l'occupazione.

1 - 6 (Omissis).

7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'

istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza

sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle

risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al

comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi

comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di

cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del

lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i

contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato

per essere riassegnati al predetto Fondo.".

Si riporta la lett. a) del comma 1 dell'articolo 18 del

decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per

il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico

nazionale), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008,

n. 280, S.O.:

"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,

riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione

e per interventi infrastrutturali.

1. In considerazione della eccezionale crisi economica

internazionale e della conseguente necessita' della

riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,

fermi i criteri di ripartizione territoriale e le

competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi

degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera

non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,

su proposta del Ministro dello sviluppo economico di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza

con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del

Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che

e' istituito nello stato di previsione del Ministero del

lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale

affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,

nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento

degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla

normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal

CIPE alla formazione;".

Si riportano i commi 64, 65 e 66 dell'articolo 2 della

legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di

riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di

crescita), pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2012, n.

153, S.O.:

"64. Al fine di garantire la graduale transizione verso

il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori

sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione

delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di

debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni

2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi

e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla

normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di

continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di

mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad

aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal

fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.

65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,

comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,

n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e

formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'

incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni

2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro

400 milioni per l'anno 2016.

66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate

alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche

senza soluzione di continuita', di trattamenti di

integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti

concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge

12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del

presente articolo possono essere prorogati, sulla base di

specifici accordi governativi e per periodi non superiori a

dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di

cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel

caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda

proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe

successive alla seconda, possono essere erogati

esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi

di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione

professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e

delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni

delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.".

Si riporta l'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n.

7 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia,

partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la

Grande Giamahiria araba libica popolare socialista , fatto

a Bengasi il 30 agosto 2008), pubblicata nella Gazz. Uff.

18 febbraio 2009, n. 40:

"Art. 5. (Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli

10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui

all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009, a

euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per

l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal

2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione

dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028,

nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo

4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante

utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti

dall'attuazione dell'articolo 3.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede

al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione

dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della

presente legge, anche ai fini dell'adozione dei

provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma

7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi

dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata

legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in

vigore dei provvedimenti e delle misure di cui al periodo

precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,

corredati di apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.".

Si riporta l'articolo 47, secondo comma, della legge 20

maggio 1985, n. 222 (Diposizioni sugli enti e beni

ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero

cattolico in servizio nelle diocesi), pubblicata nella

Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129, S.O.:

"Art. 47.

Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio

1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale

italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle

presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello

stato di previsione del Ministero del tesoro, verso

contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo

stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031

e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero

dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di

previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari

all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle

dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di

interesse sociale o di carattere umanitario a diretta

gestione statale e, in parte, a scopi di carattere

religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono

stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti

in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di

scelte non espresse da parte dei contribuenti, la

destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte

espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato

corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla

Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e

salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996,

una somma pari al contributo alla stessa corrisposto

nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato

corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla

Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e

salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo

d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo

liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni

annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con

destinazione alla Chiesa cattolica.".